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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Basilicata 05/08/2022, n. 3
Regolam. R. Basilicata 05/08/2022, n. 3
Regolam. R. Basilicata 05/08/2022, n. 3
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PremessaLA GIUNTA REGIONALE
ha deliberato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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PARTE I - Disciplina normativa |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Natura e ambito di applicazione del regolamento1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 (Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l' |
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Art. 2 - Disposizioni comuni1. Per i beni rivenienti dall'azione di riforma fondiaria, per i fabbricati, per i manufatti, per le opere (canali, vasche, pozzi, cisterne, ecc.) da chiunque realizzati su aree aventi la stessa provenienza, le imposte, le tasse, i tributi, qualsiasi onere su essi gravante nonché, la messa in sicurezza e le manutenzioni ordinarie e straordinarie e qualsiasi altro adempimento catastale occorrente sono a carico dei soggetti che conducono i beni stessi o di coloro che beneficiano d |
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Titolo II - Beni agricoli |
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Art. 3 - Terreni assegnati con contratto di assegnazione e vendita1. Per i poderi e le quote assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria con contratto di assegnazione e vendita, il riservato dominio in favore dell'ALSIA, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo), permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione prevista dal contratto stesso. |
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Art. 4 - Subentri, successioni e risoluzione di contratti1. In caso di avvenuto decesso dell'assegnatario prima del pagamento della quindicesima rata, e qualora non sia intervenuto alcun subentro nella assegnazione entro la data del 25 luglio 2017, potrà beneficiare della successione nel pregresso rapporto di assegnazione il coniuge, e in caso di mancanza o rinuncia da parte quest'ultimo, i discendenti in linea retta, in ordine di gradazione della parentela, o i rispettivi coniugi, a prescindere dalla loro qualifica. In caso di pluralità di soggetti aventi pari titolo e in caso di disaccordo fra questi nella individuazione di un unico soggetto beneficiario, detto beneficiario è individuato secondo la seguente graduazione di priorità: a) pos |
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Art. 5 - Vendita di beni agricoli non assegnati1. Sono escluse dalla previsione del presente articolo le situazioni per le quali sia già intervenuta una sentenza della magistratura di qualsiasi ordine e grado; in tali ipotesi restano ferme l'assetto normativo e le situazioni di fatto e di diritto riferite al momento dell'attivazione del contenzioso. 2. I beni agricoli (poderi, quote) provenienti da esproprio o da acquisto da parte dei cessati enti di riforma e di sviluppo per finalità di riforma fondiaria che sono o che rientrano nella disponibilità dell'ALSIA, anche ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, sono ceduti alle condizioni ed ai prezzi di cui al presente articolo, ad esclusione di quei beni oggetto di specifiche disposizioni normative o dei beni che l'ALSIA vorrà riservarsi in gestione diretta per scopi connessi ai propri compiti d'istituto, nonché quelli interessati da progetti o programmi di pubblico interesse o progetti di riqualificazione territoriale. 3. La vendita dei suddetti beni è effettuata, prioritariamente, in favore dei soggetti in possesso del requisito di agricoltore attivo e che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, la detenzione ininterrotta a far data dal 1° gennaio 2002 e che la medesima risulti da atti o informazioni in possesso dell'ALSIA, e che, in relazione al citato periodo, siano in regola col pagamento del canone d'uso di cui al comma 10. La detenzione è considerata ininterrotta anche nel caso di subentro, dichiarato dall'originario detentore o conduttore, del coniuge o di un discendente in linea retta, purché in possesso del citato requisito di agricoltore attivo. In caso di decesso dell'originario detentore o conduttore di cui al presente comma, |
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Art. 6 - Lodi arbitrali1. Qualora i terreni di cui al presente titolo del regolamento risultino essere stati gravati da lodi arbitrali per migliorie apportate da precedenti a |
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Art. 7 - Vendita case coloniche e fabbricati rurali1. Le case coloniche e gli altri fabbricati e opere, acquisiti o realizzati dai cessati enti di riforma e di sviluppo, che non siano parte integrante dei poderi, che siano utilizzabili per scopi agricoli e che ricadano in zone qualificate come agricole dai vigenti strumenti u |
