Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 09/09/2011, n. 25, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della medesima legge, così recitava:

“Art. 7. - Inizio dei lavori

1. L'inizio dei lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione, nelle zone dichiarate sismiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, non è subordinato alla preventiva autorizzazione di cui all'art. 18, primo comma, della L. 2 febbraio 1974, n. 64.

2. In sostituzione di tale autorizzazione i lavori di cui al comma precedente sono soggetti, prima del loro inizio, alla denuncia dei lavori da presentarsi alla Sezione Comuni sismici competente per territorio.”

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