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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 11/04/2011, n. 61
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'apparten |
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Art. 1. - Oggetto1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'individuazione e la designazione di Infrastrutture critiche europee (ICE), nei settori dell'energia e dei trasporti, nonché le modalità di valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative prescrizioni minime di protezione dalle minacce di origine uman |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) infrastruttura: un elemento, un sistema o parte di questo, che contribuisce al mantenimento delle funzioni della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione; b) infrastruttura critica (IC): infrastruttura, ubicata in uno Stato membro dell'Unione europea, che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in quello Stato, a causa dell'impo |
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Art. 3. - Tutela delle informazioni sensibili1. Alle informazioni sensibili relative alle IC, nonché ai dati ed alle notizie relativi al processo d'individuazione, di designazione e di protezione delle ICE, è attribuita adeguata classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124 |
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Art. 4. - Nucleo interministeriale e Struttura responsabile1. Il Nucleo interministeriale situazione e pianificazione (NISP), nella composizione di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2010, svolge le funzioni specificate nel presente decreto per l'individuazione e la designazione delle ICE, fermi restando i compiti ad esso attribuiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri in altre materie. |
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Art. 5. - Individuazione settoriale1. La struttura responsabile di cui all'articolo 4, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasport |
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Art. 6. - Individuazione di potenziali ICE1. Ogni infrastruttura situata in territorio nazionale ed individuata ai sensi dell'articolo 5, ai fini della sua designazione come ICE, deve risultare essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione e, a tale fine, è esaminata la gravità dei possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzion |
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Art. 7. - Individuazione delle ICE1. La struttura responsabile, tenendo informato il NISP: a) comunica ai rappresentanti designati dagli altri Stati membri, che possono esserne interessati in modo significativo, l'individuazione di potenziali ICE, ubicate nel territorio nazionale e le ragioni che potrebbero portare alla loro designazione come ICE; b) riceve dai rappresentanti designati dagli altri Stati Membri la comunicazione del |
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Art. 8. - Designazione delle ICE1. L'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, è designata ICE ove vi sia consenso da parte dello Stato membro nel cui territorio è ubicata. 2. Su proposta della struttura responsabile, il NISP, previa valutazione, esprime il consenso per le inf |
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Art. 9. - Termine del processo e periodico riesame1. Il processo di individuazione e designazione delle ICE è completato alla data di entrata in |
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Art. 10. - Comunicazioni concernenti le ICE1. La struttura responsabile informa della designazione esclusivamente gli Stati membri con cui è stata sottoscritta l'intesa di cui all'articolo 8, comma 3, e |
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Art. 11. - Responsabili della protezione1. Il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il sett |
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Art. 12. - Adempimenti per la protezione1. L'operatore dell'infrastruttura, nel termine di 30 giorni dalla designazione dell'ICE, comunica il nominativo del funzionario di collegamento in materia di sicurezza, al Prefetto responsabile, al proprietario ed alla struttura responsabile, che ne informa anche i funzionari di cui all'articolo 11, comma 3. 2. L'operatore attiva la procedura per il rilascio del nulla osta di segretezza (NOS) nazio |
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Art. 13. - Punto di contatto nazionale1. Il NISP è punto di contatto nazionale per la Protezione delle ICE (PICE) con gli altri Stat |
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Art. 14. - Direttive ed altri adempimenti1. Il NISP può coordinare l'elaborazione di direttive interministeriali, contenenti parametri integrativi di protezione, ferme restando le competenze del Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale |
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Art. 15. - Contributo degli organismi di informazione per la sicurezza1. Le modalità del concorso informativo degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della le |
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Art. 16. - Disposizioni finanziarie1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fin |
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Art. 17. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Ga |
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ALLEGATO A(previsto dall'articolo 1, comma 2) |
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SUDDIVISIONE DEI SETTORI ENERGIA E TRASPORTI IN SOTTO-SETTORISettore Energia Sottosettori: &mdas |
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ALLEGATO B(previsto dall'articolo 12, comma 4) |
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REQUISITI MINIMI DEL PIANO DI SICUREZZA DELL'OPERATORE (PSO)Il piano di sicurezza dell'operatore (PSO) identifica gli elementi che compongono l'infrastruttura critica, evidenziando per ognuno di essi le soluzioni di sicurezza esistenti ovvero quelle che sono in via di applicazione. Il PSO comprende: — l'individuazione degli elementi più importanti dell'infrastruttura; |
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