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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 23/07/2021, n. 14
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Regolam. R. Lazio 23/07/2021, n. 14
Regolam. R. Lazio 23/07/2021, n. 14
- Regolam. R. 10/08/2021, n. 15
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Art. 1 - Modifica all'articolo 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. Dopo il numero 18) del comma 1 dell'articolo 20 del Reg. reg. n. 1/2002 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente: |
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Art. 2 - Modifica all'articolo 170 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. Il comma 6 dell'articolo 170 del Reg. reg. n. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: |
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Art. 3 - Modifica all'articolo 175 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. Il comma 1 dell'articolo 175 del Reg. reg. n. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “1. In attuazione dell'articolo 170, comma 6, sono istituite due distinte sezioni del ruolo, una per la di |
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Art. 4 - Modifica all'articolo 474-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 474-bis del Reg. reg. n. 1/2002 e successive modificazioni dopo le parole “la nomina del responsabile de |
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Art. 5 - Modifica all'articolo 474 ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 474-ter del Reg. reg. n. 1/2002 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 6 - Modifiche all'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. All'allegato B del Reg. reg. n. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE”, nella declaratoria delle funzioni, le parole: “struttura del Segretario generale” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione generale”; b) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'”, nella declaratoria delle funzioni, le parole: “Struttura Agenda digitale,” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione regionale competente in materia di innovazione tecnologica e trasformazione digitale”; c) nel paragrafo “DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO”, alla declaratoria delle funzioni, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “con il supporto della Direzione regionale competente in materia di innovazione tecnologica e trasformazione digitale.”; |
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Art. 7 - Modifiche all'allegato H del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. Al punto 12 del paragrafo C dell'allegato H del Reg. reg. n. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Laddove la valutazione della commissione abbia esito negativo, il responsabile del ruolo, nel trasmettere detto esito alla Giunta regionale com |
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Art. 8 - Modifiche all'allegato L del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. Il comma 1 del punto 1 dell'allegato L del Reg. reg. n. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “1. Il concorso per esami, al quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 181, comma 1, consiste nelle seguenti prove selettive, finalizzate alla valutazione delle conoscenze teoriche nonché delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, definite secondo meto |
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Art. 9 - Modifiche all'allegato M-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. All'allegato M-bis del Reg. reg. n. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) nel paragrafo categoria C: 1) nella sezione “Professionalità” le parole: “ambiti di attività” sono so |
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Art. 10 - Modifiche all'allegato O del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. Dopo la parte II dell'allegato O del Reg. reg. n. 1/2002 e successive modificazioni è inserita la seguente: “Parte II-bis - (Procedure selettive per la progressione tra le categorie riservate al personale interno di ruolo) Punto 28-bis - (Condizioni per l'attivazione delle procedure di progressione tra le categorie) 1. La Regione, al fine di valorizzare le professionalità interne, in conformità alla normativa vigente in materia, può attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, procedure selettive e comparative per la progressione tra le categorie o progressioni verticali, riservate al personale di comparto di ruolo. 2. Il numero di posti destinati alle progressioni verticali è individuato nel Piano triennale dei fabbisogni di personale, fatto salvo quanto previsto al comma 1, nell'ambito di quelli previsti nel medesimo piano dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa categoria. In ogni caso, l'attivazione delle progressioni verticali determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno. Punto 28-ter - (Avvisi per le progressioni verticali) 1. La Regione bandisce le procedure di selezione per le progressioni verticali, mediante uno o più avvisi interni, nei quali sono indicati, in particolare: a) le specifiche posizioni di lavoro cui |
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Art. 11 - Modifiche all'allegato O-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. All'allegato O-bis del Reg. reg. n. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) l'alinea del comma 3 del p |
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Art. 12 - Disposizioni transitorie1. Sono fatti salvi gli avvisi di ricerca all'esterno per la copertura di incarichi di direttore regionale le cui procedure siano in itinere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, computando i relativi incarichi nella quota percentuale di cui all'articolo 20, comma 9, della L.R. n. 6/2002 e successive modificazioni, qualora all'esito della valutazione della Giunta regionale l'incarico di direttore venga conferito a un soggetto appartenente ai ruoli della dirigenza di altra pubblica amministrazione. 2. L'istituzione della Direzione regionale per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale e delle sue strutture organizzative, come esplicitate al comma 3, è condizionata al mantenimento della neutralità finanziaria. A tal fine, a compensazione dell'istituzione delle strutture di cui alla lettera a) del comma 3, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto del Direttore della Direzione regionale per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale, è soppresso un numero di strutture finanziariamente equivalenti, individuate con la direttiva di cui al medesimo comma 3, in un'ottica di snellimento, efficientamento ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze. 3. In fase di prima applicaz |
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Art. 13 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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