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Delib. G.R. Lombardia 15/02/2021, n. XI/4317

Indirizzi per l'uniforme applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020, "Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93".
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Testo del documento


LA GIUNTA REGIONALE


Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», e, in particolare, il Capo IV della Parte II concernente «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 «Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni»;

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 «Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93»;

- la legge 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»»;

Viste inoltre:

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Governo del Territorio» e, in particolare, l’art. 32 comma 4, che conferisce alla Giunta Regionale la facoltà di approvare l’adeguamento alla normativa specifica e di settore regionale della modulistica edilizia unificata e standardizzata statale riguardante le procedure edilizie, alla quale si adeguano i Comuni;

- la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 e ss.mm.ii., «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», che disciplina la vigilanza sulle opere pubbliche o private localizzate nelle zone del territorio regionale, ed in particolare l’art. 3, comma 1, che attribuisce alla Giunta regionale la definizione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, di cui agli artt. 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del dpr 380/2001;

- la legge regionale 20 settembre 2020, n. 20, «Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo», ed in particolare:

l’art. 5, «Disciplina regionale degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti non sostanziali a fini sismici. Indirizzi per l’uniforme applicazione delle linee guida ministeriali di cui all’articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001», che prevede, tra l’altro, che la Giunta regionale deliberi gli indirizzi per l’uniforme applicazione del sopra richiamato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020;

l’art. 6, «Disciplina regionale degli interventi di attività edilizia libera a fin sismici», che esclude gli interventi di attività di edilizia libera, realizzati senza alcun titolo abilitativo, ai sensi dell’articolo 6 del d.p.r. 380/2001, dall’ambito di applicazione della sopra richiamata legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33, e prevede che gli stessi possano essere realizzati senza il preavviso di cui all’articolo 93 del d.p.r. 380/2001, fermo restando il rispetto de

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Allegato A - Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità


Premessa

Gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’art. 94 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 156/2019, sono:

1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g);

2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

Per tale tipologia di interventi, il comma 3 del medesimo articolo 94 bis, prevede l’obbligo di acquisire prima dell’inizio dei lavori sia il titolo abilitativo all’intervento edilizio sia la preventiva autorizzazione sismica ai sensi del c. 1 dell’

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Allegato B - Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità


Premessa

Gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 156/2019, sono:

1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);

2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);

3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

3-bis le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

Per tale tipologia di interventi, il comma 4 dell’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, prevede, in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, del D.P.R. 380/2001, che le disposizioni di cui al comma 3 dello stesso art. 94 bis non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo 94 bis e, pert

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Allegato C - Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità


Premessa

Gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’art. 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 156/2019, sono:

1. gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo della pubblica incolumità;

Per tale tipologia di interventi, il comma 4 dell’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, prevede, in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, del D.P.R. 380/2001 che le disposizioni di cui al comma 3 dello stesso art. 94 bis non si applicano per lavori relativi ad interventi "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera c) e, pertanto, non è prevista l’acquisizione della preventiva autorizzazione sismica di cui all’art. 94 dello stesso D.P.R. 380/2001 neanche nei casi in cui l’intervento è localizzato in comuni in zona sismica 2.

In base al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93”, previsto dal c. 2 dell’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, la macrocategoria interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi che per caratteristiche strutturali, dimensione, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l’urbanistica e l’assetto del territorio.

Nel successivo paragrafo, al fine di adottare specifiche elencazioni di adeguamento alle Linee Guida sopra richiamate, ai sensi del c. 2 dell’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e dell’articolo 5 della l.r. 20/2020, vengono individuati gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità nel territorio regionale.


Elenco degli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità

La macrocategoria interventi di “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità ricomprende, come indicato nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020, le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato.

Rientrano in questa categoria gli interventi relativi ad elementi che non presentano rigidezza, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone.

Non rientrano in questa c

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Allegato D - Varianti di carattere non sostanziale


Premessa

A seguito della conversione in legge del D.L. 32/2019, decreto “Sblocca Cantieri”, le “varianti di carattere non sostanziale”, ai sensi dell’art. 94 bis, comma 2, del D.P.R. 380/2001, non sono soggette al preavviso scritto di cui all’art. 93, comma 1, dello stesso D.P.R. 380/2001.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93”, previsto dal c. 2 dell’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, nel definire i criteri in base ai quali una variante si può definire

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7200686 7203009
Allegato E - Modifica della relazione tecnica asseverazione unica per interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

Parte di provvedimento in formato grafico

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7200686 7203010
Allegato F - Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

Parte di provvedimento in formato grafico

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