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Art. 8 - Fondi rustici di piccole dimensioni, aree di sedime, pagamento prezzo di vendita, canoni d'uso1. I fondi rustici di piccole dimensioni, detenuti dal singolo detentore in misura complessiva non superiore a mezzo ettaro, con indice di fabbricabilità non superiore a 0,03 metro cubo al metro quadrato, possono essere venduti ai rispettivi detentori a prescindere dalla qualifica posseduta. Il prezzo di vendita è assunto pari al 70 per cento dei VAM vigenti all'atto della stima, riferiti alle qualità catastali vigenti al momento della definizione del prezzo, onnicomprensivo anche di quanto eventualmente inerente alla pregressa detenzione. Per i beni alla cui qualità colturale catastale non risulti associato un corrispondente VAM si fa ricorso al VAM associato alla qualità catastale più prossima in termini colturali o di distanza materiale. Det |
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Titolo III - Immobili con destinazione non agricola |
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Art. 9 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli immobili per i quali in forza degli strumenti urbanistici vigenti sono previste utilizzazioni complementari all'agricoltura e utilizzazioni extra-agricole. Sono considerati r |
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Art. 10 - Alienazione1. L'ALSIA può alienare agli attuali detentori gli immobili di cui al presente titolo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della cessione. Da questi, possono essere esclusi gli immobili che, a insindacabile giudizio dell'ALSIA, presentino carattere storico-architettonico o storico-testimoniale, anche dell'edilizia rurale |
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Art. 11 - Criteri di vendita, concessioni amministrative e canoni d'uso1. Gli immobili, acquisiti dall'ex ente di sviluppo agricolo in Basilicata (ESAB) ai sensi della normativa di riferimento, di proprietà dell'ALSIA, per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura e utilizzazioni extra-agricole, detenuti da terzi, possono essere venduti, agli attuali detentori, previo pagamento delle annualità pregresse. 2. Quest'ultimo è stabilito, per gli occupatori sine titulo nella misura annua del 3 per cento del prezzo di vendita per i fabbricati e dell'1 per cento per i suoli edificati, edificabili o per i terreni extra-agricoli. Per i titola |
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Art. 12 - Periodo di detenzione, corti e aree di sedime1. Per l'esercizio del diritto di prelazione di cui ai precedenti articoli, la detenzione del bene deve essere ininterrotta almeno a far data dal 1° gennaio 2002 e risultare tale da atti e informazioni in possesso dell'ALSIA o |
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Art. 13 - Determinazione del prezzo di vendita e modalità di pagamento1. Il prezzo di vendita dei fabbricati non agricoli e dei fabbricati ubicati in borghi rurali, compresi quelli da vendere con il metodo della gara di cui all'articolo 15 del presente regolamento, è calcolato applicando alla rendita catastale determinata dalla direzione generale del catasto vigente nell'anno 2016 un moltiplicatore pari a 80, fatta eccezione per gli immobili classificati catastalmente nella categoria A10 e C1 ai quali si applicano i moltiplicatori rispettivamente pari a 40 e a 30. Al valore così determinato, per i fabbricati ricadenti in zone definite agricole dai vigenti strumenti urbanistici o in borgate/frazioni con popolazione inferiore a 250 abitanti, si applica la riduzione del 40 per cento. Per i soli fabbricati ricadenti in zone definite agricole dai vigenti strumenti urbanistici o in borgate/frazioni con popolazione inferiore a 250 abitanti, quando si tratti di prime case, o di edifici artigianali o commerciali a conduzione familiare, potrà essere praticato una ulteriore riduzione del 10 per cento. 2. Il prezzo dei terreni r |
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Art. 14 - Rinuncia all'acquisto1. La mancata accettazione del prezzo da parte del detentore o l'ingiustificato silenzio oltre i termini temporali indicati dall'ALSIA, è equiparata a |
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Art. 15 - Immobili liberi1. Gli immobili liberi da detentori e nella disponibilità giuridica dell'ALSIA sono venduti, con il metodo della gara al rialzo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della attivazione della procedura di cessione. |
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Art. 16 - Immobili con destinazione commerciale o artigianale1. È riconosciuto, nel caso di locali aventi destinazione commerciale o artigianale, il diritto di prelazione in favore di terzi a cui è stato ceduto |
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Art. 17 - Immobili assoggettati a delocalizzazione1. Per gli immobili sui quali è prevista la delocalizzazione delle strutture esistenti in base al vigente piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali maritti |
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Titolo IV - Entrate |
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Art. 18 - Utilizzazione delle entrate1 Il ricavato derivante dalle cessioni dei beni di cui ai titoli precedenti è utilizzato dall'ALSIA per la gestione dei compiti contemplati all'artico |
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Titolo V - Beni immobili di pubblico interesse |
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Art. 19 - Trasferimenti1. Sono possono trasferiti a titolo gratuito agli enti pubblici competenti per territorio, a enti o associazioni per fini di assistenza, educazione e culto i seguenti immobili: a) le aree destinate a opere di urbanizzazione che risultino realizzate alla data del 20 aprile 2000; |
