N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 06/12/2017, n. 68.

L’articolo 11 così recitava:

“Art. 11 - Contributi per l’estinzione di mutui delle province finalizzati al trasferimento di beni immobili

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 10, comma 13, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), sull’assunzione da parte della Regione degli oneri gravanti sugli immobili oggetto di trasferimento gratuito, alla Provincia di Pistoia è concesso un contributo, non superiore a 50.400,00 euro, per l’estinzione dei mutui gravanti, alla data del 1° gennaio 2017, sugli immobili destinati al trasferimento in proprietà alla Regione come individuati dagli accordi di cui al medesimo articolo 10. Il contributo è concesso a condizione che la Provincia di Pistoia documenti l’attività finalizzata all’estinzione del mutuo e l’ammontare delle risorse necessarie.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 50.400,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017.”

Dalla redazione