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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 18/12/2020, n. 179
D. P.C.M. 18/12/2020, n. 179
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PremessaIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 1. - Oggetto1. In attuazione del comma 1-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto: a) per «infrastrutture critiche» si intendono le infrastrutture essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del bene |
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Art. 3. - Beni e rapporti nel settore dell’energia1. Nel settore dell’energia, i beni e i rapporti di cui all’articolo 1 sono i seguenti: a) le infrastrutture critiche presso cui sono collocati o da collocare combustibili, materiali nucleari o rifiuti radioattivi, nonch& |
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Art. 4. - Beni e rapporti nel settore dell’acqua1. Nel settore dell’acqua, i beni e i rapporti di cui all’articolo 1 sono i seguenti: a) le infrastrutture critiche, |
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Art. 5. - Beni e rapporti nel settore della salute1. Nel settore della salute, i beni e i rapporti di cui all’articolo 1, inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale, sono i seguenti: a) le tecnologie critiche digitali funzionali |
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Art. 6. - Beni e rapporti nel trattamento, nell’archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili1. Nel trattamento, nell’archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili, i beni e rapporti di cui all’articolo 1 sono le seguenti informazioni, qualora critiche ai sensi dell’articolo 2, lettera d): a) i dati relativi alle infrastrutture critiche di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, di attuazione della direttiva 2008/114/CE, nonché alle infrastrutture critiche di cui al presente decreto; b) i dati relativi al censimento e al monitoraggio della sicurezza delle opere pubbliche di cui agli articoli 13 e 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; c) i dati raccolti tramite sistemi di navigazione satellitare per la tracciatura di campi, di mari e di bacini idrici e per la realizzazione di mappe di produzione e di prescrizione; d) i dati raccolti tramite sensori per la rilevazione dello s |
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Art. 7. - Beni e rapporti nel settore delle infrastrutture elettorali1. Rientra tra i beni e i rapporti di cui all’articolo 1 la piattaforma del Sistema Informativo Elettorale (SIEL) pr |
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Art. 8. - Beni e rapporti nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, e delle infrastrutture dei mercati finanziari1. Nel settore finanziario, i beni e i rapporti di cui all’articolo 1, sono i seguenti: a) le infrastrutture critiche, incluse le piattaforme, per la negoziazione multilaterale di strumenti finanziari o di depositi monetari, per l’offerta di servizi di base dei depositari centrali di titoli e di servizi di compensazione in qualità di controparte centrale nonché per la compensazione o il regolamento dei pagamenti; |
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Art. 9. - Beni e rapporti nei settori dell’intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie1. Nel settore dell’intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie, i beni e i rapporti di cui all’articolo 1 sono le seguenti tecnologie, ivi inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale: a) le tecnologie critiche applicate nell’automazione industriale funzionali alla produzione di macchine automatiche, macchine utensili a controllo numerico, sistemi ciberfisici di fabbrica; b) le tecnologie critiche per la robotica collaborativa, la tecnologia Machine To Machine Communication (M2M), le tecnologie relative all’apprendimento automatico computerizzato (Machine Learning); c) |
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Art. 10. - Beni e rapporti nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari1. Nel settore delle infrastrutture e delle tecnologie spaziali e aerospaziali, i beni e i rapporti di cui all’artic |
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Art. 11. - Beni e rapporti in tema di approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare1. Rientrano tra i beni e i rapporti di cui all’articolo 1: a) l’approvvigionamento di materie p |
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Art. 12. - Prodotti a duplice uso1. Rientrano tra i beni e i rapporti di cui all’articolo 1 le attività economiche di rilevanza strategica ave |
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Art. 13. - Beni e rapporti nel settore della libertà e del pluralismo dei media1. Rientrano tra i beni e i rapporti di cui all’articolo 1 le attività economiche a carattere nazionale e di |
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Art. 14. - Esclusioni1. Fermo restando l’obbligo di notifica di cui all’articolo 2, commi 2-bis e 5, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, i poteri speciali di cui al medesimo articolo 2, relativi a imprese che detengono uno o più degli attivi individuati ai sensi del presente decr |
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Art. 15. - Composizione del gruppo di coordinamento1. Il gruppo di coordinamento, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, recante disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali |
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Art. 16. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le at |
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Art. 17. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell |
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