Articolo abrogato dal D.P.R. del 08/06/2001 n. 327. Abrogazione prorogata dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002 dal D.L. del 23/11/2001 n. 411 (L. del 31/12/2001 n. 463); dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002 dalla L. del 01/08/2002 n. 166; dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003 dal D.L. del 20/06/2002 n. 122 (L. del 01/08/2002 n. 185); dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 dal D. Lgs. del 27/12/2002 n. 302. L’articolo 25 così recitava: “Art. 25. Limiti temporali alla delega concessa al Presidente della Giunta Regionale - La delega al presidente della giunta regionale degli adempimenti previsti dal presente titolo ha efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti delegati da emanarsi ai sensi dell’art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A tal fine il presidente della giunta regionale si avvale del competente provveditorato alle opere pubbliche.”

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