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Deliberaz. G.P. Bolzano 25/08/2020, n. 613

Covid-19: Modifiche ai "Criteri per la concessione di contributi alle cooperative di garanzia fidi per agevolare l’accesso al credito delle imprese".
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Testo del documento


La legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, recante "Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito da parte delle imprese", e successive modifiche, prevede che la Provincia autonoma di Bolzano promuova, con adeguati strumenti di sostegno, i processi di crescita e di aggregazione delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi (Cooperative di garanzia fidi), al fine di agevolare l’accesso al credito e potenziare il sistema delle garanzie prestate a imprese, aziende agricole e liberi professionisti.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 809 del 1° ottobre 2019 sono stati approvati i “Criteri per la concessione di contributi alle cooperative di garanzia fidi per agevolare l’accesso al credito delle imprese”.

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19.

Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, con l’adozione di più decreti del Presidente del Consiglio sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure originariamente destinate alle sole aree più colpite.

In forza dell’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l’epidemia di COVID-19 è riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai fini dell’adozione di misure di sostegno finanziario a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 272 del 21 aprile 2020 sono stati modificati i criteri di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 809/2019. Sono state previste misure speciali a favore di imprese e liberi professionisti per superare le carenze di liquidità dovute all’epidemia di COVID-19 (articolo 6/bis). Tali misure prevedono la concessione di contributi per facilitare l’accesso alla liquidità alle imprese, inclusi le aziende agricole e i liberi professionisti.

L’articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, disciplina la concessione di finanziamenti alle imprese. Con la relativa legge di conversione (legge 5 giugno 2020, n. 40) sono state aggiornate le relative modalità.

L'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge provinciale n. 4/2012 prevede la possibilità di concedere contributi per la riduzione degli interessi a favore delle imprese, delle aziende agricole e dei liberi professionisti che accedono a prestiti finanziari garantiti dalle cooperative di garanzia nell'ambito di programmi di sostegno provinciali.

L'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 4/2012 prevede inoltre la possibilità di concedere contributi per la riduzione delle commissioni connesse alle garanzie prestate dalle cooperative di garanzia.

Sono in ogni caso esclusi dalle succitate misure speciali le imprese, le aziende agricole e i liberi professionisti che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrano nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

La Commissione europea ha adottato un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863, amodificata dalla Comunicazione del 03.04.2020 C(2020) 2215), per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, al fine di sostenere l'economia nel contesto dell’emergenza epidemiologica del coronavirus. Il quadro temporaneo consente agli Stati membri di garantire la disponibilità di sufficiente liquidità a imprese di ogni tipo tramite sovvenzioni dirette, anticipi, prestiti agevolati e garanzie, per preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo la pandemia di COVID-19.

Con decisione State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) Italia - COVID-19 Regime Quadro, la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti di Stato italiano a sostegno dell’economia nel contesto dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di COVID-19.

Ai sensi della legge provinciale n. 4/2012 e nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato, la Provincia è autorizzata a sostenere direttamente o indirettamente l’accesso al credito delle imprese garantito dalle Cooperative di garanzia fidi.

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) è stato istituito dall’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce quanto segue: “Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”.

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ha il compito istituzionale di concedere, con il sostegno dell'Unione europea e dello Stato italiano, garanzie alle imprese e ai professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario.

La garanzia pubblica del Fondo Centrale Garanzia dello Stato viene concessa anche alle imprese dell’Alto Adige per facilitare loro l’accesso ai finanziamenti erogati dagli istituti di credito.

Pertanto, si ritiene opportuno dare alle imprese locali la possibilità di accedere anche alle garanzie concesse attraverso le banche direttamente dal Fondo Centrale di Garanzia.

La presente misura non comporta oneri finanziari ulteriori rispetto a quelli preventivati, in 27,6 milioni di euro, con la Deliberazione n. 272 del 21 aprile 2020, in quanto l’equiparazione delle garanzie prestate dal Fondo Centrale di Garanzia a quelle prestate dalle cooperative di garanzia non dà ragione di attendere un incremento del numero di domande di contributo rispetto a quanto stimato in sede di adozione dei criteri che si vanno a emendare con il presente provvedimento. Alla copertura di tali oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio provinciale 2020-2022

I presenti criteri non comportano ulteriori oneri finanziari, in quanto la copertura dei relativi costi è garantita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 272 del 21 aprile 2020.

L’Avvocatura della Provincia ha esaminato la proposta di deliberazione sotto il profilo giuridico, linguistico e della tecnica legislativa, e richiesto lo svolgimento dei controlli per la parte contabile e con riferimento al diritto dell’Unione europea (vedasi nota del 3/08/2020, prot. n. 0511524).

Ciò premesso,


LA GIUNTA PROVINCIALE


delibera


a voti unanimi legalmente espressi:

1. di approvare le seguenti modifiche ai “Criteri per la concessione di contributi alle cooperative di garanzia fidi per agevolare l’accesso al credito delle imprese” di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 809 del 1° ottobre 2019, e successive modifiche:

a) la lettera b) del comma 6 dell’articolo 6/bis è soppressa;

b) dopo il comma 18 dell’articolo 6/bis è aggiunto il seguente comma 19:

“19. Ai fini della concessione di contributi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, le garanzie prestate dal Fondo Centrale Garanzia sono equiparate alle garanzie prestate dalle cooperative di garanzia.”

c) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente articolo 10/bis:

“Articolo 10/bis - Revoca

1. L’agevolazione è revocata, se si accertasse che

a) mancano i presupposti per la concessione;

b) sono state presentate false dichiarazioni;

c) non sono stati rispettati gli obblighi assunti.

2. In tali casi l’agevolazione deve essere restituita maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.”

2. I presenti criteri si applicano alle domande presentate a partire dal 1° luglio 2020.


La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.


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