Articolo abrogato dall'art. 86, comma 1, della L.R. 06/04/1996, n. 16, così recitava:

“Art. 7

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per i lavori pubblici, ridetermina con proprio decreto i bacini imbriferi montani nel territorio della Regione, delimitando il perimetro di ognuno. Tale determinazione dev'essere adottata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel territorio così delimitato, la competenza primaria, in materia di sistemazioni idrauliche e forestali, è attribuita al Corpo forestale della Regione.”

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