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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Puglia 28/03/2019, n. 11
Regolam. R. Puglia 28/03/2019, n. 11
Regolam. R. Puglia 28/03/2019, n. 11
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PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Oggetto del presente regolamento è l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera i) della |
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Art. 2 - (Riferimenti normativi)1. Il presente regolamento è approvato nel rispetto di quanto disposto da: - decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”; - decreto legislativo 8 settembre 1999 n. 346 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”; decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”; - decreto Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1971, n. 1269 ”Norme per l’esecuzione dell’art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori di carburanti per autotrazione”; |
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TITOLO I - “RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI SULLA RETE STRADALE ORDINARIA” |
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CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI |
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Art. 3 - (Classificazione e anagrafe degli impianti)1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie: a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti e con apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato; b) impianto generico se |
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CAPO II - INCOMPATIBILITÀ E VERIFICHE |
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Art. 4 - (Verifiche comunali)1. I Comuni effettuano le verifiche al fine dell’accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 5. Tale adempimento soddisfa quanto previst |
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Art. 5 - (Incompatibilità, definizioni)1. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all’interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi: a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all’articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada; |
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CAPO III - Zone superfici e aree svantaggiate |
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Art. 6 - (Zone territoriali omogenee a livello comunale)1. Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al d. m. n. 1444/1968, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite: |
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Art. 7 - (Superficie dell’area di localizzazione dell’impianto)1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e alle classificazioni di cui all’articolo 3, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre di superfici di insediamento |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 8 - (Ubicazione degli impianti nel territorio comunale)1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento e ubicate nelle zone omogenee. Qualora l’area sia ricompresa in più |
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Art. 9 - (Indici di edificabilità, corsie, parcheggi)1. La pensilina occorrente alla copertura della zona di distribuzione dei carburanti ed i volumi tecnici necessari all’attività non devono essere considerati superfici coperte e volumi edificabili. Le dimensioni delle strutture dell’impianto non devono superare per singola tipologia i seguenti parametri: a) Impianto generic |
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Art. 10 - (Tipologie nuovi impianti)1. I nuovi impianti, come previsto dall’art. 45, comma 1 della legge, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), anche in esclusiva |
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Art. 11 - (Incompatibilità tecniche per l’installazione di GNC e GNL)1. Al fine dell’applicazione dell’art. 10, comma 1, ed in coerenza con le Linee guida del 6/4/2017, n. 17/35/CR8d/C11, sono individuate le seguenti impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all’obbligo: |
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Art. 12 - (Attività integrative)1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore della distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti, nonché quel |
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Art. 13 - (Salvaguardia degli impianti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio)1. Al fine di salvaguardare il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio di c |
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CAPO V - PROCEDURE PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI |
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Art. 14 - (Autorizzazione per nuovi impianti)1. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici. 2. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP del comune in cui si intende realizzare l’impianto ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento |
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Art. 15 - (Modifiche)1. Le modifiche sugli impianti previste all’art. 46, comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) della legge e l’installazione di colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici, sono soggette a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del comune in cui ricade l’impianto. 2. per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell’ambito |
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Art. 16 - (Potenziamento e ristrutturazione totale)1. Le modifiche previste all’art. 46, comma 1, lettere c) e f) della legge sono soggette ad autorizzazione. La domanda è presentata al SUAP con le modalità di cui all’art. 14. |
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Art. 17 - (Impianti ad uso privato e contenitori-distributori rimovibili)1. La domanda di autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con serbatoi interrati o contenitori-distributori di categoria c), di cui dall’articolo 48, comma 1 della legge, è presentata al SUAP del comune dove si intende realizzare l’impianto con le modalità previste dal precedente art. 14. 2. L’autorizzazione è rilasciata a condizione che sia dimostrata ed accertata |
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Art. 18 - (Impianti marini e avio)1. La domanda di autorizzazione di impianti marini previsti dall’articolo 49, e avio ad uso pubblico previsti dall&r |
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Art. 19 - (Prelievo e trasporto carburanti in recipienti/contenitori)1. Gli operatori economici in possesso dell’autorizzazione prevista dall’articolo 50 della legge possono prele |