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Art. 20 - Vincoli1. Gli enti pubblici ed ecclesiastici cessionari dei beni immobili di cui all'articolo 19 del presente regolamento non possono mutarne la destinazione di pubblico generale interesse |
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Titolo VI - Stime, frazionamenti e concessioni |
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Art. 21 - Stime e stipula contratti1. Le perizie di stima e la determinazione dei prezzi di vendita, redatte sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento sono, di norma, redatte dal personale tecnico dell'ALSIA. 2. I criteri e le modalità di stima di un campione rappresentativo non inferiore al 10 per cento del totale delle perizie redatte dal personale tecnico dell'ALSIA sono verificate da apposita commissione, composta dal Direttore dell'ALSIA o suo delegato, dal responsabile de |
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Art. 22 - Oneri di manutenzione1. Nelle more delle dismissioni, per i fabbricati, per i manufatti e opere (canali, vasche, pozzi, cisterne) da chiunque realizzati su terreni e su suoli dell'ALSIA, la stessa è esonerata da ogni obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compreso quello relativo all'adeguamento impiantistico. Permane in capo ai possessori, detentori o concessionari |
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Art. 23 - Oneri di frazionamento ed accatastamento1. Le attività di frazionamento, accatastamento, verifica o rettifica catastale e, in genere, qualsiasi altro intervento di natura tecnico-catastale occorrente per gli immobili di cui ai precedenti titoli, ivi c |
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Art. 24 - Regolarizzazioni, nuove concessioni e locazioni1. I detentori a qualunque titolo dei beni immobili di cui ai titoli II e III, che ne abbiano avuto la detenzione ininterrotta almeno dalla data del 1° gennaio 2002, che siano in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi specificati agli articoli precedenti in relazione alla natura dei singoli beni, e che, in relazione al citato periodo, siano in regola col pagamento del pregresso dovuto, possono presentare domanda di concessione dei beni goduti. La domanda deve contenere l'impegno a versare, oltre, le spese generali di istruttoria e di formalità da d |
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Art. 25 - Censimenti1. Sulla base di quanto disposto dal comma 3, dell'articolo 40 della legge regionale n. 19 del 2017, qualora non avesse già provveduto, effettua il censimento delle procedure avviate che, alla data di pubblicazione della citata legge (25 luglio 2017) non risultavano conclusi o i cui esiti non risultavano accettati dai terzi interessati, al fine di dare facoltà a questi di scegliere a quale assetto normativo, presente o immediatamente previgente, far riferimento per la conclusione del procedimento di interesse. All |
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Art. 26 - Concessioni amministrative1. All'esito del censimento di cui al precedente articolo, l'ALSIA, qualora non avesse già provveduto, con proprio provvedimento dichiara decadute le |
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Titolo VII - Criteri e modalità di dismissione degli immobili con destinazione agricola |
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Art. 27 - Definizione beni agricoli1. Rientrano nella tipologia dei beni agricoli gli immobili (terreni, fabbricati, relative pertinenze, opere, ecc.) finalizzati all'esercizio di attivi |
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Art. 28 - Termini per le procedure di cancellazione di riservato dominio, di subentro o successione e di risoluzione1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni di cancellazione del riservato dominio e di subentro o successione, da effettuare ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente regolamento. 2. Il termine per le procedure di cancellazione di riservato do |
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Art. 29 - Requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento del diritto di prelazione1. Le presenti disposizioni sono riferite alle operazioni di cessione da effettuare ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento e il riconoscimento del diritto di prelazione avviene secondo le disposizioni di cui al citato articolo 5. |
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Art. 30 - Termini per le procedure di vendita e rientro in possesso dell'ALSIA1. Il termine per le procedure di vendita dei beni agricoli non assegnati è stabilito in giorni 60 decorrenti dalla data di comunicazione dell'invito alla stipula dell'atto da parte dell'ALSIA. Decorso inutilmente tale termine per cause non ascrivibili all'ALSIA, il prezzo di vendita è maggiorato nella misura del 5 per cento, onnicomprensivo di canoni, costi patrimoniali. Decorso |
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Art. 31 - Determinazione e corresponsione dei canoni d'uso1. Al fine di garantire la dovuta celerità delle operazioni di determinazione e pagamento dei canoni d'uso di cui al all'articolo 5 del presente regolamento, gli stessi sono corrisposti secondo le seguenti modalità e scadenze: a) per la detenzione dei terreni, mediante un acconto da corrispondere, entro il 31 dicembre di ogni anno, in |
