Articolo abrogato dalla L.R. 18/07/2019, n. 8.

L’articolo 26 così recitava:

“Art. 26 - (Modifica all'articolo 65 della l.r. 10/1999)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) è aggiunto il seguente:

"3 bis. I dispensari farmaceutici operanti alla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) non possono essere soppressi e rimangono assegnati alla sede farmaceutica cui appartengono alla data di entrata in vigore della presente legge. Il territorio di riferimento dei dispensari stessi non può essere modificato.".”

Dalla redazione