Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Lombardia 14/12/2020, n. XI/4054
Delib. G.R. Lombardia 14/12/2020, n. XI/4054
Delib. G.R. Lombardia 14/12/2020, n. XI/4054
Delib. G.R. Lombardia 14/12/2020, n. XI/4054
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 14/03/2022, n. XI/6110
- Delib. G.R. 19/04/2021, n. XI/4570
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Testo del documento
LA GIUNTA REGIONALE
Viste: - la l. 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ed in particolare l’articolo 1, comma 1181, secondo cui «il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data»; - la l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ed in particolare l’articolo 1, comma 686 che esclude l’applicabilità del d.lgs. 59/2010 alle attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ed abroga l’art. 70 del d.lgs. citato; - l’art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e |
|
Allegato A - Omissis
|
|
Allegato A - Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1-bis della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici1. Oggetto 1. Il presente atto fornisce indicazioni per l’individuazione delle aree mercatali e fieristiche, prevede disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), detta indicazioni in ordine all’ottenimento e alla gestione della carta di esercizio e dell’attestazione annuale e disciplina, ai sensi dell’articolo 23, comma 1 bis della suddetta l.r. 6/2010 e delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico approvate con DM del 25 novembre 2020, i criteri e le modalità per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. 2. Il presente atto fornisce, inoltre, secondo quanto indicato dalle suddette linee guida ministeriali, i criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.
2. Indicazioni ai comuni per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche 1. I comuni, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all’articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010, individuano le aree da destinare al commercio su aree pubbliche tenendo conto delle seguenti indicazioni: a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei comuni montani o rurali non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti; b) considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento; c) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, nonché gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale; d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada; e) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire: - un facile accesso ai consumatori; - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori; - la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente; - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza; - un riequilibrio dei flussi di domanda qualora fossero diretti principalmente verso le aree più congestionate. 2. Nell'individuare le aree, il Comune tiene conto: a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali; b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali; c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienicosanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana; d) delle caratteristiche socio-economiche del territorio; e) della densità della rete distributiva esistente.
3. Disposizioni concernenti i Mercati
3.1 Istituzione e ampliamento dei mercati 1. L’istituzione e l’ampliamento dei mercati sono decisi dal Comune, con deliberazione di Consiglio comunale, sentita la commissione di cui all’articolo 19 della l.r. 6/2010. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'aumento di posteggi entro la disponibilità di cui all’articolo 17, comma 1 della l.r. 6/2010, è soggetto al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lett. l) della l.r. 6/2010. 3. Il Comune, in sede di istituzione o ampliamento del mercato, stabilisce: a) la localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali; b) la periodicità di svolgimento del mercato; c) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie, nonché il settore merceologico di riferimento; d) i posteggi riservati ai produttori agricoli e i criteri di assegnazione degli stessi. 4. Le richieste di nulla osta preventivo di cui al comma 2 devono essere effettuate direttamente dai Comuni mediante l’applicativo informatico “MERCap” presente nella piattaforma informatica “Procedimenti” (www.procedimenti.servizirl.it). 5. Il Comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
3.2 Posteggi mercatali 1. I comuni possono individuare i posteggi in relazione: a) alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria; b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte; c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi; d) alla tipologia merceologica delle merci vendute. 2. Nell’ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, i comuni possono, altresì, determinare le tipologie merceologiche di ogni posteggio (determinandole per macrocategorie) in relazione alle esigenze dei consumatori, sentite le commissioni consultive di cui all’articolo 19 della l.r. 6/2010. 3. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi. 4. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. 5. I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune. 6. Per finalità di pubblicità notizia, i comuni trasmettono alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, copia dei bandi relativi all’assegnazione dei posteggi e comunicano le informazioni sui bandi disponibili per ciascun mercato, attraverso apposita funzione presente nell’applicativo informatico MERCap (informazioni che saranno consultabili in formato “Open” sul portale OpenData di Regione Lombardia - www.dati.lombardia.it).
3.2.1 Criteri per il rinnovo delle concessioni in posteggi già assegnati nei mercati e in scadenza al 31 dicembre 2020 1. Le concessioni su posteggi già assegnati nei mercati sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea. 2. Il procedimento di rinnovo delle concessioni di cui al comma 1, è avviato d’ufficio dal Comune entro il 31 dicembre 2020 e riguarda la verifica del possesso e della regolarità, alla medesima data fatto salvo quanto previsto alla lettera e), della seguente documentazione: a) requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande, requisiti professionali di cui all’articolo 20 della l.r. 6/2010; b) numero di autorizzazioni nello stesso mercato o nella stessa fiera, non superiore a quanto indicato dall’articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010; c) titolo in scadenza; |
Dalla redazione
- Urbanistica
- Pianificazione del territorio
- Distanze tra le costruzioni
Distanze legali tra le costruzioni, fasce di rispetto e vincoli di inedificabilità
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Urbanistica
- Pianificazione del territorio
- Appalti e contratti pubblici
La realizzazione delle opere di urbanizzazione nel D. Leg.vo 50/2016
- Dino de Paolis
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
- Urbanistica
Ingiunzione di pagamento per inottemperanza all'ordine di demolizione
- Giulio Tomasi
- Urbanistica
- Edilizia e immobili
- Standards
- Pianificazione del territorio
Regolamento edilizio comunale tipo: contenuti, valenza, iter di approvazione
- Redazione Legislazione Tecnica
- Strade
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Urbanistica
- Norme tecniche
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Pianificazione del territorio
L’installazione di impianti pubblicitari stradali
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
22/11/2024
- Ok ai contratti ante '97 da Italia Oggi
- Caldaie senza bonus e sconti alle case green: gli emendamenti restano ancora in corsa da Il Sole 24 Ore
- Pagamenti, verso il freno sugli anticipi al 90% con nuovi controlli da Il Sole 24 Ore
- «Più tempo, automatismi e cumulo Così cambia Transizione 5.0» da Il Sole 24 Ore
- Salva Milano, per il Comune ripartono cantieri e investimenti da Il Sole 24 Ore
- Pompe di calore, investimenti fermi Ddl Bilancio non aiuta da Il Sole 24 Ore