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Art. 32 - Vendita di terreni, quote e annessi fabbricati ed opere detenuti da terzi1. Le procedure di vendita dei beni agricoli costituiti da terreni, quote e annessi fabbricati, di cui all'articolo 5 del presente regolamento, in favore dei detentori aventi i requisiti possono essere attivate su iniziativa dell'ALSIA o su istanza dei citati detentori. In fase di istruttoria è attribuita priorità alle procedure avviate dall'ALSIA e a quelli per i quali venga dimostrato, con adeguata documentazione, che il bene sia oggetto di progetti di sviluppo cand |
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Art. 33 - Vendita dei beni, terreni, quote e annessi fabbricati ed opere privi di detentori1. I beni agricoli costituiti da terreni, quote e annessi fabbricati ed opere, liberi da detentori, che sono o che tornano nella disponibilità giuridi |
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Art. 34 - Procedure per la vendita di case coloniche e fabbricati rurali1. Le procedure di vendita di case coloniche e fabbricati rurali di cui all'articolo 7, in favore dei detentori possono essere attivate su iniziativa d |
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Art. 35 - Procedure per la vendita di fondi rustici di piccole dimensioni1. Le procedure di vendita dei terreni agricoli di piccole dimensioni, disciplinati dall'articolo 8 del presente regolamento, possono essere attivate su iniziativa dell'ALSIA o su istanza dei citati deten |
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Art. 36 - Modalità di pagamento1. Per gli immobili di cui al presente titolo, il prezzo di vendita, unitamente ad eventuali altre somme dovute, è normalmente corrisposto in un'unica soluzione e deve essere versa |
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TITOLO VIII - Criteri e modalità di dismissione degli immobili con destinazione non agricola |
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Art. 37 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente titolo si applicano per la dismissione degli immobili con destinazione non agricola e degli immobili di pubblico interesse disciplinati rispettivamente dai precedenti titoli III e V. 2. Ai fini del presente titolo, sono considerati beni non agricoli gli immobili (terreni e fabbricati) per i quali, anche in forza degli strumenti urbanistici vigenti al momento della vendita, sono previste utilizzazioni complementari all'agricoltura ed utilizzazione extra-agricola, di generale e di pubblico interesse, di assistenza, di educazione e di culto. In particolare, sono considerati: a) Immobili con destinazione complementare all'agricoltura: |
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Art. 38 - Requisiti per il riconoscimento del diritto di prelazione1. Destinatari prioritari delle norme contenute nel presente titolo sono i soggetti che almeno dalla data del 1° gennaio 2002 risultino ininterrottamente detentori o conduttori degli immobili con destinazione co |
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Art. 39 - Termini per le procedure di vendita e rientro in possesso dell'ALSIA, rilascio volontario dei beni da parte dei detentori1. Il termine per le procedure di vendita dei beni di cui al presente titolo è stabilito in giorni 60 decorrenti dalla data di comunicazione dell'invito alla stipula dell'atto da parte dell'ALSIA. Decorso inutilmente tale termine per cause non ascrivibili all'ALSIA, il prezzo di vendita è maggiorato, in rapporto al ritardo, nella misura del 5 per cento onnicomprensivo di canoni, costi patrimoniali. Decorso inutilmente un anno dal termine iniziale del procedimento, l'ALSIA attiva le procedure per il rientro in |
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Art. 40 - Determinazione e corresponsione dei canoni d'uso1. L'ALSIA, con riferimento ai dati e alle informazioni del censimento e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento, determina l'importo annuale dei canoni per la detenzione degli immobili di cui al presente titolo e l'importo compl |
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Art. 41 - Procedure di vendita di beni extra-agricoli e complementari all'agricoltura1. Le procedure di vendita di beni extra-agricoli e complementari all'agricoltura in favore dei detentori risultanti tali almeno dal 1° gennaio 2002, possono essere attivate su iniziativa dell'ALSIA o su istanza dei citati detentori, con priorità alle procedure |
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Art. 42 - Vendita di beni immobili con destinazione commerciale o artigianale1. Per i fabbricati con destinazione d'uso commerciale o artigianale, il diritto di prelazione è riconosciuto al titolare dell'esercizio indipendentem |
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Art. 43 - Modalità di pagamento1. Per gli immobili con destinazione complementare all'agricoltura e con destinazione extra-agricola, il prezzo di vendita, unitamente ad eventuali altre somme dovute, è normalmente corrispo |
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Art. 44 - Cessione a titolo gratuito dei beni immobili di pubblico interesse1. Per la cessione a titolo gratuito degli immobili di cui all'articolo 19 del presente regolamento, l'ALSIA, sulla base dei dati e delle informazioni |
