Articolo abrogato dalla L.R. 29/12/2011, n. 44.

L’articolo 45 così recitava:

“Art. 45 - Termine per il pagamento

Il pagamento deve essere effettuato nei modi previsti dall’art. 42 entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione o di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.”

Dalla redazione