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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Veneto 07/02/2020, n. 2
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Regolam. R. Veneto 07/02/2020, n. 2
- Regolam. R. 15/03/2022, n. 2
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale |
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Art. 2 - Oggetto1. Il presente regolamento disciplina: a) la |
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Art. 3 - Definizione di taglio colturale1. Si intendono tagli colturali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”: a) i tagli di coltivazione dei boschi, che ne garantiscono la perpetuazione, compresi: |
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Art. 4 - Ulteriori definizioni1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) “bosco”: le superfici di cui agli articoli 3, comma 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e successive modificazioni; N1 b) “utilizzazioni”: i tagli di coltivazione individuati dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai sensi dell’articolo 23 della legge forestale regionale; c) “bosco ceduo” di seguito “ceduo”: il soprassuolo in cui oltre l’80 per cento dei soggetti è di origine agamica (polloni nati da ceppaia) e l’età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi rispetto all’ultima utilizzazione ordinaria, non supera il doppio del numero di anni minimo prescritto per ciascuna formazione; d) “bosco di alberi d’alto fusto” di seguito “fustaia”: il soprassuolo in cui oltre l’80 per cento della copertura è costituita da soggetti chiaramente nati da seme o la cui rinnovazione |
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CAPO II - PIANIFICAZIONE E GESTIONE FORESTALE |
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Art. 5 - Disposizioni generali di pianificazione forestale1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 della legge forestale regionale, la pianificazione forestale si articola in: a) Piani economici di riassetto forestale dei beni silvopastorali, di seguito denominati piani di riassetto. Tali piani sono predisposti dai proprietari o gestori delle aree silvopastorali su cui insistono bosc |
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Art. 6 - Procedimenti autorizzativi1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, commi 4 e 5, della legge forestale regionale, la gestione forestale si articola in: a) piccoli tagli boschivi per l’autoconsumo: tagli inferiori ai 20 mc nella fustaia e ai 2.000 mq nel ceduo, da eseguirsi su base annua, e esclusivamente per la fustaia non ripetibili sulla stessa particella catastale per i successivi 10 anni. Tali interventi sono autorizzati dal presente regolamento, senza necessità di alcuna preventiva, specifica comunicazione; b) interventi selvicolturali di entità inferiore a 100 mc lordi di legname nella fustaia e di superficie inferiore ai 2,5 ettari nel ceduo. Per tali interventi, fatto salvo quanto disposto per i piccoli tagli boschivi, il proprietario o conduttore del fondo presenta all’autorità forestale una dichiarazione di taglio, con validità di due anni. Entro |
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Art. 7 - Efficacia degli strumenti di pianificazione e gestione forestale1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge forestale regionale, le specifiche modalità di gestione selvicolturale contenute nei piani di riassetto e di r |
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CAPO III - NORME DI TUTELA FORESTALE |
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Art. 8 - Gestione forestale sostenibile1. La gestione forestale sostenibile si prefigge la coltivazione e l’uso del bosco al fine di conseguire il mantenimento del sistema forestale in equ |
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Art. 9 - Forme di governo e trattamento dei boschi1. La gestione forestale sostenibile si attua mediante l’applicazione delle forme di governo e trattamento afferenti ai tagli di cui all’articolo 3, nonché alle seguenti prescrizioni selvicolturali: a) formazioni arbustive del piano alpino: 1) alnete e mughete: tagli localizzati con apertura di buche. Gli interventi sulle mughete devono essere sempre autorizzati con progetto di taglio, indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali dei medesimi; b) peccete, pinete e larici-cembrete (piano sub-alpino, altimontano): 1) pinete di pino silvestre o di pino nero d’origine naturale: taglio di soggetti singoli o a piccoli gruppi, eventualmente associato all’apertura di buche; 2) boschi misti di conifere con o senza latifoglie: taglio di soggetti singoli o a piccoli aggregati, eventualmente associato all’apertura di buche; nel caso di strutture tendenzialmente coetaneiformi sono preferibilmente effettuati tagli successivi partendo da diradamenti misti e tagli di sementazione e di sgombero, assecondando la risposta della rinnovazione naturale; 3) impianti di abete rosso: fino allo stato di bosco adulto deve essere eseguito un diradamento basso o misto di intensità massima del 30 per cento del numero dei soggetti; nel caso di boschi oltre lo stato adulto, taglio a buche, tagli marginali o tagli a strisce; 4) impianti di conifere diverse dal |
