L. R. Lazio 07/12/1990, n. 87 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 07/12/1990, n. 87

Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sentenza Corte Cost 29/07/2020, n. 172
- L.R. 22/10/2018, n. 7
- L.R. 14/08/2017, n. 9
- L.R. 13/02/2009, n. 1
- L.R. 19/03/2008, n. 4
- L.R. 28/04/2006, n. 4
- L.R. 26/07/2002, n. 23
- L.R. 02/05/1995, n. 16
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TITOLO I - Principi e disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. Con la presente legge, la Regione Lazio, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma dell'

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Art. 2 - Pesca ed acquacoltura

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge e della normativa regionale vigente in materia, costituiscono prodotti d

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Art. 3 - Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative regionali in materia di tutela ed incremento della pesca nelle acque interne sono delegate alle amministrazioni provinciali, a tempo indeterminato in conformità con l'articolo 9, lettera e) della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

2. Le amministrazioni provinciali, nell'esercizio delle funzioni loro delegate, devono conformarsi alle norme della presente legge ed alle direttive di carattere generale che la Giunta regionale detterà alla luce degli indirizzi emanati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'artico

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Art. 4 - Commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne

1. È istituita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne, composta da:

1) l'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca o suo delegato, che la presiede;

2) gli assessori provinciali al ramo o loro delegati;

3) il dirigente del settore competente in materia dell'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca;

4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma o suo delegato;

5) un rappresentante delle comunità montane, designato dalla delegazione regionale dell'U.N.I.C.E.M.;

6) il direttore dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana o suo delegato;

7) un dirigente dell'Assessorato regionale all'ambiente, o s

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Art. 5 - Commissioni consultive provinciali

1. Presso ogni provincia viene istituita una commissione consultiva provinciale per la pesca nella acque interne della quale si avvale l'amministrazione provinciale, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o ad essa delegate in materia di pesca, in sostituzione della commissione provinciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1960, n. 1349.

2. La commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne è nominata con provvedimento del presidente della giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composta da:

1) il presidente d

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Art. 6 - Programmi

1. Sulla base degli indirizzi di carattere generale emanati dal Consiglio regionale in ossequio al dettato dell'articolo Il della legge regionale 15 maggio 1985, n. 68 e sulla base delle proposte ed i suggerimenti della commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4, la Giunta regionale predispone, in conformità con le norme sulle procedure della programmazione di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, di intesa con le amministrazioni provinciali, programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto altresì delle iniziative proposte da comunità montane e comuni nonché da altri operatori pubblici e privati.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, tenendo

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TITOLO II - Esercizio della pesca
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Art. 7 - Classificazioni delle acque

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è considerata pesca nelle acque interne quella esercitata nelle acque fluviali e lacuali pubbliche e private comunicanti con quelle pubbliche del territorio della regione Lazio, poste all'interno della linea congiungente i punti foranei esterni delle foci o degli altri sbocchi in mare.

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Art. 8 - Classificazione della pesca

1. La pesca nelle acque pubbliche interne e nelle acque private comunicanti con quelle pubbliche si divide nelle seguenti classi: pesca professionale o di mestiere e pesca sportiva o dilettantistica.

2. La pesca professionale è quella che viene esercitata quale attività di lavoro esclusiva o prevalente a scopo di lucro da pescatori di mestiere in forma singola e associata.

3. La pesca sportiva o dilettantistica è quella che viene esercitata da dilettanti nel tempo libero, per diletto, senza scambio dei prodotti catturati e senza lucro.

4. Per esercitare la pesca professionale o sportiva è fatto obbl

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Art. 9 - Licenza di pesca professionale

N6

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Art. 9-bis - Licenza di pesca sportiva o dilettantistica

N7

1. La licenza di pesca sportiva di tipo B consente l'esercizio della pesca sportiva

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Art. 9-ter - Regolamento

N7

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Art. 10 - Registri dei pescatori

N8

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Art. 11 - Strumenti e mezzi di pesca

1. L'esercizio della pesca è consentito esclusivamente con gli attrezzi indicati nell'apposito elenco che il Consiglio regionale, approva con propria deliberazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su parere della commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4.

2. L'elenco deve contenere la descrizione sommaria degli attrezzi con la relativa denominazione, l'indicazione del periodo ed, eventualmente, della località in cui possono essere adoperati, le eventuali modalità d'uso, precisando, per le reti consentite, anche la misura minima delle maglie e le lunghezze e le altezze massime autorizzate.

3. La maglia delle reti si misura a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

4. Nell'elenco può essere indicato anche il numero massimo dei singoli attrezzi consentiti per ciascun pescatore nonché l'obbligo relativo alla bollatura degli attrezzi stessi; detta bollatura avverrà secondo le modalità e le competenze fissate da ciascuna provincia.

