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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Certificazione biocarburanti e bioliquidi (D.M. 23/01/2012): compatibilità con le norme UE
FATTISPECIE - La Corte di giustizia UE (sentenza 04/10/2018, causa C-242/17) si è pronunciata nell’ambito di una controversia in cui una società italiana aveva fatto realizzare un impianto termoelettrico alimentato con olio vegetale grezzo di palma (un bioliquido). Tale impianto era stato riconosciuto come alimentato con fonti rinnovabili e la società in discorso aveva potuto accedere al regime di incentivazione dei certificati verdi (CV). Successivamente la società pubblica incaricata del pagamento degli incentivi per la produzione di energia riteneva che non erano soddisfatti i criteri di ammissibilità al regime di incentivazione e pretendeva la restituzione integrale degli importi concessi.
NORMATIVA ITALIANA E QUESTIONE PREGIUDIZIALE - La normativa italiana di riferimento è costituita dal D.M. 23/01/2012 con il quale sono state stabilite:
- le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi;
- le procedure di adesione allo stesso sistema;
- le disposizioni per gli operatori economici che non aderiscono al Sistema nazionale di certificazione;
- le procedure per la verifica degli obblighi di informazione;
- le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa
- le disposizioni per le catena di consegna dei bioliquidi.
In particolare il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità con le norme europee degli artt. 8 e 12 del citato D.M. del 23/01/2012, i quali impongono agli operatori che hanno aderito ad un sistema volontario di certificazione di integrare, se del caso, attraverso il sistema nazionale di certificazione, il controllo effettuato in virtù di detto sistema e di riportare nella dichiarazione o nella certificazione in accompagnamento alle partite di prodotto lungo tutta la catena di consegna le informazioni relative ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della Direttiva 2009/28/CE.
In altri termini si trattava di stabilire se, da un lato, sia legittima la possibilità di sottoporre gli operatori economici, che generalmente aderiscono a sistemi volontari costituenti l’oggetto di decisioni della Commissione, a ulteriori controlli imposti dal sistema nazionale di certificazione e, dall’altro lato, la possibilità di assoggettare gli operatori economici, che fanno parte della catena di consegna, all’obbligo di integrare le dichiarazioni o certificazioni di accompagnamento con le informazioni prescritte.
CONCLUSIONI - Al riguardo la Corte ha dichiarato che la Direttiva 2009/28/CE non osta alla normativa nazionale in questione:
- che preveda per la certificazione della sostenibilità dei bioliquidi, oneri specifici, diversi e più ampi rispetto a quelli previsti da un sistema volontario di certificazione della sostenibilità riconosciuto dalla Commissione europea, nella misura in cui tale sistema è stato approvato soltanto per i biocarburanti e gli oneri suddetti riguardano soltanto i bioliquidi;
- che imponga un sistema nazionale di verifica della sostenibilità dei bioliquidi secondo il quale tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di consegna del prodotto considerato, anche quando si tratti di intermediari che non conseguono alcuna disponibilità fisica delle partite di bioliquidi, sono tenuti a rispettare taluni obblighi di certificazione, di comunicazione e di informazione scaturenti da detto sistema.