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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Bonus facciate: detrazioni anche per il rifacimento dei balconi
Con la risposta all'interpello n. 411 del 25/09/2020, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il Bonus facciate spetta per le seguenti spese:
- rimozione della pavimentazione esistente del balcone;
- impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone;
- rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e successiva tinteggiatura;
- rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei frontalini dei balconi e successiva tinteggiatura.
L'Agenzia delle entrate ricorda che l’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha introdotto, con i commi da 219 a 223, un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’imposta lorda il 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A o B, ai sensi del D.M. 1444/1968 (c.d. “Bonus facciate”).
I chiarimenti in ordine alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti con la Circ. Ag. Entrate 14/02/2020, n. 2/E, nella quale è stato precisato, tra l'altro, che l'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale".
L'Agenzia delle entrate richiama inoltre l'art. 121 del D.L. 34/2020 che stabilisce che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui al citato articolo 1, commi 219 e 220, della L. 160/2019 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.