Articolo abrogato dalla L.R. del 31/12/2012 n. 52. L’articolo 18 così recitava: “Art. 18 - Organizzazione e funzionamento dell’Autorità d’ambito. - 1. Per l’espletamento delle proprie funzioni ed attività l’Autorità d’ambito si dota di una struttura operativa, posta alle dipendenze del direttore, può inoltre avvalersi di uffici e servizi dei comuni e delle province partecipanti all’ambito, messi a disposizione a tale fine.

2. Le modalità di organizzazione sono determinate dalla convenzione o dallo statuto di cui all’articolo 14, commi 2 e 3.”

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