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Art. 20 - (Collaudo)1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico, ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad autorizzazione previste all’articolo 16, comma 1, la ditta interessata chiede al SUAP il collaudo dell |
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Art. 21 - (Esercizio provvisorio)1. Scaduto il termine di cui al comma 2, dell’articolo 20, su richiesta del titolare dell’impianto, il SUAP può rilasciare l’autorizzazione al |
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CAPO VI - Orari e turnazioni |
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Art. 22 - (Principi generali)1. I comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti |
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Art. 23 - (Orari di apertura – assistenza automobilisti in condizione di disabilità – self-service - turni di riposo)1. I comuni, nel rispetto del citato orario omogeneo regionale stabilito dall’art. 9, comma 1, lett. b), possono determinare annualmente gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, tenendo conto delle richieste dai gestori e delle esigenze territoriali, escludendo gli impianti che effettuano esclusivamente la modalità di rifo |
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Art. 24 - (Servizio notturno - ferie)1. Il servizio notturno assicura la distribuzione dei carburanti in modalità “servito” tenendo presente le condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio, |
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Art. 25 - (Deroghe)1. I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interes |
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Art. 26 - (Cartellonistica - pubblicità dei prezzi - comunicazioni all’utenza)1. È fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti e |
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Art. 27 - (Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi)1. Al fine di prevenire l’insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza dell’ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche, i titolari di impianti di distribuz |
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CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE |
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Art. 28 - (Comunicazioni alla Regione)1. Per le finalità di cui all’art. 2, lett. i) della legge, il SUAP comunica alla Regione i PAU relativi alle nuove autorizzazioni, le modifiche e i |
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Art. 29 - (Esame delle domande precedenti)1. Le domande di installazione di nuovi impianti presentate al SUAP prima dell’entrata in vigore del presente regola |
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Art. 30 - (Adeguamento e prevalenza del regolamento)1. I Comuni, per l’esercizio delle funzioni amministrative a loro demandate dall’art. 44 della legge, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, pro |
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TITOLO II - RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI SULLA RETE AUTOSTRADALE E RACCORDI AUTOSTRADALI |
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Art. 31 - (Oggetto)1. Oggetto del presente Titolo II è l’applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. i), d |
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Art. 32 - (Nuove concessioni)1. La Regione rilascia le concessioni per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti sulle autostrade e raccordi autostradali nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici. 2. I nuovi impianti, come previsto dall’art. 45, comma 1 della legge, devono essere dotati di infrastrutt |
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Art. 33 - (Modifiche impianti)1. Le modifiche sugli impianti autostradali previste all’art. 46, comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) della legge e l’installazione di colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici, sono soggette a preventiva comunicazione da presentare alla Regione. |
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Art. 34 - (Potenziamento e ristrutturazione totale)1. l’aggiunta di prodotti non erogati con l’installazione di nuove attrezzature e la ristrutturazione totale comportante il mutamento della dislocazione tutte le parti costitutive degli impianti autostradali previste all’art. 46, comma 1, letter |
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Art. 35 - (Trasferimento titolarità della concessione)1. La domanda intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione di un impianto autostradale deve essere presentata alla Regione, sottoscritta dal concessionario e dall’acquirente e deve riportare l’indicazione di tutti gli elementi idonei per identificare l’impianto. |
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Art. 36 - (Rinnovo concessione)1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto autostradale deve essere presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza. 2. La domanda deve essere corredata da: |
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Art. 37 - (Collaudo ed esercizio provvisorio)1. Ad ultimazione dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto autostradale, di potenziamento, di ristrutturazione completa o di rinnovo della concessione, gli stessi devono essere sottoposti a collaudo dalla commissione di cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 1269/1971, composta dal responsabile regionale del procedimento amministrativo, dai rappresentanti dell’Ufficio delle Dogan |
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Art. 38 - (Orari - cartellonistica - pubblicità dei prezzi - comunicazioni all’utenza)1. Gli impianti di distribuzione carburanti ubicati sulle autostrade e raccordi autostradali svolgono servizio continuativo ed ininterrotto, fatti salvi i casi previsti dalla normativa statale. |
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Art. 39 - (Anagrafe e stato di conservazione degli impianti)1. L’art. 1, commi 100 e 101, della legge n.124/2017 ha introdotto l’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete autostradale prevedendo l’obbligo di iscrizione da parte dei titolari degli impianti entro il 24 agosto 2018. |
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Art. 40 - (Comunicazioni alla Regione)1. Ai fini del monitoraggio della rete autostradale la Regione acquisisce la seguente documentazione: |
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Art. 41 - (Abrogazioni - norme finali)1. Sono abrogati i regolamenti regionali n. 19 del 6 aprile 2005 “Rete autostradale e raccordi autostradali” e n. 2 del 10 gennaio 2006 “Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei |
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