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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 24/01/2020, n. 1
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CAPO I - Disposizioni in materia di politiche sanitarie |
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SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali" |
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Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è inserito il seguente: |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali"1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, le parole: "rispondenza del progetto alla programmazione socio-sanitaria regionale", sono sostituite dalle seguenti: "compatibilità del progetto con la pro |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali"1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 200 |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali"1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 200 |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali"1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16 agosto 200 |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali"1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 200 |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 16 agosto 20 |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 16 agosto 20 |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, le parole: ", entro centoventi gior |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 17-bis della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"1. Il comma 6 dell'articolo 17-bis della legge regionale |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 agosto 20 |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è sostituito dal seguente: "1. La procedura per il rilascio e il rinnovo dell'accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie prende avvio a seguito di istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) c) e d) da parte di Azienda Zero e si conclude con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) che si esprime sulla coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b) e sulla sostenibilità economico finanziaria rispetto alle risorse assegnate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario 2019-2023". Il parere della CRITE è rilasciato sulla base del parere dell'Azienda ULSS in merito al fabbisogno relativo alla pro |
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Art. 13 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è sostituito dal seguente: "1. L'accreditamento può essere, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate, sospeso con prescrizioni |
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Art. 14 - Inserimento dell'articolo 21bis nella legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è inserito il seguente: "Art. 21-bis - Riconoscimento dei presidi. |
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Art. 16 - Abrogazioni1. La legge regionale 30 dicembre 1985, n. 68 "Autorizzazione e v |
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SEZIONE II - Ulteriori disposizioni in materia di politiche sanitarie |
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Art. 17 - Art. 20 Omissis
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Art. 21 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione"1. Il comma 1-bis dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007 n. 23, è sostituito dal seguente: "1-bis. L'importo introitato ai sensi del comma 1 è destinato prioritariamente ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale; |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa- collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione."1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 20 |
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Art. 23 - Art. 24 Omissis
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CAPO II - Disposizioni in materia di politiche sociali
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Art. 25 - Art. 26 Omissis
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Art. 27 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico" |
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Art. 28 - Omissis
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CAPO III - Disposizioni finali |
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Art. 29 - Clausola di neutralità finanziaria1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, com |
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Art. 30 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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