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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Giustizia 06/06/2022, n. 125
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Premessa
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
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Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione1. Con il presente regolamento è determinato, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 -bis , del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il modello standard della fideiussione di cui all’articolo 2 del medesimo decre |
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Art. 2. - Disposizioni finali e transitorie1. Il presente regolamento si applica alle fideiussioni stipulate a partire dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi |
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Art. 3. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
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Allegato A - Modello standard di fideiussione(art. 1, comma 4)
Definizioni a) «Decreto legislativo»: il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), come modificato dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; b) «Banca»: impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB ); c) «Impresa di assicurazione»: impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private); d) «Garante»: la Banca o l’Impresa di assicurazione che rilascia la Fideiussione, i cui estremi identificativi sono riportati nella Fideiussione e nella relativa Scheda tecnica; e) «Beneficiario»: l’acquirente dell’Immobile come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera a) , del Decreto legislativo, o colui che subentra nella sua posizione giuridica e abbia gli stessi requisiti soggettivi; f) «Contraente»: il costruttore dell’Immobile come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera b) , del Decreto legislativo; g) «Immobile»: l’immobile da costruire come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera d) , del Decreto legislativo; h) «Contratto»: il contratto, stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo, che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o un atto avente le medesime finalità ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo e con le esclusioni ivi previste; per le società cooperative, l’atto equipollente di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo; i) «Fideiussione o Garanzia»: la garanzia fideiussoria di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto legislativo; l) «Somma garantita o Importo complessivo garantito »: l’importo massimo complessivo della Fideiussione, corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il Contraente ha riscosso e deve ancora riscuotere dal Beneficiario prima del trasferimento della proprietà dell’Immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso; m) «Scheda tecnica»: allegato alla Fideiussione, che riporta i termini della Fideiussione e le condizioni cui la stessa è subordinata.
CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
Sezione I
Art. 1 - Oggetto della Garanzia 1. Il Garante si impegna nei confronti del Beneficiario - nel caso in cui il Contraente incorra in una situazione di crisi che si intende verificata a norma dell’articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo, oppure nel caso di inadempimento all’obbligo assicurativo di cui all’articolo 4 del medesimo decreto leg |
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Allegato B - Scheda tecnica del modello standard di garanzia fideiussoria(art. 1, comma 4)
Parte di provvedimento in formato grafico |
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