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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ingegneri e architetti dipendenti: preclusione iscrizione a Inarcassa e obbligo Gestione separata INPS
Ai sensi dell’art. 21, comma 5, L. 03/01/1981, n. 6, l'iscrizione all’Inarcassa è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata. Ne consegue che gli ingegneri e gli architetti che svolgono attività di lavoro dipendente, e pertanto sono iscritti presso la apposita gestione assicurativa obbligatoria in dipendenza di tale attività lavorativa, non possono iscriversi all’Inarcassa.
Al riguardo la Corte di Cassazione (sent. 11/02/2019, n. 3913) ha ribadito che:
- il lavoratore dipendente, come tale iscritto ad apposita forma di previdenza obbligatoria, esercente part-time la professione di ingegnere, non ha diritto all'iscrizione all'Inarcassa e non è dunque tenuto al versamento del contributo soggettivo alla Cassa, ma è tenuto al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli Albi di ingegnere e architetto. L’obbligo del versamento del contributo integrativo “costituisce espressione del principio solidaristico che permea il sistema previdenziale” e trae idonea giustificazione dalla sola circostanza dell'iscrizione all'Albo, la quale è libera e fonte, di per sé, di utilità almeno potenziali;
- l'obbligo di versamento del contributo integrativo non contrasta con l'art. 2, comma 26 della L. 08/08/1995, n. 335, in quanto la contribuzione integrativa, che non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti, non osta all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS.
- Testo e massime della sentenza C. Cass. civ. 11/02/2019, n. 3913
- Testo della L. 03/01/1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti)
- Un precedente conforme C. Cass. civ. 12/12/2018, n. 32166
- PUNTO DELLA GIURISPRUDENZA: Ingegneri e architetti dipendenti e iscrizione alla gestione separata INPS
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