Project financing: indicazioni ANAC alle S.A. per la valutazione di fattibilità | Bollettino di Legislazione Tecnica
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29/04/2021

Project financing: indicazioni ANAC alle S.A. per la valutazione di fattibilità

L'ANAC fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti sui provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata.

I contratti di partenariato pubblico privato (PPP), definiti alla lettera eee), dell’art. 3, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice appalti), costituiscono una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi.
Tra i contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP), rientra la finanza di progetto (o project financing), una procedura di affidamento prevista dall’art. 183 del D. Leg.vo 50/2016, volta alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice e finanziabili in tutto o in parte con capitali privati.
In proposito, l'art. 183, comma 15, del D. leg.vo 50/2016, prevede che gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità (c.d. proposte a iniziativa privata). L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di 3 mesi, la fattibilità della proposta.

La Delib. ANAC 21/04/2021, n. 329 chiarisce che le amministrazioni sono tenute a concludere il procedimento di valutazione di fattibilità, sia essa positiva che negativa, delle proposte degli operatori economici di cui all’art. 183, comma 15, del D. Leg.vo 50/2016, con l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso e motivato ai sensi della L. 241/1990.

Inoltre, in tema di trasparenza, per il suddetto provvedimento, l'ANAC raccomanda la pubblicazione come dati ulteriori, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, del D. Leg.vo 33/2013 (tale pubblicazione potrebbe avere ad oggetto, se non il provvedimento integrale, quanto meno gli estremi del provvedimento con l’indicazione, in via esemplificativa, della data, del numero di protocollo, dell’oggetto e dell’ufficio che lo ha formato, oltreché del destinatario ovvero della tipologia di destinatario).
La suddetta pubblicazione va inserita nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti - Dati Ulteriori”.  

Dalla redazione