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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 10 così recitava:
“Art. 10 - Registri dei pescatori
1. Presso le amministrazioni provinciali sono tenuti appositi registri dei titolari di licenza di pesca, distinti per i tipi di licenza.
2. Nei suddetti registri devono essere trascritti gli estremi del verbale di contestazione della violazione delle norme in materia di pesca.
3. Delle violazioni deve essere fatta apposita annotazione sulla licenza di pesca a cura dell'amministrazione provinciale di residenza del trasgressore.
4. Qualora il pescatore interessato non presentasse entro il termine indicato dall'amministrazione provinciale la licenza di pesca per le relative annotazioni, la licenza stessa può essere revocata. Della revoca è fatta menzione nel registro di pesca e data comunicazione all'interessato ed agli organi di vigilanza in materia di pesca.
5. Il presidente della giunta provinciale, entro quindici giorni dall'avvenuta annotazione sui registri di cui al presente articolo della terza infrazione punibile con sanzione amministrativa commessa dallo stesso pescatore, dispone, con proprio atto motivato, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca sulle acque interne, la sospensione della licenza di pesca rilasciata al trasgressore per un anno ed ordina il ritiro del documento. A tal fine il presidente della giunta provinciale invita il trasgressore, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a consegnare entro quindici giorni la licenza di pesca all'amministrazione provinciale.
6. In caso di inadempienza può essere revocata la licenza di pesca.
7. Della revoca effettuata ai sensi del comma precedente è fatta menzione nel relativo registro di pesca e data comunicazione all'interessato ed agli organi di vigilanza in materia di pesca.
8. Non può essere rilasciata nuova licenza di pesca prima del decorso di un anno dal momento della restituzione della licenza di pesca revocata.
9. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e con sostanze atte a stordire il pesce, oltre alle sanzioni amministrative e al risarcimento del danno, verrà disposto dal presidente della giunta provinciale competente per territorio il ritiro immediato della licenza di pesca e la preclusione dall'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni.”
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