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Art. 12 - Periodo di divieto - limiti alle dimensioni di pesce pescato

1. Nelle acque pubbliche della regione e nelle acque private collegate con quelle pubbliche è vietata la pesca delle specie sotto elencate aventi lunghezza inferiore a quella indicata e per periodi di tempo a fianco riportati:

N11

Specie

Misura minima cm

Periodo di divieto

Storione (Arcipenser sturio)

60

.

Trota comune (Fario) (Salmo trutta trutta)

20

Dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio

Trota iridea (Oncorynchus mykiss)

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Art. 13 - Pesca in epoca di divieto

1. La pesca a scopo di fecondazione artificiale è autorizzata, nei periodi di divieto, dietro domanda di regolare permesso, dall'amministrazione provinciale competente per territorio. La verifica tecnica delle operazioni può essere svolta sia dalle amministrazioni provinciali, nei rispettivi territori, sia dallo stabilimento ittiogenico. N10

2. Nella domanda di permesso devono essere indicati:

a) l'impianto in cui verranno poste in incubazione le uova fecondate e le relative caratteristiche e potenzia

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Art. 14 - Norme generali per l'esercizio della pesca

1. La pesca sportiva è vietata nelle ore notturne e precisamente da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima dell'alba.

1-bis. L'amministrazione provinciale, in deroga al divieto di cui al comma 1, può autorizzare la pesca sportiva con la tecnica del "carp fishing", con l'obbligo della reimmissione del pesce catturato. Le province disciplinano la tecnica del "carp fishing", determinandone le modalità ed i limiti territoriali e temporali di esercizio. N4

2. Nei corpi idrici adiacenti al mare e dove, comunque, è prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesca sportiva è consentita senza limitazioni di orano.

3. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano tali condizioni.

4. La pesca dei salmonidi è limitata a non più di sei esemplari a giornata per pescatore sportivo.

5. La pesca dei lucci è limitata a non più di cinque esemplari a giornata per pescatore sportivo.

6. La pesca dei barbi, dei cavedani, delle carpe e delle tinche è limitata a non più di di

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Art. 14-bis - Divieti per contrastare il bracconaggio ittico

N19

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesc

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TITOLO III - Gestione e tutela delle acque - novellame - ripopolamenti ittici
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Art. 15 - Gestione e tutela delle acque

1. L'amministrazione provinciale ogni triennio, avvalendosi anche del personale tecnico dello stabilimento ittiogenico, effettua accertamenti sulle località di frega dei pesci. Sulla base di detti accertamenti, il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne determina le località di frega dei pesci, dandone comunicazione all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni all'estrazione o rimozione di ghiaia ed indicando le precauzioni necessarie a salvaguardia della fauna ittica.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su pr

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Art. 16 - Pesca del pesce novello

1. La Regione Lazio, a tutela della montata naturale delle specie euraline dal mare, dove possibile e per garantire la razionale raccolta del novellame per ripopolamento delle acque interne e per allevamento, favorisce, di intesa con il Ministero della marina mercantile, ai sensi del decreto ministeriale lo dicembre 1981, la istituzione di zone di rispetto esterne alle foci dei fiumi o canali in genere.

2. Promuove con le regioni le cui coste confinano con quelle laziali intese per uniformare la tutela del novellame e 1e norme che ne regolano la cattura.

3. Si considera novello il pesce avente lunghezza inferiore a cm 7, estesa a cm 12 per Mugil spp. e Sparus aurata e al disotto della misura di cui all'articolo 12 per i ragani di anguilla.

4. La pesca del pesce novello è consentita esclusivamente allo stato vivo. Il pesce novello pescato deve esser

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Art. 17 - Commercio e trasporto del novellame raccolto in natura

1. Di ciascuna compravendita di novellame dovrà essere redatto in duplice copia, su moduli forniti dall'amministrazione provinciale, un verbale composto di due parti, di cui una compilata a cura del titolare della

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Art. 18 - Deroghe all'esercizio della pesca

1. Il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dello stabilimento ittiogenico di Roma, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana, dell'am

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Art. 19 - Ripopolamenti ittici

1. Nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore, entro il mese di maggio di ciascun anno le amministrazioni provinciali, tenuto conto delle proposte e dei suggerimenti della commissione consultiva provinciale per la pesca in acque interne propongono all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca i programmi di ripopolamento ittico per l'anno successivo. Sulla base delle proposte provinciali l'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e p

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Art. 20 - Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua

1. I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che prevedano l'occupazione totale o parziale del letto dei fium

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Art. 21 - Concessione di derivazioni di acque pubbliche. Norme e tutela della fauna ittica

1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di mm 20, allo scopo di impedire il passaggio di pesce.

