N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 44, comma 1, della L.R. 22/11/2018, n. 38, così recitava:

"Art. 22 - Governance dei parchi naturali regionali

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare la governance dei Parchi naturali regionali istituiti ed istituendi a norma della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e s.m.i., la Giunta regionale adotta apposito disegno di legge di modifica del Capo II della legge regionale n. 28/1994 finalizzato al superamento degli Enti di gestione dei Parchi regionali ed all’istituzione dell'Agenzia regionale dei Parchi Lucani.

2. Per gli istituendi Parchi naturali regionali, al fine di garantire uniformità di gestione e di conseguire la razionalizzazione della spesa, le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge regionale n. 28/1994 concernenti la gestione dei Parchi e loro organi non trovano applicazione sino all'istituzione dell’Agenzia regionale dei Parchi Lucani.

3. Nelle more dell'istituzione dell'Agenzia regionale dei Parchi Lucani i Parchi che dovessero essere istituiti sono amministrati da un Commissario e dalla Comunità del Parco. Il Commissario è individuato tra i dirigenti della Regione Basilicata. Il Commissario e i componenti della Comunità del Parco non percepiscono alcun compenso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale."

Dalla redazione