- la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19, "Programmazione negoziata di interesse regionale" con la quale sono disciplinati gli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale per la realizzazione condivisa degli obiettivi e delle linee programmatiche regionali individuate nel Programma regionale di Sviluppo, nel Documento di Economia e Finanza Regionale e negli altri Piani e Programmi Regionali di Settore;
- il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 19/19 dispone che: "Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in base al Programma regionale di sviluppo e ai suoi aggiornamenti annuali previsti nel Documento di economia e finanza regionale, tenendo conto anche di quanto disposto al comma 4: a) sono specificati e, se del caso, integrati gli elementi di dettaglio dei criteri elencati al comma 1; b) sono individuati appositi indicatori, rispetto a ciascuno dei criteri di cui alla lettera a), a supporto della valutazione da effettuare sulla sussistenza dell'interesse regionale di cui al comma 1;
- il comma 8 dell'art. 8 della L.R. 19/19 dispone che: "Con la deliberazione di cui all'articolo 3 la Giunta regionale definisce: a) le condizioni in presenza delle quali l'ente locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione dell'ALS per gli interventi e le opere di valenza locale di cui al comma 1, tenuto conto, in particolare, dei seguenti elementi: 1