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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 08/09/2021, n. 119
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Ord. P.C.M. 08/09/2021, n. 119
- Ord. P.C.M. 31/12/2021, n. 123
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Premessa
II Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14.02.2020, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legge n. 109 del 28.09.2018, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l’articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: “All’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l’anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 114”; Vista la |
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Art. 1 - (Indicazioni sugli adempimenti di recepimento a carico delle Regioni e dei Comuni)1. Le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di rischio idrogeologico e sismico si avvalgono delle risultanze delle attività di indagine, studi e ricerca svolte in attuazione dell’Accordo di collaborazione scientifica stipulato il 03/10/2020, tra il Commissario straordinario e l’INGV, avente ad oggetto “attività di studio e ricerca per ridefinire le Zone di Attenzione delle Fagli Attive e Capaci” come integrate in seguito alle attività svolte in attuazione dell’Accordo int |
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Art. 2 - (Disciplina della ricostruzione in aree interessate da FAC)1. Il Commissario, sulla base delle risultanze del Gruppo di lavoro istituito nell’ambito dell’Accordo con INGV, individua le porzioni di ZA sulle quali dichiara l’impossibilità di procedere a studi di approfondimento di livello 3 determinata da una delle seguenti condizioni: a. presenza di manufatti che impediscono le attività di indagine; b. non significatività di indagini in aree limitrofe alla ZA. Le porzioni di tali aree vengono classificate in ZS fintantoché non si rendano possibili le condizioni per l’approfondimento degli studi e si applica la conseguente disciplina d’uso di cui alle Linee Guida FAC, integrata come di seguito. 2. Nelle more degli approfondimenti della FASE 3 di cui all’art. 1, eventuali studi di ulteriore approfondimento per la rivalutazione delle ZS possono essere presentati dai soggetti proponenti progetti di interventi edilizi di demolizione e ricostruzione, a condizione che vengano rispettate le procedure e le modalità di studio definite delle Linee Guida FAC e che tali approfondimenti riguardino porzioni significative lungo una sezione trasversale |
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Art. 3 - (Istituzione del fondo destinato alle Protezioni civili regionali per esecuzione lavori propedeutici alla attuazione della FASE 3)1. Al fine di procedere speditamente alle attività di escavazione delle trincee propedeutiche agli studi paleosismologici nelle aree FAC individuate dall’INGV all’esito delle attività della Fase 2 e oggetto di approfondimento di Fase 3, secondo l’Accordo integrativo di cui all’art. 2, è istituto un fondo di € 77.054,70 che grava sulla contabilità speciale di cui al comma 3 dell’ |
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Art. 4 - (Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017)1. All'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) l’articolo 22 è sostituito dal seguente: “Art. 22. Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta. Le aree di cui al presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali quali: a. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto di versante - areali a pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4); b. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto idraulico - fasce caratterizzate da probabilità di esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4); c. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da enti e/o amministrazioni competenti per territorio; d. Aree instabili individuate dagli studi di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità di versante sismo indotte (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per instabilità di versante sismo indotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da cedimenti differenziali (MS livello 1). 2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo le aree caratterizzate da instabilità, presenti o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.,), purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee corredata della documentazione tecnica individuata con successivo provvedimento del Commissario straordinario . 3. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idro- geomorfologico devono essere presentate all'ufficio speciale della ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti l'esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del PAI competente per territorio. Ai se |
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Art. 5 - (Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017)1. All'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 recante “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016” sono apportate le seguenti modifiche: a) l’articolo 14-bis è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta. Le aree di cui al presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali quali: a. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto di versante - areali a pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4); b. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto idraulico - fasce caratterizzate da probabilità di esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4); c. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da enti e/o amministrazioni competenti per territorio; d. Aree instabili individuate dagli studi di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti ne |
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Art. 6 - (Obbligo di valutazione conclusiva degli studi sulle pericolosità geologiche e fragilità territoriali)1. Ad integrazione e modifica delle ordinanze commissariali in materia, le attività di studio, approfondimento e indagine riguardanti le pericolosità geologiche e le fragilità territoriali, connesse con le Faglie Attive e Capaci, con le |
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Art. 7 - (Disposizioni transitorie e finali)1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano a tutti gli studi specialistici, ivi compresi quelli eseguiti a firma di professionista d |
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