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Art. 10 - Divieto di conversione e di taglio a raso1. È vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo. 2. L’autorità forestale può autorizzare le conversioni di cui al comma 1 in presenza di adeguata capacità di rigenerazione vegetativa, oppure nei i seguenti casi: |
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Art. 11 - Epoca di esecuzione dei tagli boschivi1. Sono consentiti in qualsiasi stagione dell’anno l’allestimento e l’esbosco dei prodotti legnosi, il taglio delle fustaie e la conversione delle forme di governo. |
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Art. 12 - Sradicamento di piante e ceppaie1. Lo sradicamento delle piante d’alto fusto e delle ceppaie è vietato. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dall’autorità forestale. |
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Art. 13 - Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie1. Previa autorizzazione dell’autorità forestale sono consentiti il taglio, l’estirpazione delle ceppaie e la lavorazione del suolo allo scopo di |
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Art. 14 - Potatura di alberi in bosco1. La potatura può praticarsi non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante e in modo da non danneggiare la corteccia. |
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Art. 15 - Norme per i tagli nei boschi soggetti a vincolo1. Nei boschi vincolati ai sensi dell’articolo 16 della legge forestale regionale i tagli devono essere eseguiti in modo che il soprassuolo sia sempr |
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Art. 16 - Difesa dei boschi dagli incendi1. È sempre vietato accendere fuochi all’aperto a distanza inferiore ai 100 metri dai boschi. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a coloro che per motivi di lavoro operano |
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Art. 17 - Resinazione1. La resinazione è vietata salvo espressa autorizzazione da parte dell’autorità forestale e secondo le modalità dalla stessa stabilite e comunque nel rispetto delle seguenti modalità: a) per la resinazione con l’asciotto o con strumenti similari, l’incisione deve, al massimo, essere larga 9 centimetri nel primo e secondo anno e 70 centimetri negli anni successivi; dette incisioni non devono superare i 3,50 m |
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Art. 18 - Raccolta dello strame nei boschi1. Previa autorizzazione dell’autorità forestale è consentita la raccolta dello strame ovvero della copertura morta o lettiera. |
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Art. 19 - Raccolta dell’erba e taglio o estirpazione dei cespugli nei boschi |
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Art. 20 - Raccolta del frutto e dei semi forestali nei boschi1. La raccolta del frutto e dei semi delle piante forestali nei boschi è vietata senza l’autorizzazione dell’autorità forestale, fatta eccezione |
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Art. 21 - Raccolta dei prodotti secondari nei boschi1. Salva la disciplina regionale in materia di raccolta e commercializzazione di funghi e tartufi, la raccolta dei prodotti secondari del bosco è eseg |
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Art. 22 - Alberi di Natale1. Le piante, i rami o i cimali destinati al commercio degli alberi di Natale provenienti da boschi devono essere accompagnati da regolare permesso o c |
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Art. 23 - Chiusura e apertura del pascolo nei boschi1. L’esercizio del pascolo nei boschi è regolamentato come segue: a) nei boschi cedui il pascolo degli ovini e dei suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l’altezza di 2 metri; quello dei bovini e degli equini prima che il novellame |
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Art. 24 - Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai1. Nei boschi preclusi al pascolo, a prescindere dal regime di proprietà, e nei vivai forestali è vietato far transitare e comunque immettere animali |
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Art. 25 - Pascolo delle capre1. Il pascolo delle capre è vietato in tutti i boschi e nei terreni non boscati vincolati per scopi idrogeologici senza l’autorizzazione dell’autorità forestale. 2. In ogni caso, l’autorizzazione |
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Art. 26 - Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento o da altre avversità meteoriche1. Nei boschi danneggiati dal fuoco, dal vento o da altre avversità meteoriche, per favorire la rigenerazione del bosco l’autorità forestale può d |
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Art. 27 - Lotta antiparassitaria1. In caso di pullulazione di insetti, di epidemica diffusione di funghi parassiti o di crittogame nei boschi, il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’autorità forestale o al comune |
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Art. 28 - Ripristino dei boschi distrutti o degradati1. Qualora si verifichi la distruzione totale o parziale di un bosco a seguito di incendi, di pullulazione di insetti, di epidemica diffusione di fungh |
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Art. 29 - Piani di coltura e di conservazione dei boschi1. Ai sensi dell’articolo 22, primo comma, della legge forestale regionale, i proprietari o conduttori di terreni imboschiti o di boschi ricostituiti |
