La normativa in proposito dice che “il progettista dell’intervento strutturale”, a integrazione di quanto già previsto dal D.P.R. 380/2001 e dalle NTC (vedi Opere strutturali: progetto, denuncia, direzione dei lavori e collaudo e Disciplina delle costruzioni in zone sismiche) “assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato” (tramite l’Allegato B R). Ne segue in buona sostanza che, secondo quanto indicato, è sempre il progettista delle strutture ad asseverare sia la classe di rischio sismico nello stato di fatto che il progetto per la riduzione del rischio sismico.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in merito al modello di competenza del direttore dei lavori, che deve essere sempre compilato dal DL delle strutture, anche in presenza di altri professionisti incaricati della direzione esecutiva relativa agli aspetti edilizi/architettonici e/o impiantistici.

Dalla redazione