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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 04/07/2019
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- D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199
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PremessaIL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, e in particolare l'art. 24, come modificato dall'art. 20 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che definisce modalità e criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile; Vista la comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante «disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020» (di seguito anche: la comunicazione CE) che si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020, recante le condizioni alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sull'Unione europea; Considerato che, in base alla comunicazione CE, gli aiuti sono compatibili se agevolano il perseguimento degli obiettivi dell'Unione senza alterare le condizioni degli scambi, anzi contribuendo al funzionamento più efficiente del mercato, e che le condizioni generali per la concessione di aiuti al funzionamento a favore dell'energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere riassunte nei seguenti punti: a) gli aiuti dovranno essere concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, e aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, con deroga per gli impianti con una potenza elettrica inferiore a 1 MW con eventuale eccezione per gli impianti eolici con una capacità installata di energia elettrica fino a 6 MW o con 6 unità di produzione; b) in linea di principio, al fine di limitare gli effetti distorsivi, i regimi di aiuto al funzionamento dovrebbero essere aperti ad altri paesi del SEE e alle parti contraenti della Comunità dell'energia; c) nel concedere aiuti per la produzione di energia idroelettrica, gli Stati membri dovranno rispettare la direttiva 2000/60/CE e, in particolare, l'art. 4, paragrafo 7, che definisce i criteri per l'ammissibilità di nuove modifiche relative ai corpi idrici, in considerazione dei possibili impatti negativi sui sistemi idrici e sulla biodiversità; Visto il pacchetto per l'energia pulita (Clean Energy Package) presentato dalla Commissione europea nel novembre 2016 ai fini dell'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014 che, sotto la presidenza italiana, ha stabilito gli obiettivi al 2030 in materia di emissioni di gas serra, fonti rinnovabili ed efficienza energetica, richiamando al contempo la necessità di costruire un'Unione dell'energia che assicuri un'energia accessibile dal punto di vista dei prezzi, sicura e sostenibile; Visti i primi esiti del confronto in sede europea sul pacchetto energia pulita, in base ai quali gli obiettivi al 2030 sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica sono stati ulteriormente rafforzati rispetto alle proposte del 2014; Visto il decreto 10 novembre 2017 di approvazione della Strategia energetica nazionale (di seguito anche: SEN) emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Considerato che la SEN è stata predisposta a seguito di un ampio processo di consultazione nel cui ambito sono stati svolti audizioni parlamentari e confronti con altre Amministrazioni dello Stato e con le regioni, e ascoltate le posizioni di associazioni, imprese, organismi pubblici, cittadini, esponenti del mondo universitario; Visto il decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2016, n. 150 (nel seguito decreto 23 giugno 2016); Considerato che l'attuazione del decreto 23 giugno 2016 ha evidenziato quanto segue: 1) per l'asta eolico on shore, offerte al massimo ribasso da parte di tutti gli aggiudicatari, con ulteriori margini di riduzione dei costi, mentre per altre tecnologie non vi è stata alcuna aggiudicazione, quale il solare termodinamico, ovvero scarsa partecipazione; |
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Art. 1. - Finalità ambito di applicazione1. Il presente decreto, in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili indicati in allegato 1, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata a |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e le seguenti: a) impianto fotovoltaico: è un impianto di produzione di energia elettrica m |
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Art. 3. - Modalità e requisiti generali per l'accesso ai meccanismi di incentivazione1. Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa partecipazione a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere in appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli impianti a fonti rinnovabili indicati in allegato 1 rientranti nelle seguenti categorie: a) impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW; b) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia inferiore a 1 MW; c) impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW. 2. Gli impianti cui al comma 1, di potenza uguale o superiore ai valori ivi indicati, accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso, nei limiti di contingenti di potenza. 3. Le procedure di registro e asta di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate, rispettivamente, dal Titolo II e III del presente decreto e si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie. 4. Gli impianti hanno accesso agli incentivi di cui al presente decreto a condizione che i relativi lavori di realizzazione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione competente, avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Il primo periodo, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso di cui al presente decreto, non si applica: a) agli |
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Art. 4. - Modalità e tempi di svolgimento delle procedure di asta e registro1. Fermo restando il limite di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, il GSE pubblica i bandi relativi alle procedure di asta e registro secondo le scadenze indicate in Tabella 1 e secondo le seguenti modalità: a) il periodo di presentazione delle domande di partecipazione è di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando indicata in Tabella 1; b) la graduatoria è formata e pubblicata sul sito web del GSE entro novanta giorni dalla data di chiusura dei bandi.
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Art. 5. - Modalità operative di accesso agli incentivi1. Le richieste di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi sono inviate al GSE, esclusivamente tramite il sito www.gse.it, secondo modelli approntati e resi noti dallo stesso GSE, comprend |
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Art. 6. - Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti1. Ai fini del presente decreto, il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti per gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento è pari alla vita media utile convenzionale, i cui valori sono riportati in Allegato 1, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti |
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Art. 7. - Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi1. La tariffa di riferimento per gli impianti di nuova costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto è: a) la tariffa di cui all'allegato 1 del decreto 23 giugno 2016, comprensiva delle eventuali riduzioni ivi previste, per gli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto, che non si avvalgono o per i quali non si applicano i criteri di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), d), e) ed f), e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione della decurtazione eventualmente offerta in applicazione dell'art. 10, comma 3, lettera c), dello stesso decreto 23 giugno 2016; b) le tariffe di cui all'allegato 1 al presente decreto per tutti gli altri impianti, ivi inclusi gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. La tariffa offerta è stabilita applicando alla tariffa di riferimento una riduzione percentuale pari all'offerta di ribasso formul |
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Titolo II - Procedure per l'iscrizione a registro |
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Art. 8. - Contingenti di potenza messi a disposizione1. I bandi sono organizzati in quattro gruppi: gruppo A: i. impianti eolici; ii. impianti fotovoltaici; gruppo A-2: i. impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa; gruppo B: i. impianti idroelettrici; ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione; gruppo C: i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e gruppo B. 2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 20, la potenza messa a disposizione in ogni bando è pari a quella indicata in Tabella 2.
