N40 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 31/12/2012 n. 52. L’articolo 15 così recitava: “Art. 15 - Funzioni dell’Autorità d’ambito. - 1. L’Autorità d’ambito svolge funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani, in particolare:

a) redige ed approva il programma pluriennale degli interventi previsto all’articolo 20;

b) realizza gli interventi previsti dal programma pluriennale o individua i soggetti cui affidarne la realizzazione;

c) individua i soggetti cui affidare la gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 19 in ordine alla raccolta ed al trasporto;

d) provvede a coordinare i criteri per la determinazione della tariffa di cui all’articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 da applicare in ogni singolo comune e provvede alla riscossione della stessa direttamente o tramite terzi;

e) adotta il regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto all’articolo 7;

f) provvede alla verifica della gestione operativa

g) stabilisce gli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo Comune al fine del raggiungimento per l’intero ambito delle percentuali previste all’articolo 2.

2. L’Autorità d’ambito non può svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica per un periodo transitorio di tre anni, dall’entrata in vigore della presente legge, agli enti responsabili di bacino di cui al Piano regionale di smaltimento rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785/1988, qualora tali enti provvedano direttamente alla gestione operativa dei rifiuti urbani.”

Dalla redazione