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CAPO IV - ESBOSCO E VIABILITA’ FORESTALE |
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Art. 30 - Albo regionale delle imprese forestali1. Per le finalità perseguite dall’articolo 23 bis della legge forestale regionale e nei casi previsti dalla relativa disciplina attuativa emanata d |
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Art. 31 - Taglio, allestimento e sgombero delle tagliate1. Il taglio e l’allestimento dei prodotti legnosi, devono essere compiuti in modo da non danneggiare le piante circostanti e la rinnovazione presente e devono avvenire il più prontamente possibile, entro i termini previsti per la realizzazione dell’inte |
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Art. 32 - Concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi1. Ferma l’osservanza delle disposizioni relative al trasporto del legname per via funicolare aerea e per fluitazione, l’esbosco dei prodotti deve farsi attraverso l’uso di strade, sentieri e piste forestali, attraverso condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito |
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Art. 33 - Piccoli movimenti di terra correlati ai progetti di taglio1. Qualora i tagli boschivi comportino l’esecuzione di movimenti di terreno in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, finalizzati all’apertura o all’ade |
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Art. 34 - Regime autorizzativo degli impianti a fune mobili1. Gli impianti a fune mobili, installati ai fini dell’esecuzione delle utilizzazioni boschive, sono da considerarsi attrezzature temporanee di uso interno al cantiere forestale e sono autorizzabili anche nell’ambito dell’approvazione del progetto di taglio, alle seguenti condizioni: a) l’impianto deve essere utilizzato esclusivamente per le attività del cantiere forestale; b) l’impianto non deve comportare l’installazione di manu |
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CAPO V - VINCOLO IDROGEOLOGICO |
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Art. 35 - Norme generali1. Ai fini e per gli scopi della legge forestale regionale, costituiscono mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati, gli interventi a |
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Art. 36 - Autorizzazione per l'esecuzione di lavori in area sottoposta a vincolo idrogeologico.1. La riduzione della superficie boscata, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, ed ogni altro intervento che comporti movimento di terra in area sottoposta a vincolo idrogeologico sono subordinati ad una autorizzazione da parte dell'autorità forestale. |
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Art. 37-bis - Interventi esenti da autorizzazione.1. Sono esenti dall'autorizzazione di cui all'articolo 36, i seguenti interventi di modesta rilevanza, che non alterano l'assetto idrogeologico del territorio: a) la trasformazione di prati e pascoli in aree orticole, mediante lavorazione superficiale del terreno, profondità massima 30 centimetri, con pendenze medie infer |
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Art. 38 - Lavorazione del terreno a coltura agraria1. Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza o dell’eccessiva pendenza del terreno, comporta conseguenze contrarie alle finalità di cui all’artico |
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Art. 39 - Sgrondo delle acque1. Le acque di ruscellamento superficiale derivanti dalla realizzazione di interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico devono essere regimate |
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Art. 40 - Garanzie a tutela del vincolo idrogeologico1. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi in terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui agli articoli 37, 38 e 39 e a prevenzione d |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 41 - Disciplina del ripristino dello stato dei luoghi1. Nel caso di violazione delle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico, di riduzione di superficie boscata, di interventi di sostituzione di specie e di ripristino dei boschi degradati o percorsi dal fuoco, l’autorità forestale o, nel |
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Art. 42 - Atto di convenzione forestale1. Gli interventi forestali previsti dal presente regolamento possono essere eseguiti dall’autorità forestale, previa sottoscrizione di apposita con |
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CAPO VII - DISCIPLINA SANZIONATORIA |
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Art. 43 - Disciplina sanzionatoria1. Essendo il presente regolamento attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge fo |
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 44 - Disposizioni transitorie e finali1. Il presente regolamento sostituisce le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con provvedimento del Consiglio regionale 18 dicembre 1980, n. 83 e successive modi |
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ALLEGATO A (previsto dall’articolo 43) - Valore delle piante tagliate in euroParte di provvedimento in formato grafico |
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