Il Decreto approva gli schemi tipo ai quali si devono conformare le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 35, 93, 103 e 104 del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed abroga il precedente D.M. 12/03/2004, n. 123.
Si tratta in particolare degli schemi relativi alle garanzie fideiussorie per la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva, per l’anticipazione, per la rata di saldo, per la risoluzione e per il buon adempimento.
Le garanzie fideiussorie, che possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti, devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell’Allegato A - Schemi Tipo al Decreto.
A fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori presentano alle stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell’Allegato B - Schede Tecniche al Decreto, compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
Le disposizioni del Decreto si applicano nei settori ordinari, nonché nei settori speciali e nelle concessioni se i documenti di gara prevedano la prestazione di garanzie della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamino il Decreto stesso.
Inoltre, il Decreto si applica alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore (25/04/2018) nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora alla medesima data non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.