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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 16/09/2022, n. 193
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Premessa
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei |
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Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione1. Le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli 24, comma 4, 35, comma 18, 93, comma 1, 103, commi 1, 6, 7, 8 e 104, comma 1, sono conformi agli schemi tipo previsti nell’Allegato A e gli offerenti e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, presentano alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell’Allegato B. L’Allegato A e l’Allegato B costituiscono parte |
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Art. 2. - Monitoraggio1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, elabora una relazione avente ad oggetto lo stato di attuazione del presente regol |
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Art. 3. - Disposizioni transitorie1. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicat |
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Art. 4. - Abrogazioni |
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ALLEGATO A - Schemi Tipo (Art. 1, comma 1) |
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1. Definizioni1. Ai fini del presente Allegato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per: a) «Affidatario»: l’operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione; b) «Aggiudicatario»: l’offerente al quale viene aggiudicato l’appalto o la concessione; c) «Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture»: gli appalti di cui all’art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt), del Codice; d) «Assicurato»: le persone fisiche o giuridiche, portatrici dell’interesse assicurativo, specificate nei singoli Schemi Tipo; e) «Assicurazione»: il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa; f) «Azioni di Terzi»: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti); g) «Banca»: impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 |
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SEZIONE I - GARANZIE FIDEIUSSORIE |
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1. Normativa di riferimento1. Le garanzie fideiussorie di cui alla presente Sezione sono:
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2. Schemi tipo |
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2.1. Schema tipo 1.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria provvisoria
GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1. - Oggetto della garanzia 1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all’art. 89, comma 1, quinto periodo, del Codice. 2. In particolare, a termini dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto del Contraente o per l’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 2. - Efficacia e durata della garanzia 1. La garanzia: a) decorre dalla data di presentazione dell’offerta; |
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2.2. Schema tipo 1.1.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria provvisoria costituita da più garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA COSTITUITA DA PIÙ GARANTI (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti
Art. 1. - Oggetto della garanzia 1. Il Garante si impegna, nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all’art. 89, comma 1, quinto periodo, del Codice. 2. In particolare, a termini dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto del Contraente o per l’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 2. - Efficacia e durata della garanzia 1. La garanzia: a) decorre dalla data di presentazione dell’offerta; b) ha validità di centottanta giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell’invito; |
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2.3. Schema tipo 1.2 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1. - Oggetto della garanzia 1. Il Garante, in conformità all’art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 103 del Codice, in caso di: a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore; ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di ri |
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2.4. Schema tipo 1.2.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva costituita da più garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA COSTITUITA DA PIÙ GARANTI (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti
Art. 1. - Oggetto della garanzia 1. Il Garante, in conformità all’art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalla norma sopra richiamata. 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 103 del Codice, in caso di: a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore; ii) della eventuale maggior spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatario; iii) di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dall� |
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2.5. Schema tipo 1.3 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per l’anticipazione
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ANTICIPAZIONE (Prestazioni) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1. - Oggetto della garanzia 1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell’anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall’anticipazione stessa
Art. 2. - Durata della garanzia 1. L’efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di erogazione dell’anticipazione; |
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2.6. Schema tipo 1.3.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per l’anticipazione costituita da più garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ANTICIPAZIONE COSTITUITA DA PIÙ GARANTI (Prestazioni) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti
Art. 1. - Oggetto della garanzia 1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell’anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall’anticipazione stessa assunto in conformità all’art. 35, comma 18, del Codice.
Art. 2. - Durata della garanzia 1. L’efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di erogazione dell’anticipazione; b) cessa alla data del recupero totale dell’anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla dat |
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2.7. Schema tipo 1.4 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1. - Oggetto della garanzia 1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell’opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice.
Art. 2. - Efficacia e durata della garanzia 1. L’efficacia della garanzia: a) decorre dalla |
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2.8. Schema tipo 1.4.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo costituita da più garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO COSTITUITA DA PIÙ GARANTI (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti
Art. 1. - Oggetto della garanzia 1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell’opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice.
Art. 2. - Efficacia e durata della garanzia 1. L’efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo; b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzio |
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2.9. Schema tipo 1.5 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la risoluzione
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall’Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1. - Oggetto della garanzia 1. La garanzia è operante per i casi di risoluzione del contratto previsti dal Codice Civile e dal Codice a cui segua il riaffidamento dei lavori non conclusi dal Contraente per effetto della risoluzione. 2. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 104, comma 5, del Codice, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e, comunque, nel limite massimo della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei lavori e dell’eventuale maggior costo tra importo contrattuale risultante dall’aggiudicazione originaria dei lavori e importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi in base agli stati d’avanzamento.
