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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Polizze assicurative per progettisti dipendenti pubblici e liberi professionisti
Il D. Min. Sviluppo Econ. 16/09/2022, n. 193, pubblicato nella G.U. del 14/12/2022, n. 291, adotta il regolamento che provvede alla riunificazione in un unico provvedimento della disciplina degli schemi di garanzie fideiussorie e di polizze assicurative previste dal Codice appalti, di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (si veda Appalti pubblici: schemi tipo per garanzie fideiussorie e polizze assicurative ).
Si segnala in particolare la Sezione II del D.M. 193/2022, relativa alle seguenti polizze assicurative
Titolo | Riferimenti normativi | Schema tipo |
Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione dei lavori | 2.1 | |
Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria | 2.2 | |
Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione | 2.3 | |
Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale | 2.4 |
Con riferimento all'art. 24, comma 4, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, esso prevede che:
- le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione sono a carico delle stazioni appaltanti;
- nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni (art. 46 del D. Leg.vo 50/2016), le polizze sono a carico dei soggetti stessi.
Tali polizze assicurative per i professionisti tecnici, dipendenti pubblici e liberi professionisti, devono ora essere conformi agli schemi-tipo 2.1 e 2.2 dell’all. A del D. Min. Sviluppo Econ. 16/09/2022, n. 193.
Ai fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori presentano alle Stazioni appaltanti le schede tecniche 2.1, 2.1-bis, 2.2 e 2.2-bis, contenute nell’all. B el medesimo Decreto.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 106, comma 9, del D. Leg.vo 50/2016, i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
Si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (art. 106, Comma 10, del D. Leg.vo 50/2016).