FAST FIND : NR28998

L. R. Veneto 31/12/2012, n. 52

Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)".
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/07/2023, n. 16
- L.R. 02/04/2014, n. 11
- L.R. 07/02/2014, n. 3
Scarica il pdf completo
838354 10532725
Art. 1 - Finalità

1. Ferme restando le competenze in materia di rifiuti urbani di cui alla

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
838354 10532726
Art. 2 - Ambito territoriale regionale e comitato di bacino regionale

1. Ai fini dell’ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l’ambito territoriale ottimale, ai sensi dell’articolo 199, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, è il territorio regionale.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
838354 10532727
Art. 3 - Bacini territoriali e consigli di bacino

1. Per favorire, accelerare e garantire l’unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale.

1-bis. La Giunta regionale, su proposta motivata degli enti locali interessati, può approvare il riconoscimento di bacini territoriali di diversa dimensione, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, anche ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni.N5

1-ter. Ai fini del procedimento di definizione di bacini di carattere infraprovinciale o interprovinciale di cui al comma 1-bis:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
838354 10532728
Art. 4 - Costituzione e funzionamento dei consigli di bacino e poteri sostitutivi

1. Ai fini della costituzione dei consigli di bacino, gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale approvano una apposita convenzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, sulla base di una convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
838354 10532729
Art. 5 - Disposizioni transitorie

1. N4

2. La convenzione per la costituzione dei consigli di bacino, di cui al comma 1 dell’articolo 4, è sottoscritta entro tre mesi dall’approvazione della convenzione - tipo da parte della Giunta regionale.

3. Nelle more dell’istituzione dei consigli di bacino di cui all’articolo 3, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, decorso il termine del 31 dicembre 2012, la Giunta regionale procede alla nomina di commissari liquidatori per gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785 del 28 ottobre 1988 pubblicata nel supplemento al BUR n. 10 del 2 marzo 1989, e per le autorità d’ambito istituite ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , di cui al piano

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
838354 10532730
Art. 6 - Nuovi impianti di trattamento termico per rifiuti solidi. Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell’approvazione del nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti ur

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
838354 10532731
Art. 7 - Modifiche ed abrogazioni di disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”

1. Dalla data d’entrata in vigore della presente legge, i riferimenti all’espressione: “ambiti territoriali ottimali”, contenuti nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s’intendono riferiti all’espressione: “bacini territoriali”.

2. Dalla data d’entrata in vigore della presente legge, i riferimenti all’espressione: “Autorità d’ambito” ed all’espressione: “enti responsabili di bacino” contenuti

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
838354 10532732
Art. 8 - Norma finanziaria

1. La Regione può concedere agli enti locali convenzionati nei consigli di bacino ai sensi del

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
838354 10532733
Art. 9 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Rifiuti

Rifiuti, non rifiuti e sottoprodotti: definizione, classificazione, normativa di riferimento

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Albo nazionale dei gestori ambientali
  • Rifiuti

Albo gestori ambientali, normativa, categorie, iscrizione, responsabile tecnico, modulistica

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Rifiuti
  • Tutela ambientale

Classificazione dei rifiuti in base all'origine e in base alla pericolosità

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Infrastrutture e opere pubbliche
  • Finanza pubblica
  • Provvidenze
  • Mezzogiorno e aree depresse
  • Edilizia scolastica
  • Rifiuti
  • Terremoto Centro Italia 2016
  • Calamità/Terremoti
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Edilizia e immobili
  • Strade, ferrovie, aeroporti e porti
  • Protezione civile

Il D.L. 91/2017 comma per comma

Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Rifiuti
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Disciplina delle terre e rocce da scavo: sintesi operativa dopo il D.P.R. 120/2017

DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA Definizione di “terre e rocce da scavo”; Categorie di terre e rocce da scavo; Materiali provenienti da demolizioni; Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte - SUOLO ESCAVATO ALLO STATO NATURALE UTILIZZATO IN SITU Riutilizzo in situ del suolo escavato naturale; Suolo naturale nel quale siano presenti “materiali di riporto”; Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo per opere sottoposte a VIA - CONDIZIONI PER QUALIFICARE LE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME “SOTTOPRODOTTI” Condizioni comuni a tutti i cantieri; Terre e rocce da scavo nelle quali siano presenti “materiali di riporto”; Onere di attestazione del corretto avvenuto utilizzo; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere soggette a VIA o AIA; Cantieri con meno di 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Trasporto delle terre e rocce qualificate sottoprodotti - TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICABILI COME “RIFIUTI”; Condizioni al cui verificarsi le terre e rocce da scavo sono qualificate “rifiuti”; Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti - TERRE E ROCCE DA SCAVO IN SITI CONTAMINATI Attività di scavo in siti oggetto di bonifica; Piano dettagliato e campionamento del suolo; Piano operativo; Utilizzo delle terre e rocce scavate nel sito; Presenza di “materiali di riporto” - ATTUAZIONE E LINEE GUIDA.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica