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Delib. G.R. Campania 16/12/2020, n. 585

Approvazione della "Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola" con allegati.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Dirig. R. 26/01/2021, n. 20
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Premessa

 

PREMESSO che:

a. la Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola prevede all'articolo 3 che: "... gli Stati membri designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità del paragrafo 1 (le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene) e che concorrono all'inquinamento;

b. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", all'art. 92, comma 5, disciplina le modalità con le quali le regioni individuano e aggiornano le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e prevede che: "per tener conto di cambiamenti e/o fattori imprevisti al momento della precedente designazione, almeno ogni quattro anni le regioni, sentite le Autorità di bacino, possono rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili";

c. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", all'art. 92, comma 7 e 8-bis, prescrive che le regioni rivedano i programmi d'azione per le zone vulnerabili e provvedano alla loro attuazione;

d. con legge regionale 22 novembre 2010, n. 14, la Regione Campania ha normato la "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola";

e. con il Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";

f. con Delib.G.R. n. 762 del 5 dicembre 2017, pubblicata sul BURC n. 89 dell'11.12.2017, è stata approvata la nuova delimitazione delle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola che ha rivisto la precedente designazione di cui alla Delib.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003;

g. con Decreto Dirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2018 della DG 50.07 UOD 91, in applicazione della Delib.G.R. n. 762/2017 e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 92, comma 7 e 8-bis, è stato disposto l'avvio della revisione del "Programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola" di cui alla Delib.G.R. n. 209/2007, così come integrato dalla Disciplina Tecnica Regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui alla Delib.G.R. n. 771/2012;

h. in base al parere della competente UOD 50.17.92 "Staff Valutazioni Ambientali", di cui alla nota n. 449418 dell'11.07.2018, è risultato necessario sottoporre il Programma d'azione alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza (VI) ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

i. con Decreto

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TITOLO I - Disposizioni comuni
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Capo I - Disposizioni generali
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Articolo 1 - Finalità e principi generali

1. La presente disciplina, in attuazione della Direttiva 91/676/CE, del D.Lgs. 152/2006, del Decreto Ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, della legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 e della legge regionale n. 20 del 11 novembre 2020, fissa i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze di cui al successivo articolo 2, commi 1 e 2, al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute di svolger

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Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. La presente disciplina, ai sensi dell'articolo 112, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016, fissa i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:

a) effluenti di allevamento, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente disciplina;

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Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della presente disciplina si intende per:

a) "consistenza dell'allevamento": il numero dei capi di bestiame mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare corrente;

b) "stallatico": ai sensi dell'articolo 3, numero 20) del regolamento (CE) n. 1069/2009 gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera;

c) "effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;

d) "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui alla tabella C dell'Allegato tecnico alla presente disciplina;

5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;

6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III della presente disciplina;

7) eventuali residui di alimenti zootecnici;

e) "letami": effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono idonei all'utilizzazione agronomica i letami che hanno subito un periodo di stoccaggio e maturazione di almeno 90 giorni. Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati, e se provenienti dall'attività di allevamento:

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli, anche non mescolate a lettiera, rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'es

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Capo II - Adempimenti dei produttori ed utilizzatori
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Articolo 4 - Comunicazione

1. In conformità a quanto previsto all'articolo 112, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, fatti salvi i casi di esonero individuati nella presente disciplina, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili da nitrati, è subordinata alla presentazione della comunicazione di cui al presente articolo e, laddove richiesto, alla compilazione e presentazione del Piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 della presente disciplina.

2. La comunicazione deve essere presentata sia alle Unità Operative Dirigenziali Settori Tecnico Provinciali della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali competenti per territorio (di seguito STP) in cui è ubicato l'allevamento zootecnico e/o l'azienda produttrice di acque reflue e/o dei digestati, sia al/ai STP nel cui territorio si effettua lo spandimento degli effluenti e/o delle acque reflue e/o dei digestati nel caso in cui questi ultimi siano diversi da quello in cui è ubicato l'allevamento e/o l'azienda produttrice di acque reflue e/o dei digestati.

3. La comunicazione è effettuata dal legale rappresentante delle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue o digestato destinati all'utilizzazione agronomica, almeno 30 giorni prima della prima utilizzazione.

4. Le funzioni amministrative relative alla comunicazione preventiva per

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Articolo 5 - Piano di utilizzazione agronomica

1. Ai fini della corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, le aziende interessate predispongono un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) completo o semplificato secondo quanto indicato al comma 2 del presente articolo;

2. Devono presentare un PUA completo, redatto second

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Articolo 6 - Documentazione di accompagnamento al trasporto e registro delle utilizzazioni

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue e/o dei digestati al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo il documento di trasporto, redatto sulla base del modello di cui all'Allegato tecnico alla presente disciplina, nel quale devono essere obbligatoriamente riportate le seguenti informazioni:

a) il numero di ordine progressivo di ciascun documento;

b) gli estremi identificativi dell'azienda da cui si origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;

c) la natura e la quantità degli effluenti e/o acque reflue e/o dei digestati, distinti in materiale palabile e non palabile, espressi in metri cubi o tonnellate;

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Articolo 7 - Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e di digestato e disponibilità dei terreni per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica

1. Il legale rappresentante dell'impresa agricola o dell'impianto di trattamento dei reflui può cedere gli effluenti di allevamento e/o il digestato ad un soggetto terzo, detentore, formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale per l'espletamento dell'utilizzazione agronomica. In tal caso, il legale rappresentante dell'impresa agricola e/o dell'impianto che cede, deve trasmettere al STP copia del contrat

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TITOLO II - Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili ai nitrati
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Capo I - Criteri generali e divieti
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Articolo 8 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento avviene nel rispetto delle disposizioni della presente disciplina, in conformità ai fabbi

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Articolo 9 - Divieti di utilizzazione agronomica dei letami e materiali assimilati

1. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;

b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

c) entro 5 metri di distanza dalle sponde di corsi d'acqua superficiali;

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Articolo 10 - Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami e materiali assimilati

1. L'utilizzo dei liquami, e dei materiali ad essi assimilati, oltre che nei casi previsti all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), e) f), g), h), i), j) è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

a) sui terreni con pendenza media superiore al 10%;

b) È consentito l'utilizzo su appezzamenti con pendenza maggiore del 10%, comunque non oltre il 20%, in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo, sistemazioni idraulico agrarie e attraverso l'utilizzo di adeguate tecniche di spandimento, di seguito indicate:

b.1. dosi di l

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Capo II - Trattamento e stoccaggio
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Articolo 11 - Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento

1. Il trattamento e le modalità di stoccaggio degli effluenti di allevamento destinati ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica, alla eventuale valorizzazione energetica degli stessi e alla protezione dell'ambiente.

2. Il trattame

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Articolo 12 - Stoccaggio dei letami e dei materiali assimilati

1. I letami e i materiali assimilati devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio nei periodi in cui il loro impiego in agricoltura è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, meteo-climatiche e normative. Le capacità di stoccaggio minime per i letami e i materiali assimilati sono stabilite in base alla produzione annuale di azoto netto al campo proveniente dall'attività di allevamento.

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Articolo 13 - Accumulo dei letami

1. L'accumulo ai fini dell'utilizzazione agronomica è ammesso soltanto per:

a) letame;

b) nell'ambito della categoria degli assimilati ai letami, le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2. L'accumulo deve avvenire sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica. La

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Articolo 14 - Divieto di accumulo

1. L'accumulo non è ammesso:

a) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto, circostanti captazioni o derivazioni di acque destinate al consumo umano, di cui ai commi 3 e 4,

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Articolo 15 - Stoccaggio dei liquami e dei materiali assimilati

1. I liquami e i materiali assimilati utilizzati in agricoltura devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio nei periodi in cui la distribuzione in campo non è adeguata alle fasi di crescita delle coltivazioni o è vietata per le condizioni dei terreni.

2. Gli stoccaggi dei materiali di cui al comma 1 devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature z

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Capo III - Modalità di distribuzione e dosi di applicazione
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Articolo 16 - Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

1. Le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento devono assicurare:

a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;

b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel suolo dei

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Articolo 17 - Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento

1. Nelle zone non vulnerabili da nitrati, la quantità di azoto al campo di origine zootecnica apportato da effluenti di allevamento, da soli o in miscela con il digestato agrozootecnico e agroindustriale prodotto con effluenti di allevamento, non deve superare il limite di 340 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo

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TITOLO III - Utilizzazione agronomica delle acque reflue
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Capo I - Criteri generali e divieti
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Articolo 18 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue

1. Ai fini delle disposizioni che seguono si definiscono acque reflue di aziende agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 152/2006, e di piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m) del D.M. n. 5046/2016 e della presente disciplina, le acque provenienti da:

1.1 imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

1.2 imprese dedite all'allevamento del bestiame;

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Articolo 19 - Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue

1. Alle acque reflue si applicano gli stessi divieti previsti per i liquami di cui all'articolo 10 della presente disciplina.

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Capo II - Trattamento e stoccaggio
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Articolo 20 - Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue

1. Il trattamento e le modalità di stoccaggio delle acque reflue destinate ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienico-sanitaria

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Articolo 21 - Stoccaggio delle acque reflue

1. Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate in base ai criteri di cui ai seguenti commi.

2. I contenit

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Capo III - Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione
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Articolo 22 - Tecniche di distribuzione delle acque reflue

1. Le tecniche di distribuzione delle acque reflue rispettano i criteri stabiliti all'articolo 16 della presente disciplina per la distribuzione degli

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Articolo 23 - Dosi di applicazione

1. Le dosi di acque reflue non devono essere superiori ad 1/3 del fabbisogno irriguo delle colture individuato nei Disciplinari di Produzione Integrata

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TITOLO IV - Utilizzazione agronomica del digestato
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Capo I - Disposizioni generali
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Articolo 24 - Criteri generali

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente Titolo disciplina:

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Articolo 25 - Produzione del digestato

1. Ai fini di cui alla presente disciplina, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152/2006;

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Articolo 26 - Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica

1. È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:

a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti

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Articolo 27 - Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto

1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. n. 5046/2016, il digestato di cui alla presente disciplina è un sottoprodotto e non rifiuto se il produttore del digestato medesimo dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:

a) il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica, autorizzati secondo la normativa vigente,

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Articolo 28 - Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato

1. Le imprese che producono e/o utilizzano digestato, sono tenute a presentare al STP competente la comunicazione di cui all'articolo 4 della presente disciplina, secondo le modalità indicate nell'Allegato tecnico. La comunicazione deve contenere anche i seguenti elementi:

a) indicazi

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Articolo 29 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili, o di 3

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Capo II - Utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico
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Articolo 30 - Produzione del digestato agrozootecnico

1. Gli impianti che producono digestato agrozootecnico destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.

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Articolo 31 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico

1. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili o di 340 kg per etta

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Capo III - Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale
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Articolo 32 - Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali di cui all'articolo 25, comma 1, lettere d), e), f) e g), in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica:

a) provengano dalle attività agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto di digestione anaer

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Articolo 33 - Produzione del digestato agroindustriale

1. Gli impianti che producono digestato agroindustriale di cui all'articolo 25, comma 3, destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore

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Articolo 34 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

1. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento, in zone

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Capo IV - Disposizioni comuni
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Articolo 35 - Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato

1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica di cui all'articolo 25, comma 1, vengono effettuate secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna mat

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Articolo 36 - Modalità di trattamento del digestato

1. Ai fini di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c), rientrano in ogni caso nella normale pratica industriale le seguenti operazioni:

a) "disidratazione": il trattamento che riduce il contenuto di acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e dai trattamenti di seguito considerati, effettuato con mezzi meccanici quali centrifugazione e filtrazione;

b) "sedimentazione": l'operazione di separazione delle frazioni solide del digestato ottenut

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Articolo 37 - Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato

1. Le tecniche di distribuzione del digestato devono rispettare quanto previsto all'articolo 16.

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TITOLO V - Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati
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Capo I - Gestione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici
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Articolo 38 - Disposizioni generali

1. Nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 della presente disciplina, nonché l'utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Titolo V, volte in particolare a:

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Articolo 39 - Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della presente disciplina, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75, è vietato:

a) almeno entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

b) almeno entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), e), f) g) h) della presente disciplina.

3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e di coperture boscate, così come previsto dal D.M. 5046/2016 e dall'Allegato II dello stesso decreto. Qualora tali interventi interessino ambiti

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Articolo 40 - Divieti di utilizzazione dei liquami

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della presente disciplina, nonché del digestato, è vietato:

a) almeno entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

b) almeno entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

c) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;

d) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

e) almeno entro 10 metri dalle strade ed entro 100 metri dagli immobili adibi

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7015712 10628759
Articolo 41 - Caratteristiche dello stoccaggio

1. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei letami, liquami e digestato si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 11, e agli articoli 12, 15 e 35 della presente disciplina.

2. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

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7015712 10628760
Articolo 42 - Accumulo temporaneo di letami

1. Fatto salvo tutto quanto altro previsto all'art. 13 "Accumulo dei letami" e all'Art. 14 "Divieti di accumulo", l'accumulo temporaneo di letami e del

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7015712 10628761
Articolo 43 - Dosi di applicazione

1 . La quantità di effluente zootecnico applicata al terreno ai fini dell'utilizzazione agronomica deve tenere conto del bilancio dell'azoto.

2 . La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eve

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7015712 10628762
Articolo 44 - Modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento, del digestato e di altri fertilizzanti azotati

1. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

a) l'uniformità di applicazione del fertilizzante;

b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;

c) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al

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Capo II - Gestione della fertilizzazione
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Articolo 45 - Misure obbligatorie

1. L'azienda agricola che presenta più del 30% della superficie agricola utilizzabile ricadente all'interno delle Zone Vulnerabili ai Nitrati deve disporre di un Piano di Concimazione Aziendale (PCA) nel quale sono definiti i quantitativi massimi dei macro-elementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale. I quantitativi di macro-elementi da apportare devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio secondo quanto indicato nella "Guida alla concimazione" vigente della Campania.

2. Sono esentate dal disporre di un PCA le aziende agricole che:

a) pur ricadenti in ZVN, dispongono di una superficie aziendale utilizzabile (SAU) totale inferiore a 0,300 ettari;

b) presentano una superficie agricola utilizzabile (SAU) ricadente in ZVN inferiore a 0,300 ettari.

3. L'azienda agricola che presenta tutta o parte della propria superficie agricola utilizzabile ricadente in Zona Vulnerabile ai Nitrati dovrà registrare tutte le operazioni colturali di fertilizzazione organica e inorganica, sul Registro delle operazioni colturali per la produzione Integrata e/o sul Registro delle ut

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Capo III - Gestione dell'uso del suolo
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Articolo 46 - Divieti

1. Non è possibile praticare la monosuccessione delle colture primaverili-estive per più di due campagne produttive consecutive. Tale divieto decade

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Articolo 47 - Misure obbligatorie

1. Nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi.

2. Fatte salve condizioni più restrittive previste da norme o programmi, in condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), il vincolo dell'inerbimento non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbios

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Capo IV - Gestione dell'acqua per l'irrigazione
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Articolo 48 - Divieti

1. L'irrigazione per scorrimento è vietata sui terreni:

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Articolo 49 - Misure obbligatorie

1. L'azienda deve rispettare per ciascun intervento irriguo i volumi massimi di adacquamento per coltura, in relazione al tipo di terreno e alle principali fasi fenologiche, riportati nell'Allegato tecnico, tabella E.

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Capo V - Misure aggiuntive
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7015712 10628772
Articolo 50 - Gestione integrata degli effluenti zootecnici

1. Al fine di riequilibrare il rapporto tra carico di bestiame e suolo disponibile per lo spandimento nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agri

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TITOLO VI - Controlli e disposizioni finali
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Capo I - Controlli e monitoraggio
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Articolo 51 - Controlli

1. Ai sensi dell'art. 42 del D.M. 5046 del 25 febbraio 2016, della legge regionale 14/2010 e della legge regionale 20/2019, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze disponibili relative allo stato delle acque, degli allevamenti, delle coltivazioni, delle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, organizza ed effettua sia controlli amministrativi sulle comunicazioni presentate con incrocio di dati, sia controlli in loco nelle imprese agricole tenute all'applicazione della presente disciplina per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica e il rispetto degli obblighi di comunicazione.

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Articolo 52 - Verifica dell'efficacia del programma d'azione

1. La verifica dell'efficacia del programma d'azione prevista dall'art. 42, comma 4, del D.M. 5046 del 25 febbraio 2016, viene effettuata attraverso il monitoraggio stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica.

2. Il Piano di monitoraggio del Programma d'azione, realizzato ai sensi dell'

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Articolo 53 - Altre competenze delle Unità Operative Dirigenziali Settori tecnico provinciali

1. Come disposto dall'articolo 6 comma 1, lettere a) b) c) ed f) della L.R. n. 20 del 11 novembre 2019, sono di competenza delle Unità Operative Dirigenziali Settori Tecnico Provinciali: le funzioni e i compiti a

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Articolo 54 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'articolo 137, comma 14 del D.Lgs. 152/2006, nonché ai sensi degli articoli 727-bis e 733-bis c.p. e ferme restando le sanzioni amministrative di cui alla parte III e IV del D.Lgs. 152/2006, l'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina tecnica è soggetta alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 250 ad euro 2.500 per la mancanza, l'incompletezza o l'infedele registrazione della documentazione e il mancato rispetto degli obblighi di cui ai seguenti articoli:

 b)

 art. 5 Piano di utilizzazione agronomica

 art. 6 Documentazione di accompagnamento al trasporto e registro delle utilizzazioni

 art. 7 Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e digestato e disponibilità dei terreni per la fase di espletamento dell'utilizzazione agronomica

 art. 28 Adempimenti del produttore o utilizzatore del digestato

 art. 45 Misure obbligatorie

c) da euro 250 ad euro 2.500 per l'inosservanza a divieti e obblighi di cui ai seguenti articoli:

 art. 9 Divieti di utilizzazione agronomica dei letami e materiali assimilati

 art. 10 Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami e materiali assimilati

 art. 13 Accumulo dei letami

 art. 14 Divieto di accumul

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Capo II - Disposizioni finali
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Articolo 55 - Norme transitorie

1. Ai sensi dell'allegato III della Direttiva 91/676/CEE, come recepito alla parte AIV dell'allegato 7 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, per i primi due anni di applicazione del programma d'azione di cui al Titolo V della presente disciplina, nelle aree designate per la prima volta come "zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" dall

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Articolo 56 - Norme finali

1. Le eventuali modifiche e aggiornamenti tecnici agli allegati alla presente disciplina, al Piano di monitoraggio di cui all'articolo 52 comma 2 e al quadro sanzionatorio di cui all'arti

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Articolo 57 - Entrata in vigore

1. Il presente atto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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Allegato tecnico

N1

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Programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola (PdA ZVNOA) - Rapporto Ambientale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato A al Rapporto Ambientale Rapporto Ambientale Studio di incidenza

Parte di provvedimento in formato grafico

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Sintesi non tecnica

Parte di provvedimento in formato grafico

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