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Art. 9. - Requisiti e modalità per la richiesta di partecipazione e criteri di selezione1. Nella richiesta di partecipazione il soggetto responsabile indica l'eventuale riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento. Tale riduzione non può essere superiore al 30%. Non è consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura di registro. 2. Il GSE forma e pubblica la graduatoria sul suo sito, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico a ciascuno dei gruppi, fino a saturazione del contingente di potenza: a) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le |
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Art. 10. - Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro1. Gli impianti iscritti in posizione utile a registro entrano in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria:
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Titolo III - Procedure d'asta |
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Art. 11. - Contingenti di potenza messi a disposizione1. I bandi sono organizzati in tre gruppi: gruppo A: i. impianti eolici; ii. impianti fotovoltaici; gruppo B: i. impianti idroelettrici; ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione. gruppo C: i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i., e gruppo B, lettere i. e ii. 2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 20, la potenza messa a disposizione in ogni bando è pari a quella indicata in Tabella 3:
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Art. 12. - Requisiti specifici dei soggetti e dei progetti1. Possono partecipare alle procedure d'asta i soggetti responsabili dotati di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali chiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione, dimostrata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto co |
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Art. 13. - Valori a base d'asta e valore minimo comunque riconosciuto1. L'asta al ribasso è realizzata tramite offerte di riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento. 2. Sono escluse dal |
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Art. 14. - Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e modalità di selezione dei progetti1. La richiesta di partecipazione alla procedura d'asta è formulata al GSE con l'indicazione della riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento, di cui all'art. 13. 2. In fase di richiesta di accesso all'asta i soggetti richiedenti trasmettono: a) una cauzione provvisoria, con durata non inferiore al centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% della cauzione definitiva; b) l'impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito po |
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Art. 15. - Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste1. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, il GSE restituisce la cauzione provvisoria di cui all'art. 12, comma 2, ai soggetti che, in esito della procedura, non sono risultati aggiudicatari. 2. Entro novanta giorni dalla comunicazione di esito della procedura d'asta, il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione definitiva. Entro quindici giorni dal ricevimento della cauzione definitiva, il GSE restituisce la cauzione provvisoria. Qualora la cauzione definitiva non sia costituita entro detto termine, il GSE escute la cauzione provvisoria e l'iniziativa decade dal diritto d'accesso all'incentivo. 3. La cauzione definitiva di cui al comma 2 deve essere prestata sotto forma di fideiussione rilasciata da istituti bancari, in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura d'as |
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Art. 16. - Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati membri1. Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell'Unione europea o di Stati terzi confinanti con l'Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia, possono partecipare alle procedure di asta indette ai sensi del Titolo III del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo. 2. Sono ammessi alle procedure d'asta gli impianti di cui al comma 1 a condizione che: |
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Titolo IV - Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale |
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Art. 17. - Rifacimenti totali e parziali1. Il GSE avvia specifiche procedure d'asta e registro, con le medesime tempistiche previste per le altre tipologie di intervento. Sono ammessi alla procedura gli impianti che rispettano i seguenti requisiti: a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto; b) non beneficiano, alla data di pubblicazione della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali; c) rispettano i requisiti previsti dal decreto 6 novembre 2014. 2. Le graduatorie sono formate in base al criterio della maggiore riduzione percentuale dell'offerta rispetto alla tariffa di riferimento, fermo restando che l'incentivo viene calcolato, rispetto alla tariffa aggiudicata, secondo le modalità di cui all'art. 7. Non è consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura delle procedur |
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Titolo V - Contratti di lungo termine |
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Art. 18. - Contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile |
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Art. 19. - Monitoraggio e oneri istruttori1. Il GME effettua un monitoraggio delle transazioni sulla piattaforma di cui all'art. 18, redigendo un rapporto semestrale in cui sono riportati gli e |
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Titolo VI - Altre disposizioni |
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Art. 20. - Meccanismi di riallocazione della potenza1. Al fine di massimizzare il tasso di realizzazione degli impianti, perseguendo contemporaneamente una differenziazione delle fonti di approvvigionamento, il GSE nell'ambito dello svolgimento delle procedure di asta e registro applica, nell'ordine, i seguenti meccanismi di riallocazione della potenza. 2. Per gli impianti a registro, qualora le richieste valide di uno dei gruppi A e B siano inferiori al contingente e, contestualmente, le richieste valide di iscrizione dell'altro gruppo siano superiori al con |
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Art. 21. - Ulteriori rinvii al decreto 23 giugno 20161. Ai fini del presente decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto 23 giugno 2016: a) art. 2 in materia di «determinazione della potenza dell'impianto» e art. 5, comma 2, e art. 29 in materia di «frazionamento della potenza degli impianti»; per le finalità di cui al medesimo art. 5, comma 2, lettera b), fa fede lo stato identificativo della particella catastale alla data del 1° gennaio 2018; ai fini della costituzione di un aggregato, gli |
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Art. 22. - Disposizioni finali1. Al fine di fornire agli operatori elementi utili, con riferimento alla localizzazione degli impianti di produzione a fonti rinnovabili, Terna periodicamente predispone, in maniera coordinata con le imprese distributrici, e pubblica, in linea con i criteri e le modalità concordate con il Ministero dello sviluppo economico, indicazioni sulle aree di rete che, in funzione dell'evoluzione della concentraz |
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Allegato 1 - Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti
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