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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 20/01/2020, n. 1
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L. R. Basilicata 20/01/2020, n. 1
L. R. Basilicata 20/01/2020, n. 1
- L.R. 20/03/2020, n. 12
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Articolo 2 - Finalità dell’ARPAB1. L'ARPAB svolge le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’ARPAB nazionale per la protezione dell’ambiente) e quelle indicate nella presente legge. Concorre altresì, nell’ambito de |
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Articolo 3 - Natura giuridica1. L’ARPAB, in qualità di ente strumentale della Regione, è dotata di personalità giuridica di |
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Articolo 4 - Attività istituzionali1. L’ARPAB svolge attività istituzionali di tipo obbligatorio e di tipo non obbligatorio. 2. Costituiscono attività istituzionali obbligatorie, necessarie al raggiungimento dei LEPTA di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 132 del 2016, quelle ritenute tali dalla nor |
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Articolo 5 - Qualità delle prestazioni e dei servizi1. L’ARPAB esercita le sue attività secondo i più elevati standard di qualità e di affidabilità, o |
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Articolo 6 - Attività di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale1. Le principali attività di prevenzione, di monitoraggio e di controllo nel rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell’ambiente sono: a) il monitoraggio, anche attraverso appositi atti di programmazione, dello stat |
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Articolo 7 - Attività di supporto tecnico-scientifico1. Le attività di supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni di cui all’articolo 4 consistono in prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura, nell’elaborazione di proposte e nella formulazione di pareri e valutazioni, anche nell’ambito dei procedimenti amministrativi in materia ambientale su: |
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Articolo 8 - (Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, di studio e ricerca applicata)1. Le attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale consistono nella raccolta, nell’organizzazione, validazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell’esercizio delle attività istituzionali o, comunque, ad altro titolo detenuti e validati e sono finalizzate a fornire un quadro conoscitivo che descriva lo stato dell’ambiente, oggettivo e tendenziale, nel territorio regionale sia in termini di qualità che con riferimento ai fattori e |
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Articolo 9 - Attività istituzionali connesse alla tutela della salute1. Le attività istituzionali connesse alla tutela della salute consistono in attività di controllo ambiental |
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Articolo 10 - Attività a titolo oneroso e a titolo gratuito dell’ARPAB1. L’ARPAB è autorizzata a fornire le sue prestazioni anche in favore di soggetti privati purché tale attività non risulti o possa risultare incompatibile con |
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Articolo 11 - Carta dei servizi e delle attività1. La Carta dei servizi e delle attività, pubblicata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013, definisce e regola le attività istituzionali che l’ARPAB è tenuta a svolgere con |
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Articolo 12 - Competenze regionali1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno: a) approva gli indirizzi e gli obiettivi prioritari di prevenzione e tutela ambientale, individuati e proposti dal dipartimento regionale competente in materia di ambiente, ai quali |
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Articolo 13 - Programmazione annuale e triennale1. La programmazione delle attività dell’ARPAB si articola in un piano triennale e un piano annuale. 2. Il documento di programmazione triennale contiene: a) le attività che l’ARPAB deve svolgere nel triennio finalizzate al raggiungimento nel rispetto dei LEPTA, del programma triennale di cui all’articolo 10 della legge n.132 del 2016, degli indirizzi e degli obiettivi prioritari approvati |
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Articolo 14 - Rapporti con le strutture regionali1. Gli uffici regionali possono richiedere all’ARPAB pareri valutazioni ed accertamenti tecnici rientranti nei compiti e nelle attività proprie dell’ARPAB. 2 |
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Articolo 15 - Controllo e vigilanza1. L'ARPAB è sottoposta all'attività di controllo e vigilanza degli organi di cui all’art. 59, comma 2 dello Statuto "e dell’articolo 62, comma 2,” N2 in particolare sui seguenti aspetti: il funzionamento complessivo dell’ARPAB, il rispetto degli indirizzi regionali, anche in materia di contenimento della spesa e dei vincoli di finanza pubblica e il raggiungimento degli obiettivi prioritari e quello dei LEPTA. 2. |
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Articolo 16 - Rapporti con province, comuni ed altri enti locali1. Le province, i comuni e gli altri enti pubblici, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia ambientale di |
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Articolo 17 - Rapporto con le aziende sanitarie locali o altri organismi1. Al fine di garantire la necessaria integrazione e il coordinamento tra le azioni di prevenzione ambientale facenti capo alla Regione, alle province e ai comuni e quelle di prevenzione igienico-sanitaria facenti capo al Servizio sanitario regionale, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui deleg |
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Articolo 18 - Collaborazione con altri soggetti |
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Articolo 19 - Articolazione organizzativa dell’ARPAB1. L’ARPAB è organizzata in una strutturare regionale, con competenze sia amministrative che tecnico-scientif |
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Articolo 20 - Organi dell’ARPAB1. Sono organi dell’ARPAB: |