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2.10. Schema tipo 1.5.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la risoluzione costituita da più garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE COSTITUITA DA PIÙ GARANTI (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall’Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti
Art. 1. - Oggetto della garanzia 1. La garanzia è operante per i casi di risoluzione del contratto previsti dal Codice Civile e dal Codice a cui segua il riaffidamento dei lavori non conclusi dal Contraente per effetto della risoluzione. 2. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 104, comma 5, del Codice, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei lavori e dell’eventuale maggior costo tra importo contrattuale risultante dall’aggiudicazione originaria dei lavori e importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi in base agli stati d’avanzamento.
Art. 2. - Efficacia e durata della garanzia 1. La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice): |
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2.11. Schema tipo 1.6 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria di buon adempimento
GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall’Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1. - Oggetto della garanzia 1. Il Garante, in conformità agli articoli 104, comma 3, e 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalle norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di cui all’art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione». 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore ai sensi degli articoli 104 e 103 del Codice in caso di: a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; |
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2.12. Schema tipo 1.6.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria di buon adempimento costituita da più garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO COSTITUITA DA PIÙ GARANTI (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall’Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti)
Art. 1. - Oggetto della garanzia 1. Il Garante, in conformità agli articoli 104, comma 3, e 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalle norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di cui all’art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione». 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore ai sensi degli articoli 104 e 103 del Codice in caso di: a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Appaltatore rispetto alle risultanze della |
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SEZIONE II - COPERTURE ASSICURATIVE |
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1. Normativa di riferimento1. Le polizze assicurative di cui alla presente Sezione sono:
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2. Schemi tipo |
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2.1. Schema tipo 2.1 (d.m. _____) Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI
Art. 1. - Oggetto dell’assicurazione 1. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per i maggiori costi sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all’art. 106, comma 10, del Codice, imputabili a colpa professionale dell’Assicurato.
Art. 2. - Assicurato 1. Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente pubblico o la pluralità di dipendenti pubblici che la Stazione appaltante abbia incaricato della progettazione posta a base di gara dell’opera oggetto dell’appalto, fermo peraltro l’onere di stipula a carico dell’Amministrazione stessa ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice. 2. L’Assicurato può prestare previamente assenso affinché il pagamento dell’indennizzo sia effettuato dalla Società direttamente al Contraente-terzo danneggiato (Stazione appaltante).
Art. 3. - Condizioni di validità dell’assicurazione 1. La presente copertura opera esclusivamente per i maggiori costi di cui all’art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara manifestatisi e notificati all’Assicurato entro la data di cui all’art. 6, primo comma, ultimo periodo, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui agli articoli 15 e 19. 2. La presente copertura non è efficace nel caso in cui: a) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da eccesso di potere; b) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata. 3. Nei casi di cui al secondo comma la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4. - Determinazione dell’indennizzo 1. Fermo il massimale indicato all’art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia incaricato l’Assicurato della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. 5. - Rischi esclusi dall’assicurazione 1. L’assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi: |
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2.2. Schema tipo 2.2 (d.m. _____) Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei soggetti di cui all’articolo 46 del Codice
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 46 DEL CODICE
Art. 1. - Oggetto dell’assicurazione 1. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per: a) nuove spese di progettazione dell’opera o di parte di essa e b) maggiori costi, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all’art. 106, comma 10, del Codice, imputabili a colpa professionale dell’Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.
Art. 2. - Assicurato e Contraente 1. Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato e Contraente il soggetto di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), d -bis), e), f), del Codice, che la Stazione appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione posta a base di gara dell’opera oggetto dell’appalto. 2. Per l’onere di stipula vale quanto disposto dall’art. 24, comma 4, del Codice. 3. È ammessa una deroga all’onere di stipula qualora il professionista sia già in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nel presente Schema, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un massimale specifico per il rischio oggetto della presente copertura.
Art. 3. - Condizioni di validità dell’assicurazione 1. La presente copertura opera esclusivamente per le nuove spese di progettazione e per i maggiori costi, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara manifestatisi e notificati all’Assicurato entro la data di cui all’art. 6, primo comma, ultimo periodo, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui agli articoli 16 e 20. 2. La presente copertura non è efficace nel caso in cui: a) l’attività di progettazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da eccesso di potere; b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da eccesso di potere; c) i lavori progettati siano eseguiti: dal Contraente e dall’Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, o dalla Stazione appaltante, nonché da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti; da soggetti di cui l’Assicurato e Contraente si sia avvalso per la realizzazione dell’incarico di progettazione. 3. Nei casi di cui al secondo comma la Società rim |
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2.3. Schema tipo 2.3 (d.m. _____) Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione
COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione Art. 1. - Oggetto dell’assicurazione 1. La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle opere assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l’esecuzione delle stesse durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni e le condizioni esposte nella presente copertura assicurativa. 2. L’obbligo della Società concerne esclusivamente: Partita 1 - Opere il rimborso - per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite delle somme assicurate – dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate; Partita 2 - Opere preesistenti il rimborso - per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite del massimale assicurato - dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate; Partita 3 - Demolizione e sgombero il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato.
Art. 2. - Assicurato 1. Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il Contraente.
