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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 07/11/2022, n. 26
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 31/12/2024, n. 42
- L.R. 29/12/2023, n. 37
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e relative disposizioni attuative nonché le definizioni di cui al D.P.R. 357/1997. 2. Ai fini della presente legge si intende, inoltre, per: a) valutazione preliminare: |
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Art. 3 - Ambito di applicazione1. La presente legge si applica: a) ai progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale secondo le modalità del provvedimento autorizzatorio unico regionale, indicati: 1) nell'allegato A; 2) nell'allegato B, qualora l'autorità competente stabilisca di assoggettare al procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VIA; |
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Art. 4 - Autorità competenti1. La Regione è competente per i procedimenti relativi ai progetti di cui: a) agli elenchi A.1 e B.1; b) agli elenchi A.2 e B.2, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province o Città Metropolitana; c) all'elenco C.1; d) all'elenco C.2, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province o Città Metropolitana; e) all'elenco D.1; f) all'autorizzazione alle attività di dragaggio oltre le tre miglia nautiche o oltre la batimetria dei duecento metri. 2. La Provincia o la Città Metropolitana di Bari è competente per i procedimenti relativi ai progetti di cui: a) agli elenchi A.2 e B.2; b) agli elenchi A.3 e B.3, la cui localizzazione ricade all'interno di aree naturali protette e/o di siti della Rete Natura 2000; c) agli elenchi A.3 e B.3, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Comuni; d) all'elenco C.2; e) all'elenco D.2; f) all'autorizzazione alle attività di dragaggio fino alle tre miglia nautiche o fino alla batimetria dei duecento metri. 3. Il Comune è competente per i procedimenti relativi ai progetti di cui agli elenchi A.3 e B.3 che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale. 4. Nel caso in cui, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'autorità competente non sia univocamente determinabile, si applicano le disposizioni che seguono: |
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Art. 5 - Procedimenti amministrativi1. Al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006 e relative disposizioni attuative. 2. Al procedimento di valutazione di impatto ambientale e per il rilascio del PAUR si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e relative disposizioni attuative. |
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Art. 6 - Disposizioni particolari1. Per i progetti assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro |
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Art. 7 - Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali1. Nel caso di progetti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, localizzati sul territorio di più Regioni, il soggetto proponente invia alle Regioni interessate una comunicazione contenente l'indicazione: a) dell'oggetto/titolo del progetto proposto; |
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Art. 8 - Partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale1. Nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale è espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale |
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Art. 9 - Poteri sostitutivi1. In caso di inerzia da parte degli enti delegati nell'esecuzione degli obblighi derivanti dalle deleghe conferite con la presente legge, la Giunta re |
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Art. 10 - Norme generali di organizzazione1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, le autorità competenti che necessitano di adeguato supporto tecnico-scientifico, hanno facoltà di istituire e nominare, secondo i propri ordinamenti, una o più Commissioni tecniche composte da figure professionali in possesso di adeguata qualificazione in materie tecnico-ambientali. 2. Nell'esercizio delle prerogative delle Regioni contemplate dal D.Lgs. 152/2006, con regolamenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, la Regione può disciplinare i procedimenti amministrativi oggetto della presente legge: |
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Art. 11 - Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali1. La Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera a), è l'organo tecnico-consultivo che fornisce il supporto tecnico-scientifico all'autorità regionale competente per i procedimenti di valutazione ed autorizzazione di cui all'articolo 5. La Commissione tecnica per le valutazioni ambientali svolge, inoltre, funzioni di assistenza ai fin |
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Art. 12 - Oneri istruttori1. Qualunque soggetto, pubblico o privato, che presenta istanza per l'espletamento dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale è tenuto al versamento degli oneri istruttori. 2. Nei casi di procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientali aventi quale autorità competenti enti o amministrazioni differenti, l'istante è tenuto a co |
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Art. 14 - Norme di rinvio1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si rinvia alle norme vigenti dell'ordinamento giuridico italiano. |
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Art. 15 - Norme transitorie1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa. |
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Art. 17 - Disposizioni finanziarie1. Le disposizioni della presente legge sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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Allegato E - Oneri istruttori
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Allegato - Omissis
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