Articolo abrogato dall'art. 28, comma 3, del D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199, così recitava:

"Art. 18. - Contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il GME, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, avvia una consultazione pubblica per la predisposizione di una disciplina per la realizzazione di una piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili. La predetta disciplina è approvata con le modalità di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e successive modificazioni.

2. Possono accedere alla piattaforma di mercato di cui al comma 1 le offerte di produttori di energia da impianti a fonti rinnovabili aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) gli impianti devono essere di nuova costruzione, integralmente ricostruiti o riattivati, oggetto di un intervento di potenziamento o di rifacimento, così come definiti dal decreto 23 giugno 2016;

b) gli impianti devono essere entrati in esercizio successivamente al 1° gennaio 2017;

c) gli impianti non beneficiano di incentivi sull'energia prodotta.

3. Nell'ambito della piattaforma di mercato di cui al comma 1, possono formulare offerte i soggetti titolari di impianti di cui al comma 2 non ancora in esercizio, ma dotati di tutti i titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio, dei titoli concessori, ove previsti, e del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva. In tal caso, le offerte sono riferite alla produzione dell'impianto successiva alla data di entrata in esercizio.

4. Il produttore che intende accedere alla piattaforma di cui al comma 1 formula richiesta al GSE per la qualifica dell'impianto. Il GSE verifica il rispetto delle condizioni di cui al comma 2 e rilascia la relativa qualifica entro 60 giorni, dandone comunicazione al GME. Gli esiti della qualifica sono successivamente trasmessi all'acquirente dell'energia prodotta. Gli impianti qualificati non possono partecipare alle procedure di asta e registro di cui al presente decreto.

5. Fermo restando il comma 2, i soggetti titolari degli impianti e gli acquirenti possono partecipare alla piattaforma in forma singola o associata, ovvero mediante aggregatori.

6. L'ARERA adotta, se necessario, disposizioni atte a rimuovere le eventuali barriere regolatorie per il finanziamento di nuove iniziative a fonti rinnovabili tramite il meccanismo di mercato di cui al presente articolo. L'Arera stabilisce altresì le modalità con le quali sono coperte le spese per lo sviluppo della piattaforma di cui al comma 1 e le modalità con le quali le medesime spese e le spese di gestione sono recuperate dai soggetti che accedono alla piattaforma.

7. Il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una proposta per l'aggiornamento della procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle garanzie di origine di cui all'art. 31, comma 1, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, al fine di consentire l'annullamento delle garanzie d'origine anche direttamente da parte degli utilizzatori finali.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite specifiche misure e procedure per favorire l'applicazione dei contratti di lungo termine per gli acquisti della pubblica amministrazione, anche nell'ambito del Piano d'azione nazionale sugli acquisti verdi della Pubblica amministrazione e delle procedure di acquisto per forniture di energia tramite gara della Consip per la pubblica amministrazione.

9. La partecipazione alla piattaforma di cui al presente articolo è volontaria e resta ferma la facoltà di stipulare contratti di lungo termine anche al di fuori degli schemi di contratto di cui al comma 6. L'ARERA stabilisce le modalità per la registrazione di tali contratti, ai fini della partecipazione alla piattaforma.

10. Fino alla data di piena operatività della piattaforma di cui al comma 1, il GSE, previo accordo dei soggetti che hanno ottenuto la qualifica di cui al comma 4, rende disponibile sul proprio sito le caratteristiche dei progetti e promuove l'incontro con le parti potenzialmente interessate alla stipula di contratti di lungo termine."

Dalla redazione