FAST FIND : FL5959

Flash news del
15/09/2020

Nuove definizioni interventi edilizi dopo la conversione del D.L. 76/2020

Via libera ai cambiamenti della destinazione d’uso e alle modifiche ai prospetti in manutenzione straordinaria. Ampliamento della ristrutturazione edilizia alla demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.

L’art. 10 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 11/09/2020, n. 76), alla lettera b) del comma 1, ha modificato le definizioni degli interventi di “manutenzione straordinaria” e di “ristrutturazione edilizia” (contenute, rispettivamente, nelle lettere b) e d) del comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001 - Testo unico dell’edilizia), ossia delle categorie di intervento edilizio più direttamente funzionali alle operazioni di recupero e riqualificazione tipiche dei processi di rigenerazione urbana.

Si riporta di seguito il dettaglio, rinviando a D.L. 76/2020: semplificazioni e altre misure in materia edilizia per un esteso commento a tutte le misure in tema di edilizia introdotte dal menzionato art. 10 del D.L. 76/2020.
Si veda inoltre Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi

NUOVA DEFINIZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Viene modificata la definizione di “manutenzione straordinaria” (contenuta nella lettera b) del comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001), con l’obiettivo di ampliarne l’ambito applicativo.
In particolare, viene ristretto l’ambito di applicazione della previsione secondo cui sono comunque vietati interventi di manutenzione straordinaria che comportino modifiche alle destinazioni d’uso, stabilendo che detti interventi non devono comportare mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico.
In altri termini, si ammette la possibilità di interventi di manutenzione straordinaria che comportino invece modifiche alle destinazioni d’uso urbanisticamente non rilevanti.
Vedi per approfondire Cambio di destinazione d’uso: quando è consentito e quale procedimento edilizio è necessario.

Inoltre, si dispone che nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, purché tali modifiche rispettino le seguenti condizioni:
- siano necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio, oppure per l’accesso allo stesso;
- non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio;
- l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili vincolati ai sensi del D. Leg.vo 42/2004.

In connessione con il nuovo perimetro dell’intervento, commentato in precedenza, è modificata la definizione degli interventi di manutenzione straordinaria soggetti a SCIA, di cui alla lettera a), comma 1, art. 22 del D.P.R. 380/2001.

La nuova formulazione include gli interventi di manutenzione straordinaria relativi ai prospetti tra quelli realizzabili mediante SCIA.

NUOVA DEFINIZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - Viene modificata la definizione di “ristrutturazione edilizia” (contenuta nella lettera d) del comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001), con l’obiettivo di ampliarne l’ambito applicativo. La nozione di “ristrutturazione edilizia” è estesa anche agli interventi:
- di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche;
- che prevedano innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

Resta invariata la previsione già vigente, secondo cui costituiscono ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Sono infine introdotti nella norma due nuovi periodi volti a prevedere, in coerenza con le modifiche al comma 2-ter, art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 già viste in precedenza:
1) la possibilità, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di contemplare incrementi di volumetria ove espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana;
2) che gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti effettuati sugli immobili vincolati ai sensi del D. Leg.vo 42/2004 nonché - fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici - su quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, possono considerarsi di ristrutturazione edilizia a condizione che, oltre al mantenimento della medesima sagoma (condizione già contemplata dalla disciplina previgente), sia previsto anche il mantenimento di prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

In connessione con il nuovo perimetro dell’intervento, commentato in precedenza, è modificata la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire, di cui alla lettera c), comma 1, art. 10 del D.P.R. 380/2001.
La nuova formulazione si distingue da quella previgente sotto due profili:
1) eliminazione del riferimento alle modifiche dei prospetti contenuto nel testo previgente, e conseguente qualifica come interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire dei soli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche della volumetria complessiva dell’edificio. In altri termini, gli interventi di sola modifica dei prospetti non sono più assoggettati a permesso di costruire, ma al diverso titolo abilitativo della SCIA, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001);
2) con riferimento agli immobili vincolati ai sensi del D. Leg.vo 42/2004, sono inseriti tra gli interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire anche gli interventi che comportino modificazioni della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti (oltre a quelli, già previsti nella previgente formulazione, che comportino modificazioni della sagoma).

Dalla redazione