Comma abrogato dall’art. 4, comma 2, del Regolam. R. 15/03/2022, n. 2, così recitava:

“1. Ai soli fini del vincolo idrogeologico, qualsiasi opera od intervento che comporti movimento di terra è subordinato alla presentazione della dichiarazione prevista dall’articolo 20 del regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, indicando le caratteristiche dello stesso. Entro il termine di trenta giorni, l’autorità forestale rilascia nulla osta contenente le prescrizioni finalizzate alla tutela della stabilità dei terreni, fermo restando quanto dettato dall’articolo 15 della legge forestale regionale.”

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