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Circ. Ass.R. Sicilia 20/05/2020, n. 14050

Disciplina per l'avvio e l'esercizio dei condhotel.
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Testo del documento


L'Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, visto il D.P.C.M. n. 31 del 22 gennaio 2018 "Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel", visto l'art. 80 "Interventi per il turismo" della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018 - Legge di stabilità regionale" e relative note - (Supplemento ordinario n. 1 alla GURS n. 25 dell'8 giugno 2018) con il quale la Regione Siciliana ha recepito il citato D.P.C.M. emana la presente Circolare esplicativa al D.P.C.M. 22 gennaio 2018, n. 13.

Il citato D.P.C.M. intende favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli alberghi esistenti sul territorio nazionale, in un'ottica di diversificazione dell'offerta turistica.

Nei tredici articoli che lo compongono vengono definite le condizioni di esercizio dei condhotel e indicati i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale.

Il D.P.C.M. si applica alle strutture ricettive esistenti sul territorio regionale, intendendosi a tal fine gli immobili esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso aventi destinazione ricettiva alberghiera e sui quali sia stato apposto il vincolo alberghiero o sussista un vincolo di destinazione ricettiva alberghiera derivante dalla strumentazione urbanistica comunale. È prevista la possibilità di trasformare in condhotel anche le Residenze turistico-alberghiere (RTA) poiché, in virtù del combinato disposto dal D.A. 15 dicembre 2014 recante "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27" - Allegato A - le RTA sono ricomprese tra le "Strutture alberghiere".

Ai fini del Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 13/2018, si definiscono condhotel le strutture ricettive alberghiere esistenti, che in seguito ad intervento di riqualificazione si configurino come strutture ricettive alberghiere aperte al pubblico, a gestione unitaria, composte da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, che rispettino le seguenti condizioni di esercizio:

a. presenza di almeno sette alloggi (che possono assumere la configurazione di camere, suite, junior suite, unità bicamera), al netto delle unità abitative ad uso residenziale, all'esito dell'intervento di riqualificazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.C.M. n. 13/2018, ubicate in una o più unità immobiliari inserite in un contesto unitario, collocate nel medesimo comune e aventi una distanza non superiore a duecento metri lineari dall'edificio alberghiero sede del ricevimento;

Nel caso in cui il condhotel sia costituito da più immobili, sono di norma considerati inseriti in un contesto unitario immobili che insistano su lotti adiacenti o frontistanti la medesima via o collocati nella medesima piazza, nonché immobili il cui intervento di riqualificazione avvenga nell'ambito di piani particolareggiati o in esecuzione di un progetto unitario previsto dal piano comunale per il miglioramento dell'offerta ricettiva. I Comuni, con i provvedimenti di attuazione della presente legge, possono limitare le fattispecie di "contesti unitari" di riferimento in relazione alle caratteristiche delle rispettive aree del proprio territorio. In tutti i casi rimane fermo il rispetto della distanza massima di 200 metri di cui alla precedente lettera a). L'intervento di riqualificazione di un condhotel che sia costituito da più immobili è soggetto a permesso di costruire assistito da convenzione volta a garantire i requisiti e le condizioni di cui al D.P.C.M. n. 13/2018 e alla normativa regionale vigente in materia.

b. rispetto della percentuale massima della superficie netta delle unità abitative ad uso residenziale non superiore al 40% del totale della superficie netta destinata alle camere;

In relazione al precedente punto b) si precisa che ai fini delle determinazione della superficie utile destinata agli alloggi occorre computare la superficie utile complessiva, calcolata secondo quanto previsto dalle disposizioni

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