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19/12/2022

Polizze assicurative per progettisti dipendenti pubblici e liberi professionisti

Il Decreto del MISE 193/2022 adotta gli schemi tipo delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale dei progettisti dipendenti pubblici e liberi professionisti.

Il D. Min. Sviluppo Econ. 16/09/2022, n. 193, pubblicato nella G.U. del 14/12/2022, n. 291, adotta il regolamento che provvede alla riunificazione in un unico provvedimento della disciplina degli schemi di garanzie fideiussorie e di polizze assicurative previste dal Codice appalti, di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (si veda Appalti pubblici: schemi tipo per garanzie fideiussorie e polizze assicurative ).

Si segnala in particolare la Sezione II del D.M. 193/2022, relativa alle seguenti polizze assicurative

Titolo

Riferimenti normativi

Schema tipo

Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione dei lavori

art. 24, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016

2.1

Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria

art. 24, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016

2.2

Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione

art. 103, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016

2.3

Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale

art. 103, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016

2.4


Con riferimento all'art. 24, comma 4, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, esso prevede che:
- le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione sono a carico delle stazioni appaltanti;
- nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni (art. 46 del D. Leg.vo 50/2016), le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

Tali polizze assicurative per i professionisti tecnici, dipendenti pubblici e liberi professionisti, devono ora essere conformi agli schemi-tipo 2.1 e 2.2 dell’all. A del D. Min. Sviluppo Econ. 16/09/2022, n. 193.
Ai fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori presentano alle Stazioni appaltanti le schede tecniche 2.1, 2.1-bis, 2.2 e 2.2-bis, contenute nell’all. B el medesimo Decreto.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 106, comma 9, del D. Leg.vo 50/2016, i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
Si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (art. 106, Comma 10, del D. Leg.vo 50/2016).

Dalla redazione