Art. 3. - Condizioni di assicurazione 1. L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni: a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso; b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall’art. 26 del Codice; c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori; d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d’opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa; e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici. 2. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante. 3. Inoltre l’assicurazione è prestata, per il periodo successivo alla ultimazione dei lavori e fino alla data di cui all’art. 6, primo comma, lettera b), con l’ulteriore condizione che sia curata e garantita la buona conservazione delle opere assicurate e la custodia del cantiere e delle opere stesse, mantenendo efficienti le misure di sicurezza e rispettando tutte le procedure di verifica e di controllo in funzione della tipologia dei luoghi e delle opere assicurate.
Art. 4. - Esclusioni specifiche della Sezione A 1. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 17, la Società non è obbligata ad indennizzare: a) i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l’indennizzabilità per le altre parti dell’opera eventualmente danneggiate; b) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; c) i danni di cui deve rispondere l’Esecutore dei lavori a norma degli articoli 1667, 1668, 1669 cod. civ.; d) i danni da azioni di terzi; e) i danni da forza maggiore; f) i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione (salvo specifica inclusione, su richiesta della Stazione Appaltante); g) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità; h) i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare. 2. La Società inoltre non è obbligata a indennizzare: i) nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per: i.1) rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto; i.2) riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto; i.3) pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque; i.4) consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l’acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro; i.5) qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge; l) nel caso di esecuzione di dighe: l.1) le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione; l.2) le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d’acqua originariamente previste vengano superate; l.3) le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell’impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio funzionanti; l.4) le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche; l.5) le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva; l.6) le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall’esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti; l.7) le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità. 3. Per l’esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti: m) lavori su opere ed impianti preesistenti: |
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2.4. Schema tipo 2.4 (d.m. _____) Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale
COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE
Sezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma Art. 1. - Oggetto dell’assicurazione 1. La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e il Committente nei limiti e alle condizioni di cui alla presente copertura assicurativa, per i danni materiali e diretti causati alle opere eseguite e assicurate ai sensi della presente Sezione A, durante il periodo di efficacia dell’assicurazione. 2. L’obbligo della Società concerne esclusivamente: Partita 1 - Opere l’indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle opere assicurate da uno dei seguenti eventi: a) rovina totale o parziale dell’opera; b) gravi difetti costruttivi; purché l’evento derivi da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo e sia riferito a parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata. Partita 2 - Demolizione e sgombero il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Partita 1, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato.
Art. 2. - Condizioni di assicurazione 1. L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni: a) l’opera sia stata realizzata secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio del Direttore dei lavori e in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali; b) l’opera sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica; c) il Contraente abbia presentato, prima della decorrenza della copertura assicurativa, i seguenti documenti, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa: 1) certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione con la dichiarazione di aver adempiuto alle relative prescrizioni tecniche ivi indicate; 2) certificati di qualità dell’opera e dei materiali eventualmente previsti per l’effettuazione del collaudo ai sensi dell’art. 102, comma 8, del Codice e all’art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ove previsti. 2. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.
Art. 3. - Esclusioni specifiche per la Sezione A 1. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 14 la Società non è obbligata per: a) vizi palesi delle opere o vizi occulti comunque noti al Contraente prima della decorrenza della presente assicurazione; b) danni derivanti da modifiche delle opere, intervenute dopo il collaudo provvisorio, che alterino le parti strutturali; c) danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, che non derivino da difetto della costruzione o da errore del progetto esecutivo o causato gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata; d) danni da azioni di terzi; e) danni da forza maggiore; f) danni da normale assestamento; g) costi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione; h) danni cagionati da colpa grave dell’Assicurato, dell’Utente dell’opera o delle persone del fatto delle quali questi debbano rispondere; i) spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell’opera che ha originato il danno, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; l) danni dovuti a carichi di esercizio superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto. 2. Relativamente a ristrutturazioni, la Società non è inoltre obbligata per: a) danni ad opere, impianti, basamenti di macchinari circostanti, adiacenti e già esistenti; b) danni originatisi al di fuori delle opere assicurate e che conseguentemente le hanno coinvolte.
Art. 4. - Somma assicurata 1. La somma assicurata, riportata nella Scheda Tecnica, deve essere pari alla spesa necessaria, al momento del sinistro, per la ricostruzione a nuovo delle opere realizzate escludendo il solo valore dell’area. 2. Ai fini di cui al primo comma, le somme assicurate si intendono automaticamente rivalutate ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata in polizza, sulla base degli indici ISTAT relativi ai costi di costruzione con il massimo del 5%.
Art. 5. - Durata dell’assicurazione 1. L’assicurazione: a) decorre dalla data indicata nella Scheda Tecnica e comunque non prima delle ore 24,00 del giorno in cui abbia luogo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori; b) termina alla |
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ALLEGATO B - Schede tecniche (Art. 1, comma 1) |
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Sezione I - Garanzie Fideiussorie |
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Sezione II - Coperture Assicurative |
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08/11/2024
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