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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 23/01/2012
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[Premessa]IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2 |
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Art. 1 - Finalità del decreto1. Ai fini di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.55, di cui agli articoli 24, 33, 38 e 39, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e allo scopo di garantire che la attendibilità delle informaz |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 nonché quelle del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) Organismo di Accreditamento: l'organismo designato, ai sensi del Regolamento (CE) N. 765/2008, dall'art. 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009 recante designazione di «ACCREDIA» quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato; b) Accreditamento: attestazione da parte dell'Organismo di Accreditamento che certifica che un determinato organismo di certificazione soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità; c) Sistema di certificazione: regole, procedure e modello gestionale per eseguire la valutazione della conformità; d) Valutazione della conformità: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate; |
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Art. 3 - Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi1. Il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi è costituito: a) dall'organismo di accreditamento che accredita gli organismi |
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Art. 4 - Schema di certificazione1. L'Organismo di Accreditamento accredita gli organismi di certificazione ai sensi della norma UNI CEI EN 45011:1999 «requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti» e a tal fine definisce una regola tecnica che stabilisce gli elementi di cui al comma 2, lettere f), g) e h), richiesti per l'accreditamento. 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 e da altri atti comunitari di valore vincolante e dal presente decreto, lo schema di certificazione è costituito dai seguenti ele |
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Art. 5 - Attività di verifica da parte degli Organismi di certificazione1.Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi dell'art. 4, comma 1, effettuano presso gli operatori economici che aderiscono al sistema di certificazione nazionale l'attività di verifica della veridicità delle dichiarazioni di conformità, del certificato di sostenibilità, nonché della disponibilità delle informazioni sociali e ambientali .Le verifiche vengono effettuate sulla base delle disposizioni fissate nello schema di certificazione di cui all'art. 4 comma 2. 2. Per tutti gli operatori economici devono comunque essere assicurate: |
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Art. 6 - Certificazione di conformità dell'azienda1. Gli organismi di certificazione rilasciano all'operatore economico, a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), una certificazione di conformità dell'azienda che lo autorizza a dichiarare di essere sotto il controllo di tale organismo. Il certificato di conformità dell'azienda deve contenere almeno i seguenti elementi: a) il nome dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato; b) il numero identificativo del certificato; |
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Art. 7 - Adesione al sistema nazionale di certificazione1. Gli operatori economici aderiscono al sistema nazionale di certificazione attraverso la individuazione di un organismo di certificazione in possesso di certificato di accreditamento per lo specifico schema rilasciato dall'organismo di accreditamento di cui si avvalgono per l'effettuazione della verifica iniziale e le successive verifiche periodiche previste dallo schema di certificazione. Al fine di tali verifiche adottano un sistema di gestione della documentazione e di rintracciabilità che assicuri la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna basato sulla norma UNI TS 11429 relativa alla qualifica degli operatori e alla tracciabilità del sistema e sulla norma UNI sull'equilibrio di massa come integrata dalle disposizioni di cui all'art. 10. 2. Gli operatori economici di cui al comma 1 sono tenuti a conservare copia delle dichiarazioni di conformità di cui al comma 4, la documentazione a supporto delle stesse previste dallo schema di certificazione nonché le informazioni di carattere sociale e ambientale conformemente a quanto indicato nell'Allegato I per un periodo di 5 anni. 3. È consentito che la responsabilità del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 nonché della emissione della dichiarazione di conformità di cui al comma 4 di una parte o tutti gli operatori della catena di consegna sia contrattualmente attribuita ad un singolo operatore della catena. In tali casi quest'ultimo si fa carico di provvedere a che l'altro o gli altri soggetti firmatari del contratto vengano sottoposti a verifiche conformemente a quanto previsto dallo schema di certificazione. 4. L'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, “lettera b)” N3 cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o fasi della catena di consegna del biocarburante e bioliquido, rilascia all'operatore economico successivo, in accompagnamento ad ogni partita, la dichiarazione di conformità relativa alla stessa, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. 5. La dichiarazione di conformità cui al comma 4 per la fase di produzione delle materie prime coltivate deve contenere i seguenti elementi: a) natura, volume/quantità della partita; b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2 equivalente per unità di prodotto, relative alla partita o documentazione necessaria per il loro calcolo; c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di uso del suolo; d) dichiarazione di eventuale colt |
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Art. 8 - Disposizioni per gli operatori economici che non aderiscono al Sistema nazionale di certificazione1. Limitatamente agli elementi coperti da un sistema volontario oggetto di una decisione ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici che aderiscono a tali sistemi volontari dimostrano la attendibilità delle informazioni o asserzioni fornite all'operatore economico successivo della catena di consegna, ovvero al fornitore o all'utilizzatore, con il rilascio della prova o dei dati in accompagnamento alla partita pre |
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Art. 9 - Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi, vengono ricavate dai valori reali servendosi della formula riportata nell'Allegato II, lettera B. 2. I valori standard disaggregati delle emissioni derivanti dalla lavorazione (ep - eee) riportati alla lettera D, tabelle B e F, dell'Allegato II, e i valori standard disaggregati delle emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione (etd) riportati alla lettera D, tabelle C e G, dello stesso allegato, possono essere usati per le filiere ivi previste ai fini delle dichiarazioni di conformità di cui all'art. 7, comma 4, e per il calcolo del totale delle emissioni derivanti dall'uso dei biocarburanti e bioliquidi come combustibile in luogo dei valori calcolati come pre |
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Art. 10 - Sistema di equilibrio di massa1. Il sistema di equilibrio di massa è il metodo utilizzato per assicurare la rintracciabilità lungo la catena di consegna dei biocarburanti e bioliquidi. A tal fine l'equilibrio di massa deve essere raggiunto nell'ambito di una o più partite che costituisce il lotto di sostenibilità. Il lotto di sostenibilità è definito dall'operatore economico e può essere espresso sia in termini quantitativi assoluti che quantitativi temporali. |
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Art. 11 - Accesso alle maggiorazioni di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 281. Ai sensi dell'art. 7-quater, comma 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli operatori economici della catena di consegna dei biocarburanti devono rilasciare, in accompagnamento al prodotto in uscita, una |
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Art. 12 - Disposizioni per le catena di consegna dei bioliquidi1. Ai fini del presente decreto, in deroga a quanto previsto all'art. 8, comma 1, gli operatori economici della catena di consegna dei bioliquidi possono aderire a sistemi volontari oggetto di una decisione ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, che si applica ai biocarburant |
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Art. 13 - Norme transitorieN6 “1. Le partite di biocarburanti prodotte nel 2010, 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2009, 2010, 2011 e nel 2012 che vengano cedute al fornitore entro il 31 agosto 2012 sono ritenute sostenibili, al fine del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 R, di quelli di cui agli art. 24, 33, comma 3, e 38, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 R, purché l'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), dimostri al fornitore, entro il 31 agosto 2012, di essere in possesso del certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione ovvero, nei casi di cui agli art. 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di accordo ivi previ |
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Art. 14 - Entrata in vigoreIl presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazze |
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AllegatiParte di provvedimento in formato grafico |
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