La legge entra in vigore dal 03/10/2020. Tra le disposizioni approvate si segnalano, in particolare:
l’articolo 5: con il quale la Regione dà attuazione alla normativa statale, di cui all’articolo 94-bis del D.P.R. 380/2001, in particolare prevedendo misure di ulteriore semplificazione in riferimento alla disciplina edilizia degli interventi privi di rilevanza a fini sismici. In tal senso si prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, siano elencate le tipologie di interventi che non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici; mediante apposita asseverazione il professionista abilitato dichiarerà l’esito della verifica di corrispondenza effettuata tra l’intervento che, di volta in volta, si intende realizzare e la correlata tipologia di intervento irrilevante elencata nella summenzionata deliberazione della Giunta regionale;
l’articolo 6: il quale prevede che gli interventi di attività edilizia libera, realizzati senza alcun titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001, siano esclusi dall’ambito di applicazione della L.R. 12/10/2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche); per la realizzazione di tali interventi non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del D.P.R. 380/2001;
l’articolo 7: che prevede misure incentivanti per la rigenerazione urbana, mediante semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai titoli edilizi, ulteriori a quelle di cui alla L.R. 18/2019.
1. La presente legge contiene misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi volte ad accelerare la ripresa socio-economica del terri
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Art. 2 - (Misure di ulteriore semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante ricorso alla conferenza di servizi decisoria. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2012)
1. Al fine di garantire livelli ulteriori di semplificazione dell’attività amministrativa e consentire maggiore Scelerità istruttoria, nei procedimenti amministrativi conclusi mediante conferenza di servizi decisoria, regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione, si applica la seguente disciplina:
a) la conferenza di servizi si svolge esclusivamente in forma semplificata e in modalità asincrona con le modalità di cui all’articolo 14 bis, commi da 1 a 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è ridotto a trenta giorni, fatto salvo diverso termine previsto dalla normativa statale in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza; N1
b) laddove l’amministrazione procedente ai sensi della lettera a) ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte unicamente apportando modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, dispone, entro la data di scadenza del termine per l’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il
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67804947414714
Art. 3 - (Semplificazione della conferenza di servizi per progetti infrastrutturali)
1. Nei casi di conferenza di servizi per l’approvazione dei progetti relativi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui agli articoli 19 e 19 bis della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale):
a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti non può essere superiore a dieci giorni;
b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione ogg
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67804947414715
Art. 4 - (Semplificazione dei procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale. Modifiche alla l.r. 6/2010)
1. Nel provvedimento autorizzatorio unico di cui all’articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) sono ricompresi, oltre al provvedimento di valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, anche di competenza statale, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto, da acquisire nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 241/1990.
2. Al fine di garantire, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), livelli ulteriori di accelerazione e semplificazione dell’attività amministrativa nei procedimenti regolati ai sensi delle leggi reg
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67804947414716
Art. 5 - (Disciplina regionale degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti non sostanziali a fini sismici. Indirizzi per l’uniforme applicazione delle linee guida ministeriali di cui all’articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001)
1. In attuazione e nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell’articolo 94 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e della normativa tecnica volta a tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, con il supporto di idonei elaborati tecnici e nel contesto dell’asseverazione che accompagna il titolo abilitativo all’intervento edilizio, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica
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Art. 6 - (Disciplina regionale degli interventi di attività edilizia libera a fini sismici)
1. Gli interventi di attività edilizia libera, realizzati senza alcun titolo abilitativo ai sensi dell’
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Art. 7 - (Semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana)
1. Al fine di elevare i livelli di efficienza amministrativa in materia edilizia e perseguire l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, mediante semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai titoli abilitativi e fatta salva la competenza statale per la definizione delle categorie degli interventi edilizi, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
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Art. 8 - (Promozione dell’economia circolare mediante procedure semplificate di recupero dei rifiuti)
1. Al fine di promuovere l’economia circolare e un uso più efficiente delle risorse nell’ambito delle procedure semplificate per le operazioni di recupero dei rifiuti, la Giunta regionale, a tutela della salute pubblica e nel rispetto di quanto previsto ai sensi della
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1. Alla legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell’articolo 31, dopo le parole «della Regione» sono inserite le seguenti: «e de
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1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«1.1 Per le procedure di insediamento produttivo, di modifica o di ampliamento delle attività imprenditoriali di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016, la Regione istituisce
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Art. 12 - (Riduzione fino alla metà dei termini di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte)
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Art. 13 - (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi delle disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel Decreto Agosto (D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito in legge dalla L. 13/10/2020, n. 126), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nella Legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
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6° edizione riveduta e aggiornata
La legislazione Urbanistica - La pianificazione urbanistica comunale - I piani sovracomunali - La normativa tecnica del territorio - I programmi di attuazione - La regolamentazione dell’attività edilizia - La normativa tecnica dell’edilizia - La sostenibilità
D. Min. Infrastrutture e Trasporti 17 Gennaio 2018
Con commenti introduttivi a cura di: Ing. Nicola Mordà, Ing. Alfonso Mancini
Testo completo del decreto - Ambito applicativo, vigenza e periodo transitorio - Commento introduttivo alle principali novità - Indici e ausili alla consultazione.
Edizione emendata giugno 2018
Classificazione degli interventi edilizi - Regime degli interventi con schema e dettaglio dalla A alla Z - Varianti e cambi di destinazione d’uso - Procedimenti edilizi, segnalazioni e comunicazioni - Contributo di costruzione e opere a scomputo - Agibilità e norme igienico-sanitarie - Revoca, annullamento, rifiuto o ritardo del titolo edilizio - Casi e questioni - Modulistica e formulario
INCLUDE
Schema generale degli interventi da “Abbaino” a “Zanzariera” - Risoluzione di 113 “Casi e Questioni” difficili o particolari
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Formulario con atti, modelli, asseverazioni e verbali in formato editabile
I fondamenti degli edifici passivi - Le regole progettuali - Gli strumenti per la progettazione - Esempi di edifici rigenerativi - Check-list per il progettista
GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE - ATTIVITA' EDILIZIA
Edilizia, urbanistica e governo del territorio - Pianificazione urbanistica generale e attuativa - Diritti edificatori, cessione di cubatura, urbanistica negoziata - Standard urbanistici e parcheggi - Procedimenti edilizi e titoli abilitativi, edilizia libera - Agibilità e norme igienico-sanitarie - Piano casa e rigenerazione urbana
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