Articolo abrogato dall’art. 4, comma 3, della L.R. 20/06/2017, n. 6, così recitava:

“Art. 10 - Misure di salvaguardia

1. Il Presidente della Giunta regionale, qualora vengano ravvisate o accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale, può adottare, ai sensi del precedente articolo 2, lettera g), su proposta dell'assessore competente, nell'ambito delle competenze regionali previste dalla normativa vigente:

a) ordinanze contingibili ed urgenti per la sospensione sul territorio regionale di lavori ed opere che rischino di compromettere fondamentali interessi generali di tutela ambientale;

b) provvedimenti cautelari con i quali venga vietata qualsiasi trasformazione di aree facenti parte del territorio regionale di particolare pregio naturalistico e paesistico.

2. Le misure di salvaguardia di cui al primo comma sono comunicate alla Giunta ed al Consiglio regionale, i quali adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti definitivi in materia.”

Dalla redazione