Articolo modificato dall’art. 13, comma 1, della L.R. 05/06/1989, n. 11 e, successivamente, abrogato dall'art. 86, comma 1, della L.R. 06/04/1996, n. 16, così recitava:

“Art. 1

Gli interventi della Regione in materia di difesa e conservazione del suolo, di tutela degli equilibri ambientali e di conservazione della natura devono essere attuati in conformità del piano generale di massima previsto dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36.

L'Amministrazione regionale, per la redazione del piano suddetto, si avvale dell'apporto di un Comitato tecnico-scientifico con il compito di coordinare gli studi, le ricerche e l'elaborazione degli atti relativi.

Il piano dovrà essere redatto entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Dalla redazione