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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Lotto intercluso: il piano attuativo non è necessario ai fini del rilascio del titolo edilizio
Secondo il TAR Calabria-Catanzaro 24/04/2020, n. 672, lo strumento attuativo è inutile allorquando vi sia un c.d. lotto intercluso, cioè quando il lotto oggetto dell'intervento richiesto sia collocato in un'area già interamente compromessa sotto il profilo urbanistico ed edilizio, tanto da non derivare alcuna utilità dall’adozione dello strumento di attuazione.
Un lotto può essere considerato intercluso, suscettibile di edificazione anche in assenza dello strumento attuativo previsto dal piano regolatore generale, soltanto quando si accerti la sussistenza di una situazione di fatto perfettamente corrispondente a quella derivante dall'attuazione del piano esecutivo e, quindi, allorché ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) l’area, seppur edificabile, non sia stata ancora edificata;
b) ricada in una zona integralmente interessata da costruzioni;
c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, previste dagli strumenti urbanistici.
In presenza del lotto intercluso, poiché la completa e razionale edificazione e urbanizzazione del comprensorio interessato ha già creato una situazione di fatto corrispondente a quella che deriverebbe dall'attuazione del piano esecutivo (piano particolareggiato, piano di lottizzazione, etc.), lo strumento urbanistico esecutivo si ritiene superfluo. Ne deriva, in casi del genere, l'illegittimità della pretesa del Comune di subordinare il rilascio del titolo edilizio alla predisposizione di un piano di lottizzazione, pur astrattamente previsto dallo strumento generale.
Spetta tuttavia unicamente al Comune l’apprezzamento discrezionale della congruità del grado di urbanizzazione dell'area e, qualora intenda rilasciare il titolo edilizio, l’ente locale deve accertare, motivando adeguatamente sul punto, che la pianificazione esecutiva non conservi un’utile funzione e non sia in grado di esprimere scelte programmatorie distinte rispetto a quelle contenute nel piano regolatore generale.
Sulla base di tali considerazioni i giudici hanno annullato il diniego di un permesso di costruire relativo ad un fabbricato collocato all’interno di un’area interamente edificata e circondato da fabbricati esistenti, ritenendo che il Comune non avesse effettuato una adeguata valutazione, sulla base di congrua istruttoria, circa la sussistenza della necessità di approvazione dello strumento urbanistico ovvero della possibilità, per la presenza delle indicate condizioni, di un intervento diretto.