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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 22/02/2022, n. 130
Deliberaz. G.P. Bolzano 22/02/2022, n. 130
Deliberaz. G.P. Bolzano 22/02/2022, n. 130
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Testo del documento
La Giunta provinciale ha preso atto di quanto segue: Ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio) la Provincia può promuovere la conservazione e la valorizzazione dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico o di tutela degli insiemi, mediante la concessione di premi, contributi o aiuti ai soggetti proprietari, possessori o detentori dei beni sottoposti a vincolo. Ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4 (Parco Nazionale dello Stelvio), la Provincia persegue nella gestione della porzione altoatesina del Parco nazionale l'obiettivo di promuovere la cura del paesaggio, compresi il finanziamento di manufatti tradizionali e di strutture ed immobili con valenza storica o culturale. Ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4 (Parco nazionale dello Stelvio), l'Amministrazione provinciale può favorire la conservazione e valorizzazione dei beni sottoposti a vincolo ai sensi della legge, mediante la concessione di contributi o sussidi da erogarsi |
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Allegato - Direttive per la concessione di contributi per interventi di cura e mantenimento del paesaggioArt. 1 - Ambito di applicazione 1. Le presenti direttive disciplinano le modalità di concessione di contributi per interventi di cura e mantenimento del paesaggio ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, nonché dell'articolo 3 e12 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, e relative successive modifiche. 2. La Giunta provinciale riconosce che gli interventi e gli oggetti finanziabili secondo queste direttive costituiscono elementi caratterizzanti del patrimonio culturale altoatesino, particolarmente nel territorio individuato quale Dolomiti Patrimonio mondiale UNESCO. Tali interventi ed oggetti rispecchiano costumi ed artigianato tradizionali, ricadenti tra le attività finalizzate alla conservazione del patrimonio culturale. 3. Ai sensi del punto 2.6 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) alla luce del loro carattere specifico talune attività concernenti la cultura, la conservazione del patrimonio culturale e della tutela dell'ambiente organizzate in modo non commerciale possono essere considerate attività senza carattere economico. Il finanziamento pubblico di tali attività non costituisce necessariamente un aiuto di Stato. 4. La Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico. Inoltre, molte attività culturali o di conservazione del patrimonio risultano oggettivamente non sostituibili e si può, pertanto, escludere l'esistenza di un vero mercato. 5. Gli interventi ed oggetti agevolabili secondo le presenti direttive mirano, anche ai sensi del sostegno di cicli regionali sostenibili, alla conservazione degli elementi tradizionali del paesaggio culturale che, senza il sostegno da parte del settore pubblico, andrebbero persi, e non hanno impatto sul mercato, dato che il sostegno è solo destinato a compensare i costi aggiuntivi connessi alla conservazione degli oggetti tradizionali.
Art. 2 - Finalità 1. Le agevolazioni previste dalle presenti direttive sono elargite agli aventi diritto per il mantenimento e la valorizzazione del quadro paesaggistico tradizionale. 2. Gli oggetti/interventi devono essere conformi alla legislazione dell'Unione europea, statale e provinciale in materia di tutela ambientale.
Art. 3 - Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione delle presenti direttive si intende per: a) Aree protette. Sono da intendersi tali esclusivamente: 1) i siti Natura 2000; 2) i biotopi e monumenti naturali protetti; 3) la zona di tutela paesaggistica dell'Alpe di Siusi; 4) il Parco Nazionale dello Stelvio e i seguenti 5) parchi naturali: Parco naturale Sciliar-Catinaccio; Parco naturale Gruppo di Tessa; Parco naturale Puez-Odle; Parco naturale Fanes-Senes-Braies; Parco naturale Monte Corno; Parco naturale Tre Cime; Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina. b) Al di fuori delle aree protette. Tutte le aree non elencate al precedente punto a). c) Vincoli di tutela paesaggistica. La legge provinciale Territorio e paesaggio 9/2018, e successive modifiche, introduce varie categorie di tutela. Mentre le aree protette di grande estensione come il Parco Nazionale dello Stelvio ed i parchi naturali sono tutelate con appositi atti di vincolo, per le restanti aree vengono introdotti dei vincoli di tutela attraverso piani paesaggistici. d) Insiemi. Si tratta di complessi di beni immobili che presentano un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici. e) Prestazioni in proprio. Le ore di lavoro eseguite in proprio sono concesse in conformità con i costi massimi ammissibili stabiliti dall'Ufficio Natura e dall'Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio e devono essere dichiarate ed elencate a fini contabili su moduli appositamente previsti a tale scopo.
Art. 4 - Beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e giuridiche di seguito elencate: a) privati cittadini/private cittadine; b) imprese; c) fondazioni; d) associazioni; e) enti religiosi; f) cooperative sociali; g) amministrazioni pubbliche locali e centrali; h) unità locali; i) interessenze; j) consorzi. 2. I richiedenti/le richiedente devono essere proprietari/proprietarie o affittuari/affittuarie del bene immobiliare; per le persone giuridiche la domanda deve essere presentata dal/dalla legale rappresentante.
Art. 5 - Requisiti 1. Possono essere concesse agevolazioni solo per interventi/oggetti situati in provincia di Bolzano.
Art. 6 - Cumulabilità 1. Le agevolazioni di cui alle presenti direttive non sono cumulabili con altre agevolazioni dell'amministrazione provinciale riguardanti i medesimi interventi/oggetti nonché costi ammissibili.
Art. 7 - Interventi ed oggetti agevolabili 1. Sono agevolabili solo gli interventi/oggetti descritti nell'allegato A, che: a) sono necessari per l'attività agricola e contribuiscono alla valorizzazione del paesaggio tradizionale oppure b) sono già in essere e contribuiscono alla valorizzazione del paesaggio tradizionale e sono previsti nel vincolo paesaggistico, nel piano di tutela degli insiemi oppure nel piano di recupero quali oggetti meritevoli di finanziamento. 2. Sono ammissibili i seguenti interventi ed oggetti: a) senza preventivo di spesa e con quote d'agevolazione fisse: 1) realizzazione di steccati in legno; 2) copertura di tetti in scandole; 3) realizzazione o |
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