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TITOLO IX - Immobili liberi e metodo della gara al rialzo |
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Art. 45 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente titolo si applicano per la dismissione degli immobili, rientranti nelle fattispecie di cui ai titoli II e III, liberi da d |
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Art. 46 - Metodo della gara al rialzo1. L'ALSIA procede alle vendite di cui all'articolo precedente con il metodo della gara al rialzo secondo quanto di seguito riportato. 2. Non possono partecipazione alla gara coloro che, relativamente all'immobile oggetto di vendita, siano decaduti dal diritto all'acquisto per rinuncia o silenzio, per non accettazione del prezzo o per mancato versamento dell'acconto e coloro che, a seguito di condanna, abbiano perduto la propria capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e che la medesima risulta sospesa. 3. L'ALSIA, anche sulla base dei dati del censimento, redige appositi elenchi di beni disponibili per la vendita con il metodo della gara al rialzo, distinti per tipologia (terreni agricoli, terreni extra-agricoli, fabbricati extra-agricoli). 4. Per ognuno di tali elenchi è attivata una specifica procedura di gara, che resta aperta per almeno due anni e consiste nella molteplice reiterazione di fasi e di attività, secondo quanto di seguito disposto. 5. In occasione della pri |
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TITOLO X - Norme comuni, transitorie e finali |
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Art. 47 - Commissione verifica stime e ufficio rogante1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ALSIA, con propria deliberazione, istituisce la commissione di cui all'articolo 21 del presente regolamento. 2. La commissione, al |
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Art. 48 - Oneri di manutenzione dei fabbricati1. Ai sensi dei precedenti articoli 2 e 22, qualsivoglia onere e spesa di manutenzione dei fabbricati, dei manufatti e delle opere, oggetto del present |
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Art. 49 - Frazionamenti, accatastamenti e adempimenti topografico-catastali in genere1. Ai sensi dei precedenti articoli 2 e 23, qualsivoglia adempimento di natura tecnico-catastale occorrente per i beni oggetto del presente regolamento, è posto a carico dei soggetti che godono dell'uso dei beni medesimi. In particol |
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Art. 50 - Costi patrimoniali degli immobili e canoni1. Per gli immobili provenienti dall'azione di riforma fondiaria e per i fabbricati da chiunque costruiti su aree aventi stessa provenienza, le imposte, le tasse, i tributi, le eventuali sanzioni derivanti da irregolarità o inadempienze e le manutenzioni ordinari |
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Art. 51 - Modalità di pagamento1. Per tutti i casi in cui il presente regolamento prevede la possibilità della rateizzazione delle somme da versare all'ALSIA, le rate dovranno essere corrisposte improrogabilmente entro la data della rispettiva scadenza. |
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Art. 52 - Sospensione dei procedimenti e rigetto1. Il termine per la conclusione di qualsivoglia procedimento connesso alla gestione e dismissione del patrimonio riveniente dall'azione di riforma fondiaria, bi |
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Art. 53 - Regolarizzazioni e concessioni1. I detentori a qualunque titolo dei beni immobili di cui ai titoli II e III, che ne abbiano avuto la detenzione ininterrotta almeno dalla data del 1° gennaio 2002, che siano in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi specificati agli articoli precedenti in relazione alla natura dei singoli beni, e che, in relazione al citato periodo, siano in regola col pagamento del pregresso dovuto, possono presentare domanda di concessione dei beni goduti. La domanda deve contenere l'impegno a: a) corrispondere il canone d'uso determinabile ai sensi degli articoli precedenti e scegliere la modalità |
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Art. 54 - Rilascio attestati, autorizzazioni, nulla osta e copie di atti notarili1. Ai detentori a qualunque titolo dei beni immobili di cui ai precedenti Titoli II e III, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per la vendita, possono essere rilasciate attestazione di detenzione e conduzione nonché autorizzazioni, nullaosta per scopi connessi all'utilizzazione dei beni stessi. |
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Art. 55 - Norma transitoria1. Per le richieste di vendita, affrancazione, subentro o risoluzione di contratto dei beni per i quali alla data del 25 luglio 2017 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 19 del 2017) risultava concluso il procedimento istruttorio e accettato, ove previsto, il relativo prezzo di vendita o di affrancazione, la definizione dovrà operarsi second |
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Art. 56 - Norma finale1. Il Direttore dell'ALSIA, ai sensi dell'articolo 23 della legge |
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Allegato A - Art. 3, comma 5; articolo 5, commi 7 lettera a) e b) e 8; articolo 13, comma 2; articolo 17, comma 1 del regolamentoParte di provvedimento in formato grafico |
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