Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 21/02/2011, n. 3; successivamente, l'intero Titolo V, comprendente il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 20/05/2022, n. 8.

L'articolo 32 così recitava:

"Art. 32 - Istituzione dell'Albo regionale dei collaudatori

1. È istituito l'albo regionale dei tecnici cui affidare, nell'ambito delle competenze previste dai rispettivi ordinamenti professionali, il collaudo di opere e lavori pubblici di interesse regionale di cui al precedente art. 1.

2. Non possono essere affidati incarichi di collaudo di opere di cui al precedente comma a tecnici non iscritti all'albo e per categorie di opere diverse da quelle in cui sono iscritti.

3. L'albo è tenuto ed aggiornato a cura del servizio per gli affari generali del Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della Giunta Regionale.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, nella parte prima dell'allegato alla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, relativa alle attribuzioni del Presidente, del Vice Presidente e di ciascun Assessore, è aggiunto il seguente alinea;

- compete al servizio per gli affari generali del Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale dei collaudatori.

5. La Giunta Regionale assume i provvedimenti di attuazione relativi all'istituzione dell'albo di cui al precedente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge."

Dalla redazione