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Articolo 21 - Direttore generale1. Il Direttore generale esercita tutti i poteri di direzione e di gestione dell'ARPAB, ne ha la rappresentanza legale, garantisce ed è responsabile dell’attuazione delle attività previste nei piani annuale e triennale, del raggiungimento degli obiettivi approvati dalla Giunta regionale e della corretta gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee d'indirizzo della Giunta regionale. Rappresenta l'ARPAB negli organi del Sistema nazionale di protezione ambientale di cui alla legge n.132 del 2016 e nelle sedi associative delle agenzie ambientali. 2. Il Direttore provvede in particolare: a) alla direzione, gestione, indirizzo e coordinamento della struttura amministrativa dell’ARPAB; b) alla predisposizione del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo e del regolamento; |
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Articolo 23 - Direttore tecnico-scientifico1. Il Direttore generale individua, a seguito di procedura comparativa preceduta da avviso pubblico, il Direttore tecnico-scientifico tra i soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza tecnico-scientifica ambientale. |
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Articolo 24 - Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio regionale, a seguito di estrazione, da un elenco istituito presso le competenti strutture della Giunta regionale. |
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Articolo 25 - Comitato di indirizzo e programmazione permanente1. È istituito il Comitato di indirizzo e programmazione permanente con funzione di supporto al dipartimento regionale competente in materia di ambiente: a) nello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza di cui all’articolo 15; b) per l’individuazione degli indirizzi e obiettivi prioritari da proporre alla Giunta regionale per la sua approvazione; c) da un rappresentante tecnico designato da ciascuna amministrazione provinciale per un periodo di tre |
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Articolo 26 - Regolamenti di organizzazione, di gestione e di contabilità1. Sono disciplinati con distinti regolamenti: a) l'organizzazione, la strutturazione amministrativa e tecnica dell’ARPAB, i sistemi di controllo intern |
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Articolo 27 - Coordinamento tecnico delle iniziative di tutela ambientale1. Per garantire il necessario coordinamento tecnico delle diverse iniziative nel campo della tutela ambientale di compete |
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Articolo 28 - Dotazione organica, programmazione triennale e annuale delle assunzioni1. Gli atti di programmazione triennale e annuale delle assunzioni e relative variazioni sono stabilite nel rispetto delle direttive di cui all’ articolo 12, comma 1 e dei contratti |
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Articolo 29 - Trattamento giuridico ed economico del personale1. Al personale di ruolo dell’ARPAB si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e normativo dei contrat |
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Articolo 30 - Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza1. Il Direttore generale dell’ARPAB, con proprio atto, individua il personale addetto allo svolgimento delle attività di ispezione di cui all’articolo 6, prevedendo, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 132 del 2016, il principio di rotazione del medesimo personale nell’esecuz |
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Articolo 31 - Collaborazioni esterne1. L’ARPAB per lo svolgimento di attività particolarmente complesse, che non rientrano fra quelle indicate negli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 e nella Carta dei servizi, a cui non pu |
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Articolo 32 - Finanziamento delle attività istituzionali dell’ARPAB1. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, sono finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione di cui all’articolo 38. Il fondo ordi |
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Articolo 33 - Indebitamento1. L’ARPAB può contrarre indebitamento esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento. |
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Articolo 34 - Entrate dell’ARPAB1. Le entrate dell’ARPAB sono costituite: a) dal contributo ordinario annuale della Regione di cui all’articolo 12 comma 2 lettera b); b) dal contributo straordinario della Regione |
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Articolo 35 - Bilancio1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Direttore generale dell’ARPAB predispone e trasmette alla Giunta regionale |
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Articolo 36 - Sistema informativo regionale ambientale1. L’ARPAB provvede, tramite il sistema informativo regionale ambientale (SIRA) istituito presso l’ARPAB, ad organizzare e rendere fr |
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Articolo 37 - Informazione e diritto di accesso1. La Regione attraverso il SIRA assicura la più ampia informazione ai cittadini sullo stato dell'ambiente, pubblicando ogni anno una relazione contenente i dati e le relative elaborazioni fornite dall'ARPAB e dagli altri enti |
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Articolo 38 - Norma finanziaria1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante un contributo ordinario a valer |
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Articolo 39 - Abrogazione di norme1. La legge regionale 14 settembre 2015, n. 37 (Riforma dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente di Basilicata A.R.P.A.B.) è abrogata. |
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Articolo 40 - Disposizioni transitorie e finali1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge di riordino sono avviate le procedur |
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Articolo 41 - Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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