Comma abrogato dalla L.R. 08/03/2021, n. 3, così recitava:

"1. Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2009 possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all’articolo 8, comma 4 della l.r. 2/2000 con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati."

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