Articolo abrogato dall’art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15, così recitava:

“Art. 33 - Prima revisione degli albi delle imprese artigiane

1. Prima dell'inizio delle procedure per la costituzione delle nuove commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, secondo le modalità di cui agli articoli del precedente Titolo III, le commissioni provinciali attualmente in carica provvedono, integrate dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria di cui all'art. 25 della L.R. 30 aprile 1980, n. 48, ad una revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane, affinché risultino compilati secondo le disposizioni introdotte dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, ed adeguati agli albi circondariali istituiti ai sensi del precedente art. 3.

2. Ai fini di cui al precedente comma, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le commissioni provinciali per l'artigianato inviano ai Comuni l'elenco delle imprese, sia singole che associate, aventi sede nel Comune stesso.

3. I Comuni, entro i successivi dodici mesi, svolgono le necessarie operazioni istruttorie di cui al precedente art. 6 e ne trasmettono le risultanze, insieme ad eventuali segnalazioni documentate attinenti a procedure d'iscrizione d'ufficio, alle commissioni provinciali per l'artigianato che, entro sei mesi dalla data del ricevimento procedono agli adempimenti di competenza.

4. Alla scadenza di tale ultimo termine hanno inizio le procedure relative alla elezione dei titolari di imprese artigiane nelle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato previste dagli articoli del precedente Titolo 3.

Il periodo di trenta mesi di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed al quinto comma del precedente art. 9 decorre anch'esso dalla data di scadenza del termine indicato ai precedenti terzo e quarto comma.”

Dalla redazione