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TITOLO IV - Esercizio della pesca nelle acque di bonifica
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Art. 22 - Generalità

1. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca nelle acque di bonifica è delegato alle province.

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Art. 23 - Elenchi delle acque di bonifica non aperte alla pesca

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi

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Art. 24 - Acque di bonifica riservate alla pesca professionale

1. Nei comuni territorialmente interessati alle acque di bonifica, a favore dei pescatori di professione iscritti negli el

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Art. 25 - Gestione della pesca

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le province ed i

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Art. 26 - Attrezzi consentiti e loro uso

1. Nelle acque di bonifica non comprese negli elenchi di cui al precedente articolo 23 la pesca è consentita solamente con l'uso dei seguenti attrezzi e secondo le modalità di impiego sotto specificate:

1) da una a tre canne, con o senza mulinello, c

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Art. 27 - Orari e divieti particolari di pesca

1. Nei corpi idrici adiacenti, al mare e dove, comunque, è prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesc

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Art. 28 - Accesso ai canali

1. Le sommità originali ed i relativi accessi dove è consentito il passaggio, possono essere percorsi dai pescatori solo a piedi, o con biciclette, o con ciclomotori con 50 cc.

2. È fatta eccezione quando sugli argini, e l

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Art. 29 - Variazioni del regime idraulico e salvaguardia del patrimonio ittico. Ripopolamenti ittici

1. Gli enti di bonifica, per assicurare le preminenti funzioni dello scolo e dell'espansione delle acque, provvederanno alle necessarie variazioni del regime idraulico, nonché a tutte le operazioni connesse all'esercizio ed alla manutenzione delle opere avendo cur

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TITOLO V - Gare di pesca sportiva, laghetti sportivi e piscicolture all'interno di proprietà privata
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Art. 30 - Manifestazione e gare di pesca sportiva

1. La giunta provinciale, sentita la commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, i tratti dei corsi o dei bacini di acqua pubblica non soggetti a diritti esclusivi di pesca, nei quali possono svolgersi manifestazioni e gare di pesca sportiva, indicando gli obblighi cui debbono ottemperare gli organizzatori ed i partecipanti alle gare.

2. Le associazioni che intendono organizzare manifestazioni e gare di p

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Art. 31 - Esercizio della pesca nei laghetti sportivi e nelle piscicolture

1. La pesca esercitata nei laghetti sportivi e nelle piscicolture, esistenti all'interno di aree di proprietà privata e le cui acque sono comunicanti con corpi idrici pubblici, iscritti in apposito elenco tenuto presso l'amministrazione provinciale competente per territorio, non e soggetto alle norme previste dalla presente legge, fatta eccezione per le disposizioni seguenti:

a)

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Art. 32 - Commercio e trasporto dei prodotti ittici

1. Per il trasporto ed il commercio dei prodotti della pesca derivanti dalle acque di cui al precedente articolo 31, nei p

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TITOLO VI - Concessioni a scopo di piscicoltura
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Art. 33 - Generalità

1. Le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura possono essere rilasciate a soggetti privati in tratti di corsi o piccoli bacini di acque interne secondarie prive o povere di animali acquatici di importanza economica esclusivamente quando hanno per oggetto l'esecuzione di impianti di acquacoltura o di impianti di incubatoi ittiogenici e delle opere connesse per il ripopolamento delle acque e nel limite massimo del 10 per cento delle acque secondarie pubbliche di ogni provincia. La concessione è soggetta alla tassa di rilascio prevista dalle norme regionali in materia di tasse sulle concessioni regionali.

2. Per le acque principali le concessioni possono essere rilasciate nel limite massimo del

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Art. 34 - Norme generali per la concessione

1. Il presidente della giunta provinciale dispone la pubblicazione della domanda mediante affissione dell'estratto della stessa, fornito dal richiedente ed a spese del medesimo, all'albo pretorio dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi.

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Art. 35 - Disciplinare di concessione

1. Compiuta l'istruttoria di cui al precedente articolo 34, l'amministrazione provinciale provvede a redigere la proposta di disciplinare di concessione sulla quale debbono obbligatoriamente essere riportati:

a) cognome, nome o ragione sociale del richiedente la concessione;

b) codice fiscale

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Art. 36 - Provvedimento di concessione

1. Entro il termine massimo di centoventi giorni dal ricevimento della domanda di concessione, l'amministrazione provinciale trasmette la prop

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Art. 37 - Condizioni e limiti della concessione

1. Il canone della concessione rilasciata fissato con il provvedimento della Giunta regionale deve essere pagato anticipatamente ogni anno a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il concessionario deve prestare cauzione in numerario o in titoli di rendita pubblica, ovvero fornire fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Il relativo importo deve, di regola, corrispondere a due annualità del canone.

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Art. 38 - Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade dalla concessione:

a) per mancato uso per un intero anno o per catti

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Art. 39 - Cessazione delle concessioni di acquacoltura

1. Le concessioni di acquacoltura in acque pubbliche previste dall'articolo 11 del testo unico dell'8 ottobre 1931, n. 160

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Art. 40 - Diritti esclusivi di pesca

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche del Lazio è libero, salvo il caso in cui su dette acque esistano vincoli per altri fini ovvero diritti esclusivi di pesca.

2. Le amministrazioni provinciali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.

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Art. 41 - Diritti esclusivi di pesca delle province

1. Le province possono aprire al libero esercizio della pesca, secondo le norme della presente legge, le acque oggetto di

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TITOLO VII - Vigilanza e sanzioni
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Art. 42 - Agenti di vigilanza

1. La vigilanza sull'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche e in quelle private e sul commercio dei prodotti ittici viene esercitata dal Corpo forestale dello Stato, dagli agenti giurati delle amministrazioni provinciali, da dipendenti regionali espressamente incaricati dal Presidente della Giunta regionale, nonché dalle guardie giurate di cui ai successivi commi.

2. I comuni, le associazioni e chiunque ne abbia interesse possono nominare, e mantenere a proprie spese, guardie giurate per concorrere alla vigilanza in materia di pesca sia sulle acque pubbliche che su quelle private.

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Art. 43 - Sanzioni amministrative

N25

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le sanzioni di cui all'allegata tabella.

2. L'ammontare della somma dovuta per la violazione viene determinata secondo la gravità dell'illecito, l'entità del danno arrecato all'ittiofauna e all'ambiente, l'età del trasgressore, nonché l'eventuale recidiva, secondo il disposto della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

3. Nei casi previsti dagli articoli 9 e 10, l'amministrazione provinciale competente in relazione alla residenza del trasgressore, dispone la sospensione e la revoca della licenza di pesca con le modalità di cui agli stessi articoli.

3-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 9-bis e 9-ter, la provincia che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio della pesca sportiva con bilancia di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato, procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione stessa. N9

3-bis. Per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettere d), e) ed f), salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 40, comma 5, della L. 154/2016, come riportate nella tabella allegata e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi. N26

3-ter. Ai sensi dell'articolo 40, commi 6 e 7, della L. 154/2016, relativamente alle violazioni dei divieti di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettere d), e) ed f):

a) gli agenti di vigilanza di cui all'articolo 42 procedono all'immediata confisca del prodotto pescato ai sensi del comma 5 e degli strumenti e attrezzi utilizzati nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini;

b) qualora le violazioni siano reiterate e il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca, le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui al comma 8. N27

3-quater. Ai

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Art. 44 - Modifiche della tariffa delle tasse sulle concessioni ed utilizzazione dei proventi regionali

1. Gli importi delle tasse e delle soprattasse per il rilascio delle licenze di pesca e per i rinnovi annuali sono stabiliti dalla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. N10

2. Il n. 19 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.

3. Le entrate derivanti dal gettito delle tasse e soprattasse sulle concessioni regionali per licenze di pesca, da canoni per concessioni di piscicoltura e le s

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Art. 45 - Associazioni piscatorie

1. Possono richiedere il riconoscimento agli effetti della presente legge, le associazioni regionali di pescatori dilettanti costituite con atto pubblico che perseguono finalità relative alle attività dei pescatori nelle acque interne della regione Lazio.

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TITOLO VIII - Disposizioni finali, finanziarie e transitorie
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Art. 46 - Esercizio della delega

1. Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli enti delegatari determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi.

2. Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Region

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Art. 47 - Licenze anteriori alla legge

1. Le licenze di pesca rilasciate dalle amministrazioni provinciali anteriormente alla data di entrata in vigore della pre

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Art. 48 - Norme transitorie per gli attrezzi della pesca

1. Fino a quando non sarà approvato l'elenco degli attrezzi consentiti previsto al precedente articolo 11, la pesca

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Art. 49 - Dichiarazione delle derivazioni d'acqua in godimento al 31 dicembre 1988

1. Gli uffici competenti a decidere sull'utilizzazione delle acque pubbliche sono tenuti a comunicare alle province territ

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Art. 50 - Disposizioni finanziarie

1. Ogni anno, con le leggi di approvazione del bilancio regionale, vengono stabiliti gli stanziamenti destinati agli enti delegatari per l'esercizio delle funzioni delegate.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale

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Art. 51 - Rinvio alle norme legislative regionali e dello Stato

1. Gli enti delegatari nell'esercizio delle funzioni delegate debbono attenersi, per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dalle altre leggi regionali riguardanti la materia della pesca e dell'acquacoltura, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